1. Vai ai contenuti
  2. Vai al menu principale
  3. Vai al menu di sezione
  4. Vai al footer
Contenuto della pagina

Passi Carrabili

  1. Cos'è un passo carrabile
  2. Realizzare correttamente un nuovo passo carrabile
  3. Stabilire la larghezza dell'accesso per l'ottenimento della Concessione di passo carrabile
  4. L'Autorizzazione per la realizzazione di accessi carrabili e la Concessione di passo carrabile
  5. Ottenere la Concessione di un nuovo passo carrabile
  6. Modificare un marciapiede per realizzare un nuovo passo carrabile
  7. Cointestare una Concessione di passo carrabile
  8. Regolarizzare un passo carrabile esistente
  9. Subentrare ad una Concessione di passo carrabile
  10. Modificare una Concessione di passo carrabile
  11. Revocare una Concessione di passo carrabile
  12. Ripristinare un marciapiede per revocare un passo carrabile
  13. Ottenere la Concessione per un passo carrabile temporaneo
  14. Il cartello di passo carrabile
  15. Delimitare con segnaletica orizzontale un passo carrabile
  16. Installare uno specchio per l'uscita da un passo carrabile
  17. Contrassegnare i limiti del passo carrabile
  18. Normative
 

Cos'è un passo carrabile

Per passo carrabile si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Si deve considerare come veicolo qualsiasi macchina che circola sulle strade guidata dall'uomo (non rientrano nella definizione di veicolo i carrelli spesa o quelli per uso di bambini o di invalidi, anche se asserviti da motore).
I passi carrabili si distinguono in base alla loro morfologia in:

 

A) Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale.

 
Esempi di passi carrabili con manufatto
Passi carrabili con manufatto
 

B) Passi carrabili privi di manufatto, a "raso" con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).

 
Esempi di passi carrabili privi di manufatto
Passi carrabili privi di manufatto
 

 

Realizzare correttamente un nuovo accesso carrabile

Il nuovo passo carrabile deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 
  • Nei centri abitati l'accesso deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni indipendentemente dai sensi di marcia dei veicoli. Sono da considerare come intersezioni anche le rotatorie e gli svincoli a livelli sfalsati. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione. Per la determinazione delle aree di intersezione occorre individuare le bisettrici delle curve comuni a più strade come da disegni sotto riportati. La distanza dall'intersezione deve essere invece considerata lungo l'asse stradale.
 
Intersezione sempliceIntersezione asimmetrica con spartitraffico
 
Intersezione a divergereIntersezione a rotatoria
 
  • L'accesso deve essere in ogni caso visibile da una distanza pari allo spazio di arresto risultante dalla velocità massima consentita nella strada ad uso pubblico dove si apre l'accesso stesso (considerare sempre uno spazio minimo di arresto di: ml. 13,50 a 30 Km/h; ml. 20,00 a 40 Km/h; ml. 27,50 a 50 Km/h; ml. 45,50 a 70 Km/h; ml. 67,50 a 90 Km/h). La velocità da considerare deve essere quella massima consentita nell'area stradale antistante l'accesso carrabile. Il limite di visuale non deve comunque superare il confine della sede stradale esistente, escludendo in ogni caso ostacoli fissi in essa presenti (ad esempio alberature);
 
Distanza di visibilità del passo carrabile
Distanza di visibilità del passo carrabile
 
  • Qualora l'accesso alla proprietà laterale sia destinato anche a notevole transito pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale; 
  • Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, deve essere arretrato l'elemento di chiusura allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata (ml. 4,50 per le autovetture). La zona di arretramento deve essere sempre pavimentata. All'arretramento si può derogare utilizzando un sistema di apertura automatico con comando a distanza nel caso di obiettive impossibilità costruttive, per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata o per accessi su strade senza sfondo o comunque con traffico estremamente limitato;
 
Arretramento del passo carrabile
Arretramento dell'elemento di chiusura del passo carrabile
 
  • L'area alla quale si accede deve essere idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli (sono quindi escluse le vetrine e gli sporti dei negozi od i vani scale);
  • La larghezza dell'accesso deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di divieti di sosta oltre quello relativo al solo passo carrabile.
  • L'accesso carrabile non deve coincidere con attraversamenti pedonali o ciclabili.
  • La realizzazione dell'accesso non deve comportare l'interruzione di spartitraffico o salvagente di divisione tra le carreggiate stradali.
  • Nelle strade extraurbane gli accessi devono essere realizzati a distanza non inferiore a 100 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia.
  • Nelle strade extraurbane l'accesso deve essere realizzato con materiali tali da evitare apporto di detriti di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Devono essere pertanto pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a metri 50 a partire dal margine della carreggiata stradale da cui si diramano;
  • Gli elementi di chiusura dell'accesso carrabile non devono aprirsi verso le aree destinate all'uso pubblico.

 

Stabilire la larghezza dell'accesso per l'ottenimento della Concessione di passo carrabile

Per larghezza dell'accesso carrabile si intende l'ampiezza del tratto soggetto al transito dei veicoli, dalla strada pubblica all'area privata, misurata in corrispondenza del confine tra area ad uso pubblico ed area ad uso privato, indipendentemente dalla tipologia della recinzione, del  cancello o di altre delimitazioni fisiche. Si considerano ad uso pubblico anche le piste ciclabili, i marciapiedi o comunque i percorsi pedonali aperti al pubblico transito indipendentemente dal titolo di proprietà.
Nel caso in cui tra area ad uso pubblico ed area ad uso privato non sia presente una delimitazione fisica dell'accesso, dovranno essere installati, a cura del soggetto richiedente la Concessione di passo carrabile, i delineatori di accesso previsti dall'art. 174, comma 3°, lettera f) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, così come da figura II 469 di tale Decreto.

 
Esempi di misurazione della larghezza dell'accesso carrabile
Esempi di misurazione della larghezza dell'accesso carrabile
 

 

L'Autorizzazione per la realizzazione di accessi carrabili e la Concessione di passo carrabile

Chiunque apre un nuovo accesso per veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato deve ottenere, prima di richiedere la Concessione di passo carrabile, l'Autorizzazione Edilizia presentando l'apposita istanza all'Ufficio Edilizia Privata del Comune (per l'edilizia residenziale) od al S.U.A.P. (per l'edilizia produttiva, direzionale o commerciale). 
E' da tenere presente che l'Autorizzazione per l'apertura di un accesso e la Concessione di passo carrabile sono due atti distinti, relativi ad entità diverse. La prima riguarda l'intervento di apertura nella proprietà privata di un accesso (modifica di recinzione, muratura, ecc..) ed è necessaria ai sensi dell'art. 22 comma 1° del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285. La seconda viene invece rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 2°, art.  44 commi 4° e 8°, art. 50 del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507,  nonché dall'art. 1 del Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, ed è riferita all'occupazione, con conseguente istituzione del divieto di sosta, dell'area pubblica antistante l'accesso.
Si ricorda inoltre che, come previsto dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31 maggio 2010, convertito con la Legge 30 luglio 2010 n° 122, per il principio ribadito nel parere del Ministero dei Trasporti del 5 ottobre 2011 n° 4928, (vedasi anche sentenza del Consiglio di Stato, sez. V^, del 12 ottobre 2004 n° 6532),  l'istituto del solo silenzio assenso non è applicabile agli atti e procedimenti che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica, tra cui riveste particolare importanza il Codice della Strada. Ne consegue che le sole C.I.L. o S.C.I.A. non possono essere considerate quali autorizzazioni per l'apertura o modifica di accessi sulle strade pubbliche dove invece, ai sensi dell'art. 22 comma 1° del D.Lgs 285/92, occorre che l'Ente proprietario della strada, con il rilascio di una autorizzazione, effettui una valutazione preventiva tendente a verificare la sicurezza della circolazione stradale. Per l'apertura o modifica di accessi carrabili lungo le strade pubbliche è quindi necessario ottenere il permesso di costruire (se trattasi di intervento compreso in altre realizzazioni edilizie che richiedono tale titolo) oppure il preventivo parere - nulla osta dell'Ufficio Traffico Comunale (se trattasi di intervento per il quale è sufficiente la C.I.L. o S.C.I.A.) quale espressione dell'Ente, che dovrà essere allegato alla documentazione asseverata da presentare al Comune.

La Concessione di passo carrabile può essere un atto con validità permanente o temporanea ed è obbligatorio per tutti gli accessi individuati, sull'area ad uso pubblico, da appositi manufatti; implica il pagamento di una tassa annuale per l'occupazione del suolo pubblico determinata in base alla superficie risultante dall'ampiezza dell'accesso (arrotondata al metro superiore) per una profondità convenzionale di ml. 1,00. La Concessione di passo carrabile non viene rilasciata per superfici superiori a mq. 10,00.
In caso di mancato pagamento della tassa la Concessione decade ed il titolare ha l'obbligo di restituire l'atto ed il relativo cartello ripristinando la sede stradale così da eliminare la possibilità di accesso carrabile. 
La Concessione comprende anche l'apposito cartello che collocato sull'accesso indica il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, istituito limitatamente per l'ampiezza del passo carrabile.
Per gli accessi privi di manufatto la Concessione è invece facoltativa ed il divieto di sosta sull'accesso vige solamente se l'interessato ha richiesto ed ottenuto la Concessione esponendo l'apposito cartello.
Il titolare della Concessione è sempre tenuto a comunicare tempestivamente al Comune gli eventuali cambiamenti di destinazione d'uso dell'autorimessa e/o spazio aperto adibito al transito e ricovero dei veicoli.
La Concessione di passo carrabile è rilasciata, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario. Il Comune è l'Ente competente al rilascio della Concessione anche per le strade private aperte al pubblico transito.


 

Ottenere la Concessione di un nuovo passo carrabile

Per ottenere la Concessione di un nuovo passo carrabile occorre presentare l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, all' Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.
La Concessione di passo carrabile può essere richiesta dal proprietario, locatario, legale rappresentante o titolare della società/ditta di cui al fondo od edificio su cui grava l'accesso. Per i condomini la Concessione può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.
Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:

 
  • Le generalità complete del richiedente; 
  • Il numero di codice fiscale del richiedente; 
  • La partita I.V.A dell'eventuale società o Ditta; 
  • L'esatto indirizzo con eventuale numero civico dell'accesso; 
  • La larghezza esatta in metri lineari dell'accesso; 
  • Gli estremi dell'eventuale titolo autorizzativo ai fini edilizi per la realizzazione dell'accesso.
 

Alla richiesta devono essere allegati:

 
  • La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
  • La copia della ricevuta di versamento di €. 25,00 effettuato alla Tesoreria Comunale oppure su c/c n° 00125500 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "sopralluogo tecnico nuovo passo carrabile";
  • Una planimetria da fotoaereogrammetrico in scala non inferiore ad 1:2000 con indicazione in rosso dell'accesso;
  • Una fotografia panoramica dell'accesso scattata dalla strada; 
  • Per gli accessi carrabili su tratti di strade regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il nulla osta della Provincia di Firenze.
 

Il richiedente deve essere sempre persona fisica avente titolo reale. Nel caso di richiesta di Concessione per più accessi relativi alla stessa proprietà o condominio, anche se su strade diverse, presentare un modello di domanda per ogni accesso applicando una sola marca da bollo sul primo modello ed una sola ricevuta di versamento per i diritti di sopralluogo.
Il rilascio della Concessione avviene entro 60 giorni dalla richiesta. Dopo il ricevimento di apposita comunicazione l'interessato dovrà presentarsi per il ritiro della Concessione presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea-, consegnando per ogni accesso la ricevuta di versamento di €. 15,00 effettuato alla Tesoreria Comunale oppure su c/c n° 00125500 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "rimborso costo cartello passo carrabile", ed una marca da bollo da €. 16,00 da applicare su ogni Concessione.


 

Modificare un marciapiede per realizzare un nuovo passo carrabile

Se per realizzare un nuovo accesso carrabile si deve modificare il marciapiede, occorre ottenere, prima di presentare la richiesta di Concessione, l'apposita Autorizzazione di alterazione del suolo pubblico.  Presentare quindi l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune. L'Autorizzazione alla modifica del marciapiede deve essere richiesta dal soggetto che poi richiederà la Concessione di passo carrabile. Nel caso di richiesta di modifica di più marciapiedi per accessi relativi alla stessa proprietà o condominio, anche se su strade diverse, presentare un modello di domanda per ogni alterazione applicando una sola marca da bollo sul primo modello. L'Autorizzazione per la modifica del marciapiede implica il pagamento di una tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico commisurata ai metri quadri ed ai giorni occorrenti per l'esecuzione dei lavori.  
Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:

 
  • Le generalità complete del richiedente;
  • Il numero di codice fiscale del richiedente;
  • La partita I.V.A dell'eventuale società o Ditta;
  • L'esatto indirizzo con eventuale numero civico del luogo oggetto dei lavori; La lunghezza e larghezza esatta in metri lineari dell'area oggetto della modifica;
  • ll periodo nel quale vengono eseguiti i lavori.
 

Alla richiesta devono essere allegati:

 
  • La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
  • Una planimetria da fotoaereogrammetrico in scala non inferiore ad 1:2000 con indicazione in rosso del luogo oggetto dei lavori;
  • Per modifiche di marciapiedi su tratti di strade regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il nulla osta della Provincia di Firenze.
 

La modifica del marciapiede deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 
  • Non devono essere utilizzati materiali diversi da quelli esistenti;
  • Il dislivello tra la carreggiata stradale ed il limite del marciapiede carrabile non deve superare i cm. 2,5;
  • I raccordi pedonali laterali tra la parte abbassata ed il marciapiede non modificato non devono superare la pendenza del 15% (D.M. 236/89);
  • L'eventuale scivolo di salita sul marciapiede non deve essere realizzato oltre il limite del marciapiede stesso interessando la zanella stradale.
 
Corretto abbassamento del marciapiede
Corretto abbassamento del marciapiede per nuovo passo carrabile
 

Per quanto concerne le precauzioni e la segnaletica di cantiere da utilizzare nel corso dei lavori sono da seguire le disposizioni dettate in materia di manomissione del suolo pubblico.
Il rilascio dell'Autorizzazione alla modifica del marciapiede avviene entro 20 giorni dalla richiesta. L'interessato dovrà presentarsi per il ritiro dell'Autorizzazione presso la Ditta I.C.A. s.r.l. con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, consegnando una marca da bollo da €. 16,00 da applicare sull'Autorizzazione.


 

Cointestare una Concessione di passo carrabile

Nel caso di un accesso utilizzato da più soggetti (proprietari, locatari, o titolari di società o ditte), può essere richiesta la cointestazione della Concessione di passo carrabile; l'accesso può essere sia di nuova realizzazione che esistente.
La Concessione viene cointestata fino ad un massimo di otto nominativi altrimenti occorre intestare l'atto ad un unico rappresentante della proprietà ai sensi degli artt. 1129 e 1131 del Codice Civile.
Le modalità di compilazione dei modelli di richiesta sono simili a quelle dei modelli di Concessione non cointestate con le seguenti differenze:

 
  • Occorre indicare il numero di Concessione da cointestare per i passi carrabili già esistenti;
  • Applicare la marca da bollo solamente sulle domande di cointestazione di Concessioni per nuovi passi carrabili;
  • Allegare alla domanda di cointestazione di Concessione di passo carrabile esistente anche la Concessione da cointestare in originale;
 

Il rilascio della Concessione cointestata avviene entro 60 giorni dalla richiesta. Il ritiro della Concessione si differenzia, a secondo se trattasi di passo carrabile nuovo o di modifica di Concessione esistente:

 

Le nuove Concessioni cointestate di passo carrabile devono essere ritirate dall'interessato, dopo il ricevimento di apposita comunicazione, presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità  Temporanea -, consegnando per ogni accesso la ricevuta di versamento di €. 15,00 effettuato alla Tesoreria Comunale oppure su c/c n° 00125500 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "rimborso costo cartello passo carrabile", ed una marca da bollo da €. 16,00 da applicare su ogni Concessione.
Le Concessioni di passo carrabile modificate devono essere ritirate presso la I.C.A. s.r.l. con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, consegnando una marca da bollo da €. 16,00 da applicare su ogni Concessione.


 

Regolarizzare un passo carrabile esistente

Quando un accesso già esistente è caratterizzato dalla presenza di manufatti ma risulta privo della relativa Concessione, è soggetto a regolarizzazione previa presentazione dell'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione)e con firma in originale, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.
Le modalità di compilazione dei modelli di richiesta sono simili a quelle dei modelli di nuova Concessione ma per ottenere eventuali deroghe alle distanze da rispettare dalle intersezioni occorre dimostrare l'esistenza dell'accesso in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo Codice della Strada indicando nella domanda gli estremi del titolo autorizzativo ai fini edilizi utilizzato per la realizzazione dell'accesso (rilasciato in data antecedente al 01 gennaio 1993) oppure allegando copia di una cartella esattoriale riferita all'accesso attestante il pagamento della tassa di passo carrabile in data antecedente al 01 gennaio 1993. Per tutti gli accessi realizzati successivamente al 01 gennaio 1993 non sono ammesse deroghe alle suddette distanze.

 

Il rilascio della Concessione per passo carrabile regolarizzato avviene entro 60 giorni dalla richiesta. Dopo il ricevimento di apposita comunicazione l'interessato dovrà presentarsi per il ritiro della Concessione presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, consegnando per ogni accesso la ricevuta di versamento di €. 15,00 effettuato alla Tesoreria Comunale oppure su c/c n° 00125500 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "rimborso costo cartello passo carrabile", ed una marca da bollo da €. 16,00 da applicare su ogni Concessione.


 

Subentrare ad una Concessione di passo carrabile

Qualora occorra modificare l'intestatario di una Concessione di passo carrabile, ovvero assegnare alla Concessione esistente un nuovo nominativo (per trasferimento di proprietà, decesso dell'intestatario, variazione del locatario, ecc..), si deve presentare l'apposito modello di richiesta di subentro al Comune da far pervenire in bollo all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.
Le modalità di compilazione del modello di richiesta di subentro sono le stesse di quelle del modello di nuove Concessioni ma con firma in originale sia del richiedente che del cedente. Dovrà essere allegata solamente la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e la Concessione da volturare.

 

Il rilascio della Concessione volturata avviene entro 60 giorni dalla richiesta. Le Concessioni volturate devono essere ritirate presso la Ditta I.C.A. s.r.l. con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, consegnando una marca da bollo da €. 16,00 da applicare su ogni Concessione.


 

Modificare una Concessione di passo carrabile

Ogni modifica del passo carrabile comporta una modifica della relativa Concessione rilasciata. Qualora occorra modificare la larghezza di un passo carrabile mediante opere edilizie (muretti, pilastri, ecc..), si deve ottenere, prima di richiedere la modifica della Concessione, l'Autorizzazione Edilizia presentando l'apposita istanza all'Ufficio Edilizia Privata del Comune (per l'edilizia residenziale) od al S.U.A.P. (per l'edilizia produttiva, direzionale o commerciale).
Una volta effettuata la modifica del passo carrabile occorre richiedere la variazione della relativa Concessione presentando l'apposito modello di domanda al Comune da far pervenire, non in bollo ma con firma in originale, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.
Le modalità di compilazione del modello di richiesta di modifica sono le stesse di quelle dei modelli di nuove Concessioni purché venga indicato anche il numero della Concessione da modificare.

 

Il rilascio della Concessione modificata avviene entro 60 giorni dalla richiesta. Le Concessioni modificate devono essere ritirate presso la Ditta I.C.A. s.r.l. con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, consegnando una marca da bollo da €. 16,00 da applicare su ogni Concessione.


 

Revocare una Concessione di passo carrabile

La revoca di una Concessione di passo carrabile individuato da apposito manufatto stradale comporta l'eliminazione della possibilità di accesso con veicoli dall'area ad uso pubblico all'area ad uso privato e vicecersa. Non possono essere pertanto revocate Concessioni di passo carrabile qualora permangono gli elementi fisici (sbassamento od interruzione del marciapiede, attraversamento di percorso pedonale, ecc..) che ne hanno comportato il rilascio.
Per richiedere la revoca di una Concessione di passo carrabile occorre presentare l'apposito modello di domanda al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale di tutti gli intestatari, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.
Nel modello di domanda vengono richieste esclusivamente le generalità complete del titolare, cointestatario od erede la Concessione, il suo codice fiscale, il numero di Concessione di passo carrabile, la localizzazione dell'accesso ed i motivi della revoca. Il modello di revoca può essere presentato anche da un delegato allegando alla richiesta apposita delega sottoscritta dal titolare la Concessione.
Alla domanda deve essere allegata, oltre la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, anche la copia della ricevuta di versamento di €. 25,00 effettuato alla Tesoreria Comunale oppure su c/c n° 00125500 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "sopralluogo di verifica passo carrabile revocato";

 

La revoca viene concessa entro 60 giorni dalla richiesta. Nel caso di revoca accettata, l'interessato, dopo il ricevimento di apposita comunicazione, dovrà presentarsi presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea-, consegnando la Concessione in originale oggetto di revoca ed il relativo cartello di passo carrabile.


 

Ripristinare un marciapiede per revocare un passo carrabile

Per revocare una Concessione di passo carrabile occorre in primo luogo eliminare tutte le eventuali opere che consentono il transito veicolare sui percorsi pedonali. In particolare si deve procedere a ripristinare i marciapiedi eliminando eventuali scivoli od interruzioni prima di richiedere la revoca della Concessione di passo carrabile. Per eseguire tali lavori di ripristino occorre ottenere una Autorizzazione di alterazione del suolo pubblico presentando l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune. L'Autorizzazione al ripristino del marciapiede può essere richiesta dal titolare, cointestatario, erede o delegato con delega sottoscritta dal titolare della Concessione di passo carrabile. Nel caso di richiesta di ripristino di più marciapiedi per accessi relativi alla stessa proprietà o condominio, anche se su strade diverse, presentare un modello di domanda per ogni alterazione applicando una sola marca da bollo sul primo modello. L'Autorizzazione per il ripristino del marciapiede implica il pagamento di una tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico commisurata ai metri quadri ed ai giorni occorrenti all'esecuzione dei lavori.
Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:

 

Le generalità complete del richiedente;
Il numero di codice fiscale del richiedente;
Il numero di Concessione del passo carrabile oggetto dei lavori;
L'esatto indirizzo con eventuale numero civico del luogo oggetto dei lavori;
La lunghezza e larghezza esatta in metri lineari dell'area oggetto del ripristino;
ll periodo nel quale vengono eseguiti i lavori.

 

Alla richiesta devono essere allegati

 

La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Una planimetria da fotoaereogrammetrico in scala non inferiore ad 1:2000 con indicazione in rosso del luogo oggetto dei lavori;
Per ripristini su tratti di strade regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il nulla osta della Provincia di Firenze.

 

Per quanto concerne le precauzioni e la segnaletica di cantiere da utilizzare nel corso dei lavori sono da seguire le disposizioni in materia dettate dal vigente Codice della Strada e descritte nella pagina "Manomissione del suolo pubblico".
Il rilascio dell'Autorizzazione al ripristino del marciapiede avviene entro 20 giorni dalla richiesta. L'interessato dovrà presentarsi per il ritiro dell'Autorizzazione presso la Ditta I.C.A. s.r.l. con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, consegnando una marca da bollo da €. 16,00 da applicare sull'Autorizzazione.


 

Ottenere la Concessione per un passo carrabile temporaneo

Con le stesse modalità delle Concessioni per i nuovi passi carrabili possono essere richieste anche Concessioni per passi carrabili temporanei per cantieri, attività , manifestazioni, ecc. utilizzando l'apposito modello in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale. Nella richiesta occorre indicare anche il periodo di utilizzo dell'accesso carrabile.
Non è consentito realizzare accessi carrabili temporanei mediante l'utilizzo di elementi mobili come assi di legno, pedane, scivoli in metallo od altro che possono costituire pericolo od intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'eventuale scivolo di salita al marciapiede non deve essere realizzato interessando la zanella stradale.

 

Il rilascio della Concessione temporanea avviene entro 60 giorni dalla richiesta. Le nuove Concessioni temporanee di passo carrabile devono essere ritirate dall'interessato, dopo il ricevimento di apposita comunicazione, presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, consegnando per ogni accesso la ricevuta di versamento di €. 15,00 effettuato alla Tesoreria Comunale oppure su c/c n° 00125500 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "rimborso costo cartello passo carrabile temporaneo", ed una marca da bollo da €. 16,00 da applicare su ogni Concessione. 
Alla scadenza della Concessione di passo carrabile temporaneo dovrà essere ripristinata la sede stradale eliminando ogni opera realizzata in funzione dell'accesso.

 

Le Concessioni temporanee di passo carrabile possono essere prorogate utilizzando l'apposito modello di richiesta da far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza della Concessione temporanea, non in bollo e con firma in originale, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.

 

Le proroghe delle  Concessioni temporanee di passo carrabile devono essere ritirate presso la Ditta I.C.A. s.r.l. con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, consegnando una marca da bollo da €. 14,62 da applicare su ogni Concessione.
Alla scadenza della proroga della Concessione di passo carrabile temporaneo dovrà essere ripristinata la sede stradale eliminando ogni opera realizzata in funzione dell'accesso.


 
Cartello di passo carrabile
Cartello di passo carrabile

Il cartello di passo carrabile

Al momento del ritiro della Concessione di passo carrabile viene consegnato dal Comune anche un apposito cartello che deve essere collocato all'accesso indicato nell'atto. Ogni cartello si riferisce ad un solo accesso.
Il cartello è in alluminio, ha forma rettangolare di dimensioni cm. 45 x cm. 25 ed è coperto da una apposita pellicola rifrangente. 
Sul cartello, come descritto nel vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è riportato il segnale di divieto di sosta, il nome e lo stemma del Comune, il numero e l'anno di rilascio della Concessione di passo carrabile.
Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente sul lato dell'accesso oggetto della Concessione e per la sola larghezza del passo carrabile. Non hanno alcuna validità i cartelli di passo carrabile non forniti dal Comune.
In presenza del cartello di passo carrabile è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante l'accesso. Non è consentito anche al titolare della Concessione di sostare od occupare l'area con qualsiasi elemento.

 

L'installazione del cartello deve rispondere ai seguenti requisiti:

 

Deve essere collocato al limite tra l'area ad uso pubblico e l'area ad uso privato, così da essere visibile dalla carreggiata stradale;
Deve essere collocato ad un'altezza da terra non inferiore a ml. 0,60 e non superiore a ml. 2,20;
Non deve essere collocato su elementi mobili come cancelli, porte o catene, che se aperti non consentono di osservare il segnale;
Non deve essere occultato, anche se in parte, da siepi, colonne od altri elementi;

 

Il cartello deve essere mantenuto in perfetta efficienza dal titolare la Concessione, rimuovendo eventuali adesivi od imbrattamenti. In caso di deterioramento, smarrimento o furto del cartello il titolare della Concessione può richiedere il duplicato utilizzando l'apposito modello di richiesta da far pervenire, non in bollo ma con firma in originale, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.
Alla richiesta di duplicato devono risultare allegati:

 

Copia della ricevuta di versamento di €. 15,00 effettuato alla Tesoreria Comunale oppure su c/c n° 00125500 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "rimborso costo cartello passo carrabile sostituito";
In caso di furto, copia della relativa denuncia presentata all'Autorità di P.G.;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di smarrimento.

 

Il nuovo cartello di passo carrabile deve essere ritirato dall'interessato, dopo il ricevimento di apposita comunicazione, presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea-, riconsegnando il cartello di passo carrabile deteriorato.


 

Delimitare con segnaletica orizzontale un passo carrabile

Quando un passo carrabile ricade su una strada dove la sosta è consentita ma non risulta tracciata la relativa segnaletica orizzontale, può essere evidenziato l'accesso sulla carreggiata con apposite strisce che delimitano il tratto soggetto a divieto di sosta. Ciò in considerazione del disposto dell'art. 149, comma 1°, del D.P.R. 495/92, che prevede l'evidenziazione con apposite strisce delle delimitazioni entro le quali possono essere parcheggiati i veicoli. Dato quindi che in corrispondenza dei passi carrabili regolarmente segnalati è vigente il divieto di sosta, così come prescritto dall'art. 158, comma 2°, lettera a) del Codice della Strada, ne consegue che gli stalli di sosta prima e dopo tali accessi possono essere evidenziati con apposita segnaletica orizzontale.
La segnaletica di delimitazione del passo carrabile consiste in due strisce in vernice del colore corrispondente alla categoria dello stallo di sosta, del tipo "spartitraffico", dello spessore di cm. 12,00, con forma ad "L", tracciate lateralmente all'accesso ed aventi i bracci di lunghezza equivalente alla profondità dell'area di sosta.

 
Segnaletica di delimitazione del passo carrabile
Segnaletica di delimitazione del passo carrabile
 

Per realizzare la segnaletica di passo carrabile occorre ottenere l'Autorizzazione Comunale  utilizzando l'apposito modello di richiesta da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) con firma in originale, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune. L'Autorizzazione viene rilasciata solamente se già ottenuta la Concessione di passo carrabile indipendentemente dalla morfologia dell'accesso. 
Alla richiesta deve essere allegata copia della ricevuta di versamento di €. 25,00 effettuato alla Tesoreria Comunale oppure su c/c n° 00125500 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "sopralluogo tecnico segnaletica di passo carrabile";

 

Il rilascio dell'Autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta. Dopo il ricevimento di apposita comunicazione l'interessato dovrà presentarsi per il ritiro dell'Autorizzazione presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea-, consegnando una marca da bollo da €. 16,00 da applicare sull'Autorizzazione.


 

Installare uno specchio per l'uscita da un passo carrabile

Se l'uscita con veicoli dal passo carrabile risulta difficoltosa a causa della visuale coperta da elementi fissi (edifici, alberature, siepi, ecc...) è possibile installare uno "specchio parabolico" sull'opposto lato stradale del tipo normalmente utilizzato per la circolazione veicolare.
Per installare lo specchio parabolico occorre ottenere l'Autorizzazione comunale utilizzando l'apposito modello di richiesta da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.
L'Autorizzazione è sempre subordinata al possesso della Concessione di passo carrabile indipendentemente dalla morfologia dell'accesso.
Alla richiesta deve essere allegata copia della ricevuta di versamento di €. 25,00 effettuato alla Tesoreria Comunale oppure su c/c n° 00125500 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "sopralluogo tecnico specchio per passo carrabile";

 

Il rilascio dell'Autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta. Dopo il ricevimento di apposita comunicazione l'interessato dovrà presentarsi per il ritiro dell'Autorizzazione presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, consegnando una marca da bollo da €. 16,00 da applicare sull'Autorizzazione.


 

Contrassegnare i limiti del passo carrabile

Per evidenziare un accesso carrabile che non risulti ben individuabile a causa dell'assenza di elementi di chiusura, di colonne, pilastri o stipiti, oppure per separare più passi carrabili aventi un unico accesso od abbassamento del marciapiede, possono essere utilizzati i delineatori previsti dall'art. 174 comma 3 lettera f) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495. I delineatori di accesso sono costituiti da paletti a sezione circolare in ferro, di diametro esterno mm. 60, trattati contro la corrosione, con tappo superiore ed aventi superficie a strisce alterne bianche e rosse rifrangenti ognuna di altezza di cm. 20.  I paletti devono avere altezza minima da terra di metri 1 ed essere collocati ai lati dell'accesso sulla proprietà privata al limite dell'area ad uso pubblico. Tra i delineatori non deve intercorrere una distanza diversa da quella indicata sulla Concessione come larghezza del passo carrabile.
L'installazione dei delineatori su area privata non necessita di autorizzazione da parte del Comune. 

 
Delineatore di accesso carrabile
Delineatore di accesso carrabile

 

Normative

Articoli 3 comma 1 punto "37", 22, 26, 27, 38 comma 7, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
Articoli 44, 45, 46, 120 comma 2° lettera "e", 174 comma 3° lettera "f", Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507;
Articoli 4.3, 14 Regolamento Edilizio Comunale;




Ultima Modifica: 05/12/2022

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO