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Cancellazione dall'anagrafe dalla popolazione residente nel Comune

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente del Comune può avvenire per i seguenti motivi:

  • morte;
  • emigrazione in altro comune (presentando la dichiarazione di residenza al nuovo comune di residenza);
  • emigrazione all'estero (utilizzando l'apposito modulo sotto riportato)
  • irreperibilità accertata;
  • mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune (solo per i cittadini stranieri, non appartenenti all'Unione Europea).

Non produce effetti di cancellazione della residenza l'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all'estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata nel tempo, comunque non superiore ad 1 anno.

In caso di avvenuta cancellazione, dovrà essere presentata una nuova dichiarazione di residenza.

 

Cancellazione dall'anagrafe per morte

In caso di morte (anche giudizialmente dichiarata), i familiari del defunto non devono fare alcuna comunicazione all'Ufficio Anagrafe, in quanto sarà compito dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso comunicarlo all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

L'Ufficio Anagrafe provvede a comunicare telematicamente ( sistema A.N.P.R. - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ) l'avvenuto decesso della persona rispettivamente all'Agenzia delle Entrate, all'I.N.P.S. e alla Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

 

Cancellazione dall'anagrafe per emigrazione in altro comune

Il cittadino che si trasferisce in un altro Comune italiano deve presentare la dichiarazione di residenza direttamente al nuovo Comune. L'emigrazione in altro comune comporta la cancellazione e la contemporanea iscrizione anagrafica nel nuovo Comune di residenza.

 

Cancellazione dall'anagrafe per trasferimento di residenza all'estero

Il cittadino italiano che si trasferisce definitivamente all'estero deve recarsi all'Ambasciata/Consolato italiano competente per territorio per iscriversi all'Aire (Anagrafe Italiani Residenti Estero). Il Consolato provvederà a comunicare al Comune italiano di ultima residenza il trasferimento per la dovuta cancellazione dalla popolazione residente ed iscrizione nel Registro degli Italiani Residenti all'Estero ).

I cittadini dell'Unione Europea (comunitari) ed i cittadini stranieri (non appartenenti all'Unione Europea) che intendono trasferirsi all'estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono presentare la Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero e l'indirizzo di nuova residenza utilizzando il modulo Ministeriale sotto riportato.

 

Cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata

La cancellazione dall'anagrafe può avvenire per irreperibilità accertata quando, a seguito di ripetuti accertamenti, la persona sia risultata irreperibile. In questo caso il procedimento viene avviato d'ufficio oppure su segnalazione privata. 

La cancellazione per irreperibilità comporta l'impossibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche, i documenti d'identità e per i cittadini italiani la perdita del diritto di voto.

Il procedimento di cancellazione viene concluso, a seguito di ripetuti accertamenti della dimora abituale, che abbiano dato esito negativo, per un periodo minimo di un anno.

 

Cancellazione dall'anagrafe per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune

I cittadini stranieri (non appartenenti all'Unione Europea) possono essere cancellati d'ufficio per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune.

La normativa vigente prevede che i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe hanno l'obbligo di presentare al Comune la dichiarazione di rinnovo della dimora abitule, insieme alla copia del nuovo permesso, con le stesse modalità a seguito riportate.

Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l'Ufficiale d'Anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.

 

Modalità di richiesta

Le segnalazioni da parte degli interessati alla richiesta di cancellazione anagrafica possono essere effettuate presentando il modulo sotto riportato, accompagnato da copia di un documento d'identità valido, con una delle seguenti modalità:

  • personalmente allo Sportello Polifunzionale, negli orari di apertura al pubblico:
  • mediante raccomandata AR da inoltrare all'ufficio anagrafe del Comune al seguente indirizzo: Comune di Campi Bisenzio  Piazza Dante n. 36 CAP 50013 - CAMPI BISENZIO (FI);
  • tramite PEC all'indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 

Normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente"
Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
Legge 4 aprile 2012, n. 5 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

 

Modulistica

Termine di conclusione del procedimento

- La cancellazione per avvenuto cambio di via o per emigrazione in altro Comune è assicurata in 5 giorni lavorativi.
- Diversamente per quanto attiene alla cancellazione per irreperibilità anagrafica accertata. In tale ultima ipotesi infatti l'ufficio, non conoscendo la nuova dimora abituale del cittadino, è chiamato ad effettuare un certo numero di accessi all'ultimo indirizzo mediante il corpo della Polizia Municipale nonché a compiere altre indagini. Decorso almeno 1 anno, a fronte di ripetuti esiti negativi, il cittadino sarà cancellato d'ufficio per irreperibilità anagrafica.
- Ipotesi diversa invece è la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale ascritta in capo al cittadino straniero. In tal caso la cancellazione avviene decorsi 180 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno da esibirsi in coincidenza con la citata dichiarazioine di conservazione nel Comune della dimora abituale.


Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale

L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale è l'Ufficio Anagrafe.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigramma dell'Ente, l'ufficio è collocato nel  Settore 2  - Servizi alla persona

Modalità per ottenere informazioni

Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presentepagina,
 all'indirizzo e mail seguente:
urp@comune.campi-bisenzio.fi.it
 
Privacy : l'Ufficio si conforma alla normativa europea e nazionale sul Trattamento Dati ( Regolamento UE 2016/679 - d.lgs 196/2003 )

Ricorsi

Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.

Potere sostitutivo in caso di inerzia

In caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione diGiunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale.



Ultima Modifica: 01/09/2022

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