Home / Argomenti / Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia / Edilizia Pubblica / Eliminazione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione degli alloggi in area peep
La possibilità di cancellare il vincolo del prezzo massimo di cessione, qualora ricorrano determinate condizioni è prevista dall'art. 31, commi da 45 a 50, della Legge n. 448/1998.
Essa prevede che la cancellazione di tale vincolo avvenga attraverso il pagamento di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 49-bis Legge 448/1998 e del Decreto MEF n. 151 del 28/09/2022.
I proprietari che non detengono l'alloggio in piena proprietà possono usufruire di questa opportunità solo previo versamento del corrispettivo di cui alla Legge 448/98 che consente la trasformazione in piena proprietà, attraverso la stipula di una convenzione sostitutiva.
Essere proprietari di un alloggio edificato in area peep in diritto di proprietà o ancora in diritto di superficie.
Al modulo di domanda, da presentare in carta libera, deve aggiungersi la presentazione di:
Nel caso di alloggi ancora da trasformare e/o svincolare, prendere visione della documentazione richiesta per la vendita del terreno o per la sostituzione delle convenzioni.
Entro 90 giorni dalla singola richiesta, l'ufficio verifica la completezza della documentazione presentata; i termini vengono interrotti nel caso che l'ufficio richieda integrazioni alla documentazione presentata.
La domanda è in carta libera; esiste un corrispettivo da pagare che varia da abitazione ad abitazione e viene determinato dall'Ufficio Edilizia Pubblica. Devono inoltre essere sostenuti i costi per la stipula della nuova convenzione per la quale occorre rivolgersi ad un Notaio di propria fiducia.
La richiesta può essere inviata per posta indirizzandola a:
Al Dirigente del Settore 4 - Programmazione e gestione del Territorio
U.O. 4.6 Programmazione strategica del territorio
Piazza Dante 36
50013 Campi Bisenzio
tel. 0558959426
L. n. 448/98, art. 31, c. da 45 a 50.