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Pubblicazione di matrimonio del cittadino straniero in Italia

Descrizione

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica, previo appuntamento.

 

Il nulla-osta

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine. 

In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono poi condizioni diverse (si veda il punto successivo).

Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).
 
Il nulla osta ha valore di sei mesi. 

Può essere rilasciato:

  • Dall'Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata preso la Prefettura italiana competente
  • Dall'Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero.

Nota bene: Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul Nulla-Osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

 

Cittadini statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:

  • Atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
  • Dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.
 

Cittadini australiani
In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:

  • Dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura. 
  • Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.
 

Documentazione da presentare

  • Passaporto o documento di identità personale
  • Nulla-Osta (o documenti di cui sopra)
  • Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa a residenza, cittadinanza e stato libero, è acquisita d'ufficio.

Nota Bene: Occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.

 

Modalità di presentazione della documentazione

Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia all'atto della richiesta di pubblicazioni che della celebrazione del matrimonio.

 

Contribuzione

L'atto di pubblicazione di matrimonio è soggetto all'imposta di bollo ( marca da bollo ).

 

Tempi di conclusione del procedimeto

Si tratta di termini normativi: la celebrazione del matrimonio deve essere effettuata entro 180 giorni dalle pubblicazioni, diversamente la procedura si dà come non eseguita.

 

Normativa di riferimento

  • Codice Civile art. 116 
  • Legge n. 1195 del 13.10.1965 - "Scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d' America" 
  • Legge n. 218 del 30.5.1995 - "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" art. 27
  • D.P.R. 3.11.2000 N. 396 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
  • Legge N. 233 DEL 27.09.2002 - "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e 11 aprile 2000.

Unità Organizzativa responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale

L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione delprovvedimento finale è l'Ufficio di Stato Civile.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigrammadell'Ente, l'ufficio è collocato nel Settore 2  - Servizi alla persona

Modalità per ottenere informazioni

Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presentepagina,
) all'indirizzo e mail seguente:
stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
2) ai seguenti contatti telefonici durante l'orario d'ufficio
Ø Responsabiledei Servizi Demografici - Luisanna Galluccio 055/ 8959470; e.mail l.galluccio@comune.campi-bisenzio.fi.it
Ø Ufficiale di Stato Civile - Melissa Pozzi 055 / 8959459
Ø Ufficiale di Stato Civile - Marco Carovani 055/ 8959460
Ø Ufficiale di Stato Civile - Elisa Pireddu 055 / 8959461
fax : 055 / 8959446
Privacy : l'Ufficio si conforma allanormativa europea e nazionale sul Trattamento Dati ( Regolamento UE 2016/679 - d.lgs 196/2003 )

Ricorsi

I cittadini possono presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell'Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: "Chi intende ...opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile ...presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento")

Potere sostitutivo in caso di inerzia

In caso di inerzia del responsabile delprocedimento, ai sensi della deliberazione diGiunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dalSegretario Generale



Ultima Modifica: 23/08/2021

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