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ICI - Imposta Comunale sugli immobili

(in vigore fino al 2011)

 

Chi è soggetto all'imposta

E' soggetto al pagamento dell'ICI il proprietario, il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il locatario in caso di locazione finanziaria di fabbricati, aree fabbricali e terreni agricoli.

Riferimenti normativi:

  • Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992

 
  1. Aliquote e detrazioni 2011
  2. Esenzione ICI per abitazione principale
  3. Pertinenze
  4. Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti
  5. Abitazioni locate
  6. Valore degli immobili agli effetti ICI
  7. Modalità di pagamento
  8. Dichiarazione ICI
 

Aliquote e detrazioni 2011

Le aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 88 del 24/05/2011 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2011 sono le seguenti:

Aliquote e detrazioni 2011
DESCRIZIONE
ALIQUOTA e DETRAZIONE
Aliquota ridotta per abitazione principale esclusa dall'esenzione prevista dal D.L. n. 93/2008 (abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9)
4,8 per mille
con detrazione di
Euro 109,00
Aliquota ridotta per abitazione principale concessa con scrittura privata, in uso gratuito ai suoi familiari (parenti entro il 3° grado) che ivi abbiano la residenza anagrafica, esclusa dall'esenzione (abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9)
4,8 per mille
senza detrazione
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione all'amministrazione comunale, come previsto dalla deliberazione di C.C. n. 224 del 25.11.1996
4,8 per mille
senza detrazione
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998
4,8 per mille
con detrazione di
Euro 258,23
Aliquota ordinaria
6,9 per mille
Unità immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte per l'intero anno
7 per mille
Aliquota maggiorata per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 431 del 09.12.1998
9 per mille
 

Esenzione ICI per abitazione principale

A decorrere dal 1° gennaio 2008 è esclusa dall'Imposta comunale sugli immobili per effetto del D.L. n. 93/2008 convertito con L. n. 126/2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Si considera abitazione principale quella nella quale il soggetto di imposta ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento.
Ne risulta che sono esenti nel nostro comune:

Abitazione presso la quale si ha la residenza anagrafica e per il periodo (calcolato a mesi) spettante (ad es. abitazione di proprietà dal 3 marzo 2011 con residenza dal 20 aprile 2011, occorre calcolare due mesi con aliquota ordinaria entrando in esenzione a decorrere dal 1° maggio);
Abitazione utilizzata dal socio assegnatario delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
Alloggio regolarmente assegnato da Azienda territoriale edilizia residenziale;
Abitazione concessa dal possessore, con scrittura privata, in uso gratuito ai suoi familiari (parenti entro il 3° grado) che ivi abbiano la residenza anagrafica (vedi modalità per accedere all'esenzione più avanti);
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti in possesso dei requisiti per il ricovero nelle residenze sanitarie assistite ove abbiano acquisito la residenza, a condizione che la stessa non risulti locata.


L'esenzione si applica anche all'ex casa coniugale in favore del proprietario non assegnatario per effetto di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che lo stesso non sia titolare di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L'esclusione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8, e A9 anche se utilizzate come abitazione principale alle quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta del 4,8 per mille e la detrazione di Euro 109,00.

 

Pertinenze

Sono esenti, oltre all'abitazione di cui sopra, le eventuali pertinenze fino ad un massimo di due, come disciplinate dall'art. 8 del Regolamento Comunale ICI, in base al quale:

  • per "pertinenze" si intendono: il garage o box, la soffitta, la cantina, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 200 metri.
  • sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, fino ad un massimo di due, ancorché iscritte in catasto, qualora vi sia identità tra il titolare dell'abitazione principale e quello della pertinenza e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
 

Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti

Le abitazioni concesse dal possessore, con scrittura privata, in uso gratuito ai suoi familiari (parenti entro il 3° grado)che ivi abbiano la residenza anagrafica al fine di accedere alla relativa esenzione o all'applicazione dell'aliquota ridotta sono subordinate alla presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sui moduli appositi, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della stessa.

Chi avesse già presentato autocertificazione per usufruire del beneficio nel 2001 o negli anni successivi, è esentato dal presentarla nuovamente fermo restando l'obbligo di comunicarne il venire meno con le stesse modalità.

Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 si applica l'aliquota ridotta del 4,8 per mille senza detrazione, per tutte le altre vale l'esenzione dal pagamento dell'imposta.

 

Abitazioni locate

Le abitazioni locate concontratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale sono soggette all'aliquota ordinaria del 6,9 per mille, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

proprietari di unità immobiliari che concludono contratti di locazione con l'amministrazione comunale, secondo quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 25.11.1996: aliquota ridotta del 4,8 per mille senza detrazione.
proprietari di unità immobiliari che concludono contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, c. 3, della L. 431/98, secondo quanto stabilito nell'Accordo sottoscritto il 25/11/2004 fra il Comune di Campi Bisenzio e altri Comuni, le Associazioni degli inquilini CONIA, SICET, SUNIA, UNIONE INQUILINI e le associazioni dei proprietari APPC, ASPPI, CONFAPPI, UPPI: aliquota ridotta del 4,8 per mille e la maggiore detrazione di € 258,23;

 

Valore degli immobili agli effetti ICI

Ai fini del solo calcolo dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011 la rendita catastale dei fabbricati risultante in catasto al 1 gennaio 2011 deve essere aumentata del 5% e moltiplicata per:

  • 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, etc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, etc.);
  • 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, etc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
  • 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale iscritto in catasto al primo gennaio 2011, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

Modalità di pagamento

Attenzione:per il pagamento dell'imposta anno 2011 tramite conto corrente postale, occorre utilizzare esclusivamente il nuovo numerodi c/c postale7509804intestato a"ICI COMUNE DI CAMPI BISENZIO"

  • con modello F24 utilizzando il codice B507 per il Comune di Campi Bisenzio e per i versamenti i seguenti codici: 3901 abitazione principale - 3902 terreni agricoli - 3903 aree edificabili - 3904 altri fabbricati - 3906 interessi - 3907 sanzioni
  • presso qualsiasi ufficio postale con apposito bollettino ICI
 

Laprima rata, corrispondente al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, deve essere versata entro il 16 GIUGNO 2011.

La seconda rata deve essere versata entro il 16 DICEMBRE 2011, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

 

Dichiarazione ICI

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per le variazioni che derivano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche eseguite a cura dei notai per le volture catastali(atti di compravendita e atti di cessione e costituzione a titolo oneroso di diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti) e l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi di variazioni derivanti da atti che non sono rientrati nelle procedure telematiche o atti non desumibili dalla consultazione della banca dati catastale. Per verificare tutte le casistiche di obbligo di presentazione consultare le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

 


Ultima Modifica: 20/10/2021

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