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La materia relativa alle adozioni internazionali è regolata dalla legge n.183/84 come modificata dalla legge n.476/98 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja, il 29 maggio 1993 e dalla legge n°149 del 2001.
La Convenzione dell'Aja ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dal diritto internazionale, d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonché prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori. Ne sono membri finora i seguenti Paesi: Messico, Romania, Sri Lanka, Cipro, Polonia, Spagna, Ecuador, Perù, Costa Rica, Burkina Faso, Filippine, Canada, Venezuela, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Francia, Colombia, Australia, El Salvador, Israele, Brasile, Austria, Cile, Panama, Italia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Germania, Slovenia, Bolivia, Bulgaria, Lussemburgo, Svizzera, India, Lettonia, Regno Unito.
Per ottenere l'idoneità all'adozione, occorre che:
L'autorità a cui rivolgersi per un'adozione internazionale è il Tribunale per i Minorenni competente per il territorio di residenza. Gli aspiranti genitori adottivi devono rivolgersi all'ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Oltre alla dichiarazione, i richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti in carta semplice:
N.B. Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, è il Tribunale per i minorenni di Roma.
Se il Tribunale per i Minorenni riscontra la manifesta carenza dei requisiti, pronuncia un decreto di inidoneità. Se invece non vi sono rilievi, il Tribunale per i Minorenni trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio-assistenziali degli Enti locali.
I servizi degli Enti locali svolgono le seguenti attività: informazione sull'adozione internazionale e le relative procedure; preparazione degli aspiranti all'adozione; acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti all'adozione, sul loro ambiente sociale, le motivazioni che li determinano, l'attitudine all'adozione.
I servizi trasmettono al Tribunale per i Minorenni una relazione sull'attività svolta entro 4 mesi dalla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. Il Tribunale, sentiti gli aspiranti all'adozione, decide entro i due mesi successivi se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione. Il decreto ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno. Esso viene inviato alla Commissione per le Adozioni Internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.
Entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità, la coppia deve iniziare la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Quest'ultima, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, controlla tutto l'iter adozionale per garantire che le procedure di adozione dei minori stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell'Aja. La Commissione rappresenta l'Autorità Centrale italiana per l'applicazione della Convenzione dell'Aja.
Gli Enti autorizzati si fanno carico della procedura di adozione nel Paese di origine del minore, svolgendo tutte le pratiche necessarie in loco (art. 3 della legge n.184/83 come modificata dalla legge n.476/98) e curando l'abbinamento del minore stesso alla coppia. Gli Enti organizzano incontri allo scopo di informare le coppie sulle procedure nei Paesi ove operano, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Per Enti autorizzati si intendono gli Enti abilitati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, ai sensi dell'art.39 della legge n°184 del 1983 come modificata dalla legge n°476/1998, allo svolgimento delle procedure di adozione internazionale. Agli Enti sono assegnate tutte le funzioni relative alla procedura di una pratica di adozione internazionale, sia in Italia che all'estero: dalle prime informazioni rivolte alla coppia, agli adempimenti richiesti nel Paese di origine del minore. Prima dell'entrata in vigore della legge n°476 del 1998, la coppia che iniziava la procedura di un'adozione internazionale poteva scegliere se avvalersi o meno di un Ente autorizzato. Con la nuova legge solo gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali sono legittimati ad occuparsi delle pratiche in materia di adozione internazionale, sulla base di precisi requisiti. Il loro intervento è pertanto obbligatorio.
L'Ente autorizzato, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il minore da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e li assiste per tutte le visite necessarie.
Se gli incontri della coppia con il minore si concludono positivamente, viene emanato da parte della competente Autorità giudiziaria straniera il provvedimento di adozione. L'Ente autorizzato trasmette successivamente tutti gli atti relativi all'adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la correttezza formale e sostanziale.
In caso di esito positivo dei controlli, la Commissione Adozioni Internazionali rilascia l'"autorizzazione nominativa all'ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato" (art.39 della legge citata).
In tale contesto, il compito della nostra rete diplomatico-consolare è quello di collaborare, per quanto di competenza, con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione (art.32 punto 4 della legge n°184/1983 come modificata dalla legge n°476 del 1998). Tale attività può riguardare legalizzazione e controllo sulla documentazione, nonché l'assistenza, laddove necessario, anche attraverso l'agevolazione dei contatti con le Autorità locali (in particolare in quei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja).
L'art.32 sopracitato stabilisce inoltre che i Consolati, "dopo avere ricevuto formale comunicazione della concessione da parte della Commissione, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando".
Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d'ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d'origine.
Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, è necessario che sia pervenuta l'autorizzazione all'ingresso ed alla permanenza in Italia del minore della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L'effettivo rilascio del visto è tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione.
Ai sensi dell'art.33 della legge n°184 del 1983 come modificata dalla legge n°476 del 1998, è fatto divieto alle Autorità consolari di concedere a minori stranieri il visto d'ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa e senza la previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.
Una volta che il minore è entrato in Italia, la Questura competente rilascia in suo favore un permesso di soggiorno per adozione.
La procedura di adozione si conclude con l'ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile. Nel momento in cui il Tribunale per i Minorenni riconosce l'adozione del minore, questi diviene cittadino italiano.
Il procedimento amm.vo si sostanzia nella trascrizione/annotazione dell'avvenuta adozione.
Pertanto i tempi di conclusione dello stesso sono inferiori a 90 giorni.
Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presentepagina,
1) all'indirizzo e mail seguente:
stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
2) ai seguenti contatti telefonici durante l'orario d'ufficio
Ø Responsabiledei Servizi Demografici - Luisanna Galluccio 055/ 8959470; e.mail l.galluccio@comune.campi-bisenzio.fi.it
Ø Ufficiale di Stato Civile - Melissa Pozzi 055 / 8959459
Ø Ufficiale di Stato Civile - Marco Carovani 055 / 8959460
Ø Ufficiale di Stato Civile - Elisa Pireddu 055 / 8959461
fax : 055 / 8959446
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L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale è l'Ufficio di Stato Civile.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigramma dell'Ente, l'ufficio è collocato nel
In caso di inerzia del responsabile delprocedimento, ai sensi della deliberazione diGiunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dalSegretario Generale.
I cittadini possono presentare ricorso all'AutoritàGiudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmenteper ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivoasseritamente leso da un provvedimento dell'Amministrazione in materia di statocivile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: "Chi intende ...opporsi a unrifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione odi eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deveproporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dellostato civile ...presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento")