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Permesso di costruire

Disciplina del procedimento

Il permesso di costruire è il provvedimento che l'amministrazione comunale rilascia al cittadino, previa verifica dei presupposti di legge, per eseguire opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che hanno la capacità di trasformare in maniera significativa e permanente il territorio.
Gli interventi soggetti a richiesta di permesso di costruire sono elencati nell'art.134 L.R. 65/2014.

 

Modalità di presentazione della richiesta

 

Modulistica ed allegati obbligatori

Modulistica unica regionale per l'attività edilizia:

Altra modulistica: 

 

Istruttoria per il rilascio del permesso di costruire

Nell'ambito del procedimento edilizio, qualora previsto dalla normativa vigente, il responsabile del procedimento acquisisce preventivamente pareri, nulla osta, atti di assenso di altri enti o uffici interni al comune.
L'acquisizione dei pareri, fatte salve le procedure SUAP, è preventiva al rilascio del permesso di costruire.
Il permesso di costruire è, in genere, soggetto al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art.183 L.R. 65/2014, composto da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributo relativo al costo di costruzione.

 

Varianti

Le varianti in corso d'opera che non possono essere depositate ad opere già eseguite (art.143 co.3 L.R. 65/2014), seguono le stesse procedure e si presentano con la stessa modulistica del permesso di costruire originario. La L.R. 65/2014 disciplina i casi in cui la variante in corso d'opera al permesso di costruire può essere eseguita previa presentazione di SCIA.
Il rilascio di varianti in corso d'opera non modifica in alcun modo i termini previsti per l'inizio e la fine lavori dal permesso di costruire originario.

 

Inizio e fine lavori

Nel permesso di costruire sono indicati i termini d'inizio e fine lavori.
Il termine per l'inizio lavori non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio del permesso di costruire.
Nella dichiarazione di inizio lavori devono essere indicati gli estremi INPS, INAIL e Cassa Edile dell'impresa o imprese esecutrice dei lavori.
Per gli adempimenti connessi alle posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE dell'impresa esecutrice dei lavori, si segnala il sito INAIL
Il termine per la fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
Con la fine dei lavori i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto così come approvato.

 

Agibilità

I professioni abilitati certificano l'agibilità del fabbricato o dell'unità immobiliare con le procedure previste dagli artt. 149 e 150 L.R. 65/2014.

 

Casi per i quali è previsto il raddoppio dei termini

Con determinazione dirigenziale del VII settore n. 1 del 09 gennaio 2007 è stata approvato il raddoppio dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti edilizi (art. 83 comma 8 della L.R. n. 1/2005).

 

Normativa



Ultima Modifica: 09/02/2024

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