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Deposito legale delle pubblicazioni di letteratura per ragazzi - Archivio regionale per la Toscana

La Biblioteca di Villa Montalvo partecipa alla creazione dell'archivio regionale della produzione editoriale nell'ambito della legge sul deposito legale (L. 106/2004 e regolamento attuativo D.P.R. 252/2006), che prevede l'invio di 2 copie dei documenti agli istituti destinati a conservarli a livello regionale.
La biblioteca è impegnata per la parte che riguarda i libri di letteratura per ragazzi,che andranno inviati alla Biblioteca Marucelliana di Firenze (1 copia) e alla Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio (1 copia), specializzate in materia.
Si intende per letteratura per ragazzi l'insieme dei "libri destinati a bambine/i e ragazze/i riferibili allo specifico segmento di mercato dell'editoria rivolto a questo target di utenti: dai primi libri (cartonati, sagomati, libri in materiali non cartacei, libri-gioco, pop-up o animati) alle opere di letteratura per ragazze/i, compresi i libri di divulgazione scientifica e con esclusione dei testi scolastici di apprendimento. Rientrano in questa categoria anche i documenti diffusi su supporto informatico quali audiolibri, video libri, video interattivi di divulgazione scientifica per bambine/i e ragazze/i."
Esonero. Sono escluse dall'obbligo di deposito le seguenti categorie di documenti: estratti, bozze di stampa, registri e modulistica, elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili, mappe catastali, materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio e le ristampe inalterate (art. 8). L'art. 9 del regolamento prevede i casi di esonero parziale per i quali l'obbligo di deposito viene o può essere ridotto a una copia.

La legge prevede la creazione di due archivi della produzione editoriale italiana, uno nazionale e uno regionale.
Il Decreto Ministeriale 28.12.2007, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14.2.2008 ha individuato gli istituti destinati a conservare i documenti a livello regionale e a svolgere le funzioni di "Archivio regionale della produzione editoriale" che per la Regione Toscana sono i seguenti:

Biblioteca Città di Arezzo
Biblioteca Marucelliana di Firenze
Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto
Biblioteca Comunale 'Francesco Domenico Guerrazzi' di Livorno
Biblioteca Statale di LuccaBiblioteca Civica 'Stefano Giampaoli' di Massa
Biblioteca Universitaria di Pisa
Biblioteca Comunale Forteguerriana di Pistoia
Biblioteca Comunale 'Alessandro Lazzerini' di Prato
Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena
Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio
Fondazione Mediateca Regionale Toscana
Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato
 
La Regione Toscana ha individuato questi istituti tenendo conto della loro articolazione territoriale e delle loro competenze specialistiche.

Documenti soggetti al deposito legale (art. 1 L. 106/2004)
Sono soggetti al deposito legale tutti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
L'art. 4 della L. 106/2004 specifica le categorie di documenti destinate al deposito: libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, grafica d'arte, video d'artista, manifesti, musica a stampa, microforme, documenti fotografici, documenti sonori e video, film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, documenti diffusi su supporto informatico, documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti tra quelli delle categorie precedenti.

Soggetti obbligati (art. 3 L. 106/2004)
Soggetto obbligato è l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, il tipografo (in assenza dell'editore), il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari, il produttore di opere filmiche.
Per responsabile della pubblicazione si intende la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione. Per produttore di opere filmiche, si intende la persona fisica o giuridica che organizza la produzione di film prodotti totalmente o parzialmente in Italia, o riconosciuti di nazionalità italiana (art. 2 D.P.R. 252/2006).

Modalità di consegna (art. 7 D.P.R. 252/2006)
La consegna dei documenti deve essere eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla loro prima distribuzione al pubblico.
I soggetti obbligati al deposito consegnano agli istituti depositari i documenti, racchiusi in un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo.
Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.
I plichi di consegna devono recare all'esterno la dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106", nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
All'interno di ogni plico deve essere inserito un elenco in due copie dei documenti inviati utilizzando la modulistica allegata. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.

Elementi identificativi dei documenti consegnati
Il regolamento indica, a seconda della categoria di appartenenza, gli elementi identificativi da apporre sui documenti per la consegna (artt. 10, 17, 24, 29 e 35)

Strumenti di controllo e sanzioni (Capo VIII e IX D.P.R. 252/2006)
Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale è svolto dagli istituti depositari relativamente ai documenti di propria competenza (art. 41).
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per chi violi le norme della legge e del regolamento (art. 43).
Le somme dovute per le sanzioni dovranno essere versate con le modalità che saranno indicate nel verbale di accertamento della violazione contestata che sarà inviato dal Settore Biblioteche, Archivi, Istituzioni culturali e Catalogo dei Beni culturali.


Guida all'invio dei documenti per l'Archivio della produzione editoriale regionale della Toscana

Modulistica

Informazioni:

Regione Toscana
Alessandra Brunelli
Settore Biblioteche, Archivi, Istituzioni culturali e Catalogo dei Beni culturali
tel. 055 438 4112
fax. 055 5532822
alessandra.brunelli@regione.toscana.it

Biblioteca Tiziano Terzani di Villa Montalvo
Referente amministrativo: Massimo De Santis
tel. 055 8959318
m.desantis@comune.campi-bisenzio.fi.it



Ultima Modifica: 07/10/2022

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