E' soggetto al pagamento dell'ICI il proprietario, il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il locatario in caso di locazione finanziaria di fabbricati, aree fabbricali e terreni agricoli.
Riferimenti normativi:
Le aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 26/04/2010 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2010 sono le seguenti:
DESCRIZIONE |
ALIQUOTA e DETRAZIONE |
|---|---|
Aliquota ridotta per abitazione principale esclusa dall'esenzione prevista dal D.L. n. 93/2008 (abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9) |
4,8 per mille con detrazione di Euro 109,00 |
Aliquota ridotta per abitazione principale concessa con scrittura privata, in uso gratuito ai suoi familiari (parenti entro il 3° grado) che ivi abbiano la residenza anagrafica, esclusa dall'esenzione (abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9) |
4,8 per mille senza detrazione |
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione all'amministrazione comunale, come previsto dalla deliberazione di C.C. n. 224 del 25.11.1996 |
4,8 per mille senza detrazione |
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998 |
4,8 per mille con detrazione di Euro 258,23 |
Aliquota ordinaria |
6,9 per mille |
Unità immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte per l'intero anno |
7 per mille |
Aliquota maggiorata per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 431 del 09.12.1998 |
9 per mille |
A decorrere dal 1° gennaio 2008 è esclusa dall'Imposta comunale sugli immobili per effetto del D.L. n. 93/2008 convertito con L. n. 126/2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Si considera abitazione principale quella nella quale il soggetto di imposta ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento.
Ne risulta che sono esenti nel nostro comune:
L'esenzione si applica anche all'ex casa coniugale in favore del proprietario non assegnatario per effetto di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che lo stesso non sia titolare di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
L'esclusione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8, e A9 anche se utilizzate come abitazione principale alle quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta del 4,8 per mille e la detrazione di Euro 109,00.
Sono esenti, oltre all'abitazione di cui sopra, le eventuali pertinenze fino ad un massimo di due, come disciplinate dall'art. 8 del Regolamento Comunale ICI, in base al quale:
Le abitazioni concesse dal possessore, con scrittura privata, in uso gratuito ai suoi familiari (parenti entro il 3° grado) che ivi abbiano la residenza anagrafica al fine di accedere alla relativa esenzione o all'applicazione dell'aliquota ridotta sono subordinate alla presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sui moduli appositi, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della stessa.
Chi avesse già presentato autocertificazione per usufruire del beneficio nel 2001 o negli anni successivi, è esentato dal presentarla nuovamente fermo restando l'obbligo di comunicarne il venire meno con le stesse modalità.
Per le unità immobiliare appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 si applica l'aliquota ridotta del 4,8 per mille senza detrazione, per tutte le altre vale l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
Le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale sono soggette all'aliquota ordinaria del 6,9 per mille, ad eccezione delle seguenti ipotesi:
Le suddette agevolazioni sono subordinate alla presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sui moduli appositi, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della stessa.
Chi avesse già presentato autocertificazione per usufruire del beneficio nel 2001 o negli anni successivi è esentato dal presentarla nuovamente fermo restando l'obbligo di comunicarne il venire meno con le stesse modalità.
Ai fini del solo calcolo dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010 la rendita catastale dei fabbricati risultante in catasto al 1 gennaio 2010 deve essere aumentata del 5% e moltiplicata per:
Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale iscritto in catasto al primo gennaio 2010, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Per l'anno 2010 occorre utilizzare esclusivamente il nuovo numero di conto corrente postale:
n° 1450600 intestato "ICA SRL - CAMPI BISENZIO - FI - ICI"
Il pagamento può essere effettuato:
La prima rata, corrispondente al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, deve essere versata entro il 16 GIUGNO 2010.
La seconda rata deve essere versata entro il 16 DICEMBRE 2010, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per le variazioni che derivano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche eseguite a cura dei notai per le volture catastali (atti di compravendita e atti di cessione e costituzione a titolo oneroso di diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti) e l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi di variazioni derivanti da atti che non sono rientrati nelle procedure telematiche o atti non desumibili dalla consultazione della banca dati catastale, quali ad esempio:
Per verificare tutte le casistiche di obbligo di presentazione previste, consultare le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione non appena disponibili.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.
Si ricorda che i dati catastali degli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaterritorio.it sotto la voce Visure catastali on line.
Per informazioni, ritirare e consegnare tutta la modulistica rivolgersi allo sportello:
ICA srl Via P.P. Pasolini, 28, primo piano,
Orario: lun-mar-mer dalle ore 8.30 alle ore 13.00
giov dalle 15.30 alle 18.15
ven dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
Tel. 0558970943 - Fax 0558948139
e-mail ica.campibisenzio@icatributi.it
Dichiarazione ICI per variazioni avvenute nell'anno 2009:
il modello non è ancora disponibile.
Ravvedimento operoso ICI