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Certificato di agibilità degli edifici

Descrizione

L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari di un edificio è la certificazione con cui il professionista abilitato assevera sotto la propria responsabilità la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:

  • in conseguenza dell'esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopra elevazione, totali o parziali;
  • in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
  • in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
  • per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.
 

Requisiti del richiedente

L'agibilità degli edifici è attestata da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito edile), ai sensi degli artt.149 e 150 della L.R. 65/2014.

 

Modalità di deposito del certificato

La richiesta deve essere redatta sul modello regionale e corredata dall'attestazione di versamento dei diritti di segreteria e dagli allegati tecnici e certificazioni previste dalla normativa. 
Il modello e gli allegati debbono essere redatti in formato UNI A4 o A3 e firmati digitalmente (formato .p7m). 
E' obbligatorio allegare la procura alla presentazione telematica e sottoscrizione digitale (reperibile sulla pagina del SUE).

Il certificato di agibilità è valido ai sensi di legge solamente se sottoscritto digitalmente dal professionista incaricato e completo di tutta la documentazione obbligatoria elencata nel modulo regionale di deposito dell'attestazione e nell'art.149 comma 3 L.R. 65/2014.

 

Modulistica

Visto il costante aggiornamento della modulistica, si consiglia di scaricare i modelli da queste pagine ogni volta se ne voglia far uso, piuttosto che riutilizzare modelli stampati in precedenza.

 

Costi

Il certificato di agibilità è soggetto a diritti di segreteria stabiliti dal Comune.

 

Tempi del procedimento

La certificazione di agibilità dell'edificio decorre dalla data di deposito presso il SUE/SUAP.

Richiesta del certificato di agibilità dopo il DPR 425/1994

Il DPR 425 del 22/04/1994 ha abrogato il comma 1 dell'art.221 del Testo Unico delle Leggi sanitarie ed il comma 10 dell'art.4 della Legge 493/1993 limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di agibilità, introducendo l'istituto del silenzio-assenso in mancanza del rilascio del certificato da parte del Comune trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda. 

Sanzioni

Il certificato di agibilità è presentato entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data di applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VII Capo II della L.R. 65/2014.
Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

 

Normativa



Ultima Modifica: 09/02/2024

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