Home / Argomenti / Polizia Municipale e Mobilità / Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione / Contrassegno parcheggio per disabili
Per contrassegno parcheggio per disabili si intende l'apposito tagliando in cartoncino, descritto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 alla figura V.4., che rende noto il possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco per consentire la circolazione e la sosta, in particolari aree, dei veicoli a servizio delle persone riconosciute disabili, con capacità di deambulazione ridotta.
Come previsto dall'art. 11, commi 3 e 4 del D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503, l'autorizzazione consente di poter transitare, con il veicolo avente esposto il contrassegno, nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali qualora in esse sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, come ad esempio i mezzi di trasporto urbano di linea. Altresì consente di transitare nelle corsie riservate quando, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico di linea, queste siano transitabili anche dai taxi. Consente di circolare in occasione dei blocchi o delle limitazioni della circolazione per motivi di inquinamento atmosferico.
L'autorizzazione consente di poter sostare, con il veicolo avente esposto il contrassegno, negli appositi spazi riservati ai disabili, individuati dalla segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada. Non vi è alcun obbligo di esposizione del disco orario, né di pagamento di somme in denaro, se tali stalli di sosta riservata si trovano in aree soggette a controllo della durata della sosta od a pagamento. Per il Comune di Campi Bisenzio l'esposizione del contrassegno consente di derogare al divieto di sosta per l'effettuazione del servizio di pulizia stradale se il veicolo staziona negli stalli riservati ai disabili.
Al fine di poter usufruire delle deroghe ai divieti di transito, o di poter utilizzare le aree destinate alla sosta dei veicoli a servizio dei disabili, occorre che il contrassegno venga esposto sul parabrezza anteriore del veicolo, così da essere interamente visibile dagli addetti ai controlli. Sul veicolo deve essere esposto il contrassegno originale, in quanto non è ammesso l'utilizzo di copie.
Il contrassegno, anche se esposto, non autorizza la sosta nei luoghi dove è comunque vietata dalle norme di comportamento del Codice della Strada (sui marciapiedi o percorsi pedonali, sulle fermate dei mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, nel senso contrario di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, davanti ai cassonetti n.u., ed in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio alla circolazione).
Il contrassegno è strettamente personale e quindi non utilizzabile da altro soggetto che non sia l'intestatario. Non può essere pertanto prestato ad altro disabile e neppure esposto su un veicolo che non trasporta l'intestatario. Altresì non è vincolato ad uno specifico veicolo e quindi può essere utilizzato su qualuque veicolo che trasporti il disabile intestatario del contrassegno. E' sufficiente esporre il contrassegno sul parabrezza del veicolo che viene di volta in volta utilizzato dal disabile.
I contrassegni hanno validità Europea e su tutto il territorio nazionale indipendentemente dal Comune che li ha rilasciati.
La validità temporale dei contrassegni è dipendente dalla certificazione medica emessa ai fini della dimostrazione dell'invalidità. La validità dell'autorizzazione non è quindi determinata dal Sindaco o dal Funzionario delegato al rilascio dei contrassegni ma dal medico che effettua la visita di verifica. Possono essere quindi rilasciati contrassegni con validità di cinque anni, rinnovabili, per invalidità permanenti, oppure con validità fino a cinque anni, o inferiore, per invalidità temporanee.
Il contrassegno perde di validità a seguito del decesso del disabile e quindi non può essere utilizzato dagli eredi, parenti od altri portatori di handicap. Dovrà essere pertanto restituito all'Ufficio Traffico Comunale, Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione.
Per ottenere il contrassegno occorrono i seguenti dati:
Alla richiesta devono essere allegati:
Per ottenere la certificazione dell'ufficio medico - legale della A.S.L. occorre prendere appuntamento per la visita all'Azienda Sanitaria di Campi Bisenzio, via G. Rossini, il lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00, oppure presso altro distretto dell'Azienda Sanitaria di Firenze.
Le fotografie formato tessera da allegare devono rispondere a quanto dettato dalle disposizioni emesse in materia di documenti - norme internazionali ICAO - ISO (ISO/IEC JTC 1/SC 37 N506).
Le domande per l'ottenimento del contrassegno devono essere presentate all'Ufficio Traffico Comunale, Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione, oppure all'Ufficio Protocollo Comunale.
Per le Autorizzazioni / contrassegni con validità temporanea inferiore ai cinque anni dovrà essere applicata sulla domanda una marca da bollo da €. 16,00.
Il rilascio del contrassegno avviene entro 15 giorni dalla richiesta.
L'interessato dovrà presentarsi per apporre la firma sul contrassegno e per il ritiro dell'Autorizzazione presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione. Con la richiesta di contrassegno si dichiara che tale documento è necessario per la mobilità propria o il trasporto del disabile e quindi tale contrassegno non verrà consegnato se non sarà possibile per il disabile recarsi presso gli uffici comunali per la sottoscrizione.
Per i contrassegni con validità temporanea dovrà essere consegnata una ulteriore marca da bollo da €. 16,00 da applicare sull'Autorizzazione rilasciata.
Per rinnovare la validità del contrassegno con validità permanente di cinque anni è necessario presentare la domanda, non in bollo, compilata sull'apposito modello, alla quale deve risultare allegata la certificazione del medico curante che attesta il permanere delle condizioni invalidanti che hanno determinato, sulla base del certificato medico - legale della A.S.L. di appartenenza, il rilascio dell'Autorizzazione, oltre a numero due fotografie formato tessera del richiedente.
Le domande per il rinnovo del contrassegno devono essere presentate all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione, oppure all'Ufficio Protocollo Comunale.
Nel caso in cui il richiedente il rinnovo abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, e la certificazione medico - legale della A.S.L. presentata per ottenere il precedente contrassegno riporti che trattasi di patologia di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, non occorre allegare alla domanda di rinnovo alcuna certificazione medica che confermi le condizioni di invalidità.
Le patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante sono:
Il rilascio del contrassegno avviene entro 15 giorni dalla richiesta.
L'interessato (o il suo tutore) dovrà presentarsi per apporre la firma sul contrassegno e per il ritiro dell'Autorizzazione presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione. Con la richiesta di rinnovo del contrassegno si dichiara che tale documento è necessario per la mobilità propria o il trasporto del disabile e quindi tale contrassegno non verrà consegnato se non sarà possibile per il disabile recarsi presso gli uffici comunali per la sottoscrizione.
Al momento del ritiro del nuovo contrassegno dovrà essere restituito quello scaduto di validità.
Per rinnovare la validità del contrassegno con validità temporanea è necessario presentare la domanda non in bollo, compilata sull'apposito modello, alla quale deve risultare allegata la certificazione dell'ufficio medico - legale della A.S.L. di appartenenza di conferma delle condizioni invalidanti, oltre numero due fotografie formato tessera del richiedente.
Per ottenere la certificazione dell'A.S.L. occorre prenotare l'appuntamento per la visita medico-legale all'Azienda Sanitaria di Campi Bisenzio, via G. Rossini, il lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00, oppure presso altro distretto dell'Azienda Sanitaria di Firenze.
Le domande per il rinnovo del contrassegno devono essere presentate all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione, oppure all'Ufficio Protocollo Comunale.
Il rilascio del contrassegno avviene entro 15 giorni dalla richiesta.
L'interessato dovrà presentarsi per apporre la firma sul contrassegno e per il ritiro dell'Autorizzazione presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione. Con la richiesta di rinnovo del contrassegno si dichiara che il documento è necessario per la mobilità propria o il trasporto del disabile e quindi tale contrassegno non verrà consegnato se non sarà possibile per il disabile recarsi presso gli uffici comunali per la sottoscrizione.
Al momento del ritiro del nuovo contrassegno dovrà essere restituito quello scaduto di validità.
Nel caso di trasferimento di residenza nel Comune di Campi Bisenzio, il contrassegno rilasciato dal Comune di provenienza ha validità fino alla sua scadenza.
Per rinnovare il contrassegno con validità temporanea rilasciato da altro Comune o con validità permanente rilasciato da Comune non facente parte della A.S.L. di Firenze, occorre presentare la domanda, compilata sull'apposito modello, alla quale deve risultare allegata la certificazione dell'ufficio medico - legale della A.S.L. di Firenze, di attestazione delle condizioni invalidanti, oltre numero due fotografie formato tessera del richiedente.
Per ottenere la certificazione dell'A.S.L. è possibile prenotare l'appuntamento per la visita medico-legale all'Azienda Sanitaria di Campi Bisenzio, via G. Rossini, il lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00, oppure presso altro distretto dell'Azienda Sanitaria di Firenze.
Per rinnovare il contrassegno con validità permanente rilasciato da altro Comune facente parte della A.S.L. di Firenze, occorre presentare la domanda non in bollo, compilata sull'apposito modello, alla quale deve risultare allegata la nuova certificazione dell'A.S.L. o copia autentica della certificazione dell'ufficio medico - legale presentata al Comune che ha rilasciato il precedente contrassegno, oppure fotocopia di tale certificazione dell'ufficio medico - legale unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale, oltre numero due fotografie formato tessera del richiedente.
Le domande per il rinnovo del contrassegno parcheggio per disabili rilasciato da altro Comune devono essere presentate all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione, oppure all'Ufficio Protocollo Comunale.
Il rilascio del contrassegno avviene entro 15 giorni dalla richiesta.
L'interessato dovrà presentarsi per apporre la firma sul contrassegno e per per il ritiro dell'Autorizzazione presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione. Con la richiesta di rinnovo del contrassegno si dichiara che il documento è necessario per la mobilità propria o il trasporto del disabile e quindi tale contrassegno non verrà consegnato se non sarà possibile per il disabile recarsi presso gli uffici comunali per la sottoscrizione.
Al momento del ritiro del nuovo contrassegno dovrà essere restituito quello scaduto di validità.
Nel caso di contrassegno deteriorato, illeggibile, smarrito, o sottratto per furto, occorre richiedere il duplicato presentando l'apposito modello di domanda compilato. Le domande per l'ottenimento del duplicato del contrassegno devono essere presentate all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione, oppure all'Ufficio Protocollo Comunale allegando numero due fotografie formato tessera del richiedente.
Nel caso di contrassegno smarrito occorre compilare nel modello di domanda anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si afferma che il contrassegno è stato smarrito. Qualora venisse ritrovato, il contrassegno smarrito dovrà essere riconsegnato all'Ufficio Traffico - Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione-.
Nel caso di furto del contrassegno occorre allegare alla richiesta di duplicato la relativa denuncia, o copia autentica della stessa, presentata all'autorità di Polizia Giudiziaria.
Nel caso di richiesta di sostituzione per deterioramento dovrà essere restituito all'Ufficio Traffico - Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione - il contrassegno deteriorato, al momento del ritiro del duplicato.
Il rilascio del duplicato del contrassegno avviene entro 15 giorni dalla richiesta.
L'interessato dovrà presentarsi per apporre la firma sul contrassegno e per per il ritiro del contrassegno presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione. Con la richiesta di duplicato del contrassegno si dichiara che il documento è necessario per la mobilità propria o il trasporto del disabile e quindi tale contrassegno non verrà consegnato se non sarà possibile per il disabile recarsi presso gli uffici comunali per la sottoscrizione.
I veicoli aventi esposto il contrassegno per disabili possono transitare attraverso i varchi elettronici di accesso alla Z.T.L. del centro storico del capoluogo a condizione che tali veicoli siano in uso (come conducente o passeggero) al disabile stesso. Pertanto, con la presentazione della richiesta del contrassegno per disabili possono essere comunicati i dati di due veicoli in uso del disabile così da essere inseriti nella lista dei veicoli autorizzati automaticamente all'accesso.
Qualora nel corso della validità del contrassegno vi sia la necessità di sostituire i suddetti veicoli, dovrà essere presentata all'Ufficio Traffico, Sezione Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione, la richiesta di modifica utilizzando l'apposito modello.
Articoli 188, 158, comma 2° lettera g) 159, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
Articolo 381, Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";
Articolo 11, Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n° 503;
Decreto Ministeriale 2 agosto 2007;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012 n° 151;
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Pagina realizzata da R. Menegatti anno 2015