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Residenti all'estero (A.I.R.E.)

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi; l'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988).

Consente di usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero, e di esercitare importanti diritti.

 

Chi deve iscriversi

Devono iscriversi all'A.I.R.E. i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all'estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

 

Chi non deve iscriversi

Le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, che siano notificati ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963; i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero.

 

L'aggiornamento A.I.R.E.

L'interessato deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l'eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.
 

Mancato aggiornamento

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni;è importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

 

La Cancellazione dall'A.I.R.E.

La cancellazione dall'A.I.R.E.avviene:

  1. per iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio; 
  2. per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; 
  3. per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l'indirizzo all'estero comunicato
  4. in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo; 
  5. per perdita della cittadinanza italiana;                                                                             
 

Link utili

Tempi di conclusione del procedimento

La richiesta, come su indicato,  è presentata al Consolato italiano presente presso lo Stato Estero di nuova residenza  il quale provvede a comunicare all'anagrafe comunale l'istanza presentata.
In conseguenza si provvederà all'iscrizione previa istruttoria.
La conclusione avviene non oltre i 90 giorni. Mediamente in due settimane, salve maggiori necessità istruttorie.

Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'adozioine del provvedimento finale

L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione delprovvedimento finale è l'Ufficio Anagrafe.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigramma  dell'Ente, l'ufficio è collocato nel Settore 2  - Servizi alla persona

Modalità per ottenere informazioni

Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presentepagina,
1) all'indirizzo e mail seguente:
urp@comune.campi-bisenzio.fi.it
anagrafe@comune.campi-bisenzio.fi.it
2) ai seguenti contatti telefonici durante l'orario d'ufficio
Ø Responsabile dei Servizi Demografici - Luisanna Galluccio 055/ 8959470; e.mail l.galluccio@comune.campi-bisenzio.fi.it
Ø Ufficiale di Anagrafe- Baroncelli Beatrice 055 / 8959442
Ø Ufficiale di Anagrafe - Breschi Monica 055/ 8959449
Ø Ufficiale di Anagrafe - Cintelli Ilaria 055 / 8959651
Ø Ufficiale di Anagrafe - Pinzauti Susanna 055/ 8959451
fax : 055/8959446
Privacy :l'Ufficio si conforma alla normativa europea e nazionale sul Trattamento Dati ( Regolamento UE 2016/679 - d.lgs 196/2003 )

Ricorsi

Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.

Potere sostitutivo in caso di inerzia

In caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale.



Ultima Modifica: 23/10/2023

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