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Accertamento di conformità

Disciplina del procedimento

L'accertamento di conformità ai sensi dell' art. 209 della L.R.T. 65 del 10 novembre 2014 è il provvedimento che l'amministrazione rilascia al cittadino per sanare opere abusive eseguite senza titolo o in difformità da esso, e può essere ottenuto mediante il rilascio del permesso di costruire o dell'attestazione di conformità in sanatoria.

Il permesso di costruire in sanatoria o l'attestazione di conformità in sanatoria vengono rilasciati soltanto quando l'intervento realizzato è conforme agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo, nonchè al regolamento edilizio vigenti, sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda.

 

Modalità di presentazione della domanda

 

Modulistica ed allegati obbligatori

Modulistica unica regionale per l'attività edilizia:

Per interventi ed opere non soggetti a permesso di costruire in sanatoria, l'avente titolo inoltra richiesta di attestazione di conformità in sanatoria:

Alternativamente alla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria, è possibile depositare una SCIA in sanatoria.
Il deposito deve essere effettuato utilizzando il modulo unico regionale della SCIA, corredata di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 e 145 L.R. 65/2014

Istruttoria per il rilascio dell'attestazione di conformità o del permesso di costruire in sanatoria

Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il Comune si esprime entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o dal ricevimento della documentazione integrativa qualora richiesta dal responsabile del procedimento.
In caso di accoglimento dell'istanza il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione amministrativa determinata dall'Ufficio. Per il permesso di costruire in sanatoria la sanzione è pari al contributo di costruzione e comunque non inferiore a € 1.000,00, mentre nel caso di attestazione di conformità la sanzione è determinata dall'Ufficio in una somma compresa tra € 1.000,00 e € 5.164,00 in base alla natura e consistenza dell'abuso edilizio. Qualora sia dovuto, dovrà essere anche corrisposto il contributo di costruzione di cui all'art. 183 L.R. 65/2014.

Nei casi in cui l'intervento oggetto di sanatoria non abbia il requisito della cosiddetta doppia conformità (conformità al momento dell'esecuzione dell'abuso e al momento della presentazione della richiesta) e quindi non sia possibile rilasciare l'accertamento di conformità, il Comune attiva le procedure sanzionatorie consistenti o nel ripristino dell'immobile allo stato legittimo o qualora ciò non sia possibile nell'applicazione di una sanzione pecuniaria secondo le modalità previste dal Titolo VII capo II L.R. 65/2014. Le modalità applicative sono fissate dalla deliberazione n. 51 del 13 marzo 2008 e relativi allegati.

 

Agibilità

I professioni abilitati certificano l'agibilità del fabbricato o dell'unità immobiliare con le procedure previste dagli artt. 149 e 150 L.R. 65/2014.

 

Normativa



Ultima Modifica: 11/03/2024

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