Comune di Campi Bisenzio

Richiesta di accesso documentale

Descrizione

L'accesso documentale è il diritto di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi da parte dei soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
E' possibile prendere visione e/o ottenere copia dell'atto sia in forma cartacea che elettronica laddove disponibile.

 

Documenti e informazioni accessibili

L'accesso documentale è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e, nel Comune di Campi Bisenzio, anche dal Regolamento Comunale in materia di accesso a informazioni, dati e documenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 12 aprile 2018.

Concerne il documento amministrativo inteso come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall'Amministrazione comunale e concernenti attività di pubblico ineresse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Non sono quindi accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo.

 

Legittimazione soggettiva

Hanno diritto all'accesso documentale:

In particolare il diritto può essere esercitato da:

  1. tutti i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti;
  2. le persone giuridiche, sia pubbliche che private;
  3. le associazioni, le istituzioni, le organizzazioni di volontariato e i comitati, portatori di inrteressi pubblici colelttivi o diffusi, con riferimento agli interessi dagli stessi rappresentati.
 

Modalità di richiesta

La richiesta:

Modello di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (44.46 KB)Modello di richiesta di accesso documentale (44.46 KB).
 
 

Documenti da presentare

 

Tempi di rilascio e costi

Il termine massimo entro il quale la richiesta viene accolta o rifiutata è di 30 giorni, superato tale limite la richiesta si intende rifiutata.

I soli costi previsti sono i costi di riproduzione degli atti su supporto materiale (attualmente 0,15 euro a foglio per la copia cartacea ) ed i diritti di segreteria (attualmente 0,25 euro per documento) che dovranno essere pagati direttamente al momento della consegna degli atti.

Le copie dei dati e dei documenti, raccolti e custoditi mediante strumenti informatici, possono essere rilasciate anche su supporti non cartacei.

Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla scadenza del termine per il ritiro della copia, la richiesta è archiviata.

Per completezza ed approfondimenti si rimanda al Capo IV - Accesso documentale del Regolamento Comunale in materia di accesso a informazioni, dati e documenti,

 

Normativa di riferimento

Regolamento comunale in materia di diritto di accesso documentale e accesso civico semplice o generalizzato (167.1 KB)Regolamento comunale in materia di diritto di accesso documentale e accesso civico semplice o generalizzato (167.1 KB).

Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
DPR 184/2006

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