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Novità sulle comunicazioni di cessione fabbricato

Nei mesi scorsi due importanti novità sono state introdotte da due dispositivi normativi in materia di cessione fabbricati; le novità riguardano la comunicazione da presentare alla Autorità di Pubblica Sicurezza (il Sindaco nei Comuni ove non è presente un commissariato di P.S.), ogni volta che vendiamo, affittiamo o cediamo a qualunque altro titolo l'uso esclusivo di un bene immobile per un periodo superiore a trenta giorni.

La prima novità è stata introdotta dall'art. 3 del Decreto legislativo n° 23 del 14-03-2011, "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", e riguarda i proprietari di immobili che nella locazione degli stessi, intendono avvalersi della Cedolare secca sugli affitti; al comma 3 si dice:

"Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione, assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191...omissis"

Non è quindi più dovuta, nell'ipotesi di registrazione del contratto di locazione, la presentazione di denuncia di cessione fabbricato di cui alla legge 191/1978 (c.d. "denuncia   antiterrorismo").

Con il decreto legge n. 70 del 13-05-2011,  "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", art. 5 comma 4, si è inoltre stabilito:

"Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".

Quindi l'obbligo di presentazione della denuncia di cessione fabbricato è cessato anche per i contratti di compravendita, purché registrati.

Trattandosi di decreto legge (soggetto quindi alla conversione in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni, pena decadenza ex tunc) si consiglia di continuare a presentare la denuncia di cessione fino alla conversione in legge, onde evitare eventuali imprevedibili effetti, in caso di mancata conversione in legge della norma, sui rapporti collegati alle denunce non presentate.

 

Carlos Viveros
responsabile dell'unità operativa polizia commerciale



Ultima Modifica: 14/05/2016

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