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Informazioni per le Forze Politiche

Presentazione candidature

 

Normativa regionale di riferimento

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. Il nuovo testo coordinato, comprensivo delle modifiche introdotte dalla l.r. 50/2009

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 .

 

L'Ufficio Elettorale comunale

L'ufficio elettorale comunale rimarrà aperto da venerdì 12 febbraio fino a venerdì 26 febbraio 2010 per  il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni regionali 2010, come previsto dall'art. 3, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 74 e per la sottoscrizione delle liste dei candidati depositate presso l'ufficio, osservando il seguente orario:

Orari di apertura degli uffici elettorali comunali nel periodo previsto dall'art. 3, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 74
giorno
orario
lunedì
08:30 - 17:00
martedì
09:00 - 17:30
mercoledì
08:30 - 17:00
giovedì
09:00 - 17:30
venerdì
08:30 - 17:00
solo venerdì' 26 febbraio 08:00 - 20:00
sabato
sabato 20 febbraio 09:00 - 17:30
sabato 27 febbraio 08:00 - 12:00
domenica
domenica 21 febbraio 09:00 - 17:30
domenica 28 febbraio 09:00 - 19:00
 

Propaganda elettorale

 

Propaganda elettorale diretta

Vista la circolare della Prefettura di Firenze n. 33/2010 - Area II S.E. del 05 marzo 2010 con la quale è stato reso noto l'ordine di sorteggio delle liste ammesse alle elezioni regionali, la Giunta comunale con deliberazione n. 59 del 6 marzo 2010, ha assegnato gli spazi per l'affissione degli stampati, giornali murali od altri e dei manifesti da parte dei partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla consultazione elettorale, così come determinati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 51 del 25 febbraio 2010.

 

Propaganda elettorale indiretta

Assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale indiretta (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130).
Tutti coloro che, non partecipando direttamente alle Elezioni Regionali, intendano ottenere spazi per le affissioni di propaganda elettorale al fine di fiancheggiare partiti o gruppi politici che parteciperanno alla competizione elettorale con liste o gruppi di candidati, devono far pervenire apposita domanda - debitamente firmata - al Sindaco entro lunedì 22 febbraio 2010 (34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni regionali).

Gli spazi per la propaganda indiretta, già determinati e delimitati dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 51 del 25 febbraio 2010 e n. 52 del 25 febbraio 2010, sono stati ripartiti ed assegnati dalla Giunta comunale stessa con deliberazione n. 60 del 6 marzo 2010.

 
 

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da venerdì 26 febbraio 2010, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Si rammenta al riguardo che tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

 

Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Da venerdì 26 febbraio 2010 (30° giorno antecedente quello della votazione) sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo  pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • la propaganda luminosa mobile.
 

Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Da sabato 27 marzo 2010 (giorno antecedente quello della votazione) fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni della votazione (28 e 29 marzo 2010), è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

Disposizioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Si richiama la delibera n. 24/10/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature".
Il suddetto provvedimento è consultabile sul sito www.agcom.it



Ultima Modifica: 08/10/2019

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