Home / Argomenti / Polizia Municipale e Mobilità / Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione / Pareri dell'Ufficio Traffico sui progetti
Stante quanto previsto dal punto 5.2. dell'allegato alle Direttive Ministeriali del 12 aprile 1995, l'Ufficio Traffico Comunale effettua l'esame dei progetti inerenti le opere ad uso pubblico per la mobilità, come nuove arterie stradali, svincoli, rotatorie, aree per la sosta, percorsi pedonali o ciclabili, al fine di emanare il parere formale di competenza. L'esame del progetto tende ad accertare l'idoneità delle opere alla circolazione dei veicoli, dei pedoni o delle biciclette, indipendentemente dalle tecnologie e dai sistemi costruttivi adottati. L'Ufficio Traffico non esprime quindi pareri in merito alle caratteristiche tecniche delle strutture per la mobilità, come non effettua verifiche sui parametri urbanistici o sul rispetto dell'ambiente, in quanto tali valutazioni sono di competenza di altri Uffici Comunali, ma esamina i progetti sotto il profilo della funzionalità delle opere viarie, così da garantire la sicurezza della circolazione stradale.
Chi progetta opere per la mobilità pubblica deve quindi tenere presente che gli elaborati grafici presentati saranno esaminati anche dall'Ufficio Traffico principalmente al fine di verificare:
I progetti che prevedono sia aree da destinare all'uso pubblico che aree da destinare all'uso privato dovranno riportare, su apposito elaborato grafico, gli esatti confini tra le due aree tenendo presente che all'interno delle sedi stradali ad uso pubblico non dovranno ricadere aree ad uso privato.
L'Ufficio Traffico Comunale effettua l'esame dei progetti di opere viarie destinate all'uso privato solamente nel caso in cui tali opere influiscano sulla mobilità pubblica, ovvero determinino modifiche sostanziali nei flussi di traffico, o generino nuove immissioni sulla viabilità comunale. Vengono quindi esaminati i progetti di infrastrutture destinate a servire un numero indeterminato di persone (ad esempio il parcheggio di supermercati, hotel, impianti sportivi), oppure di grandi strutture artigianali o produttive che comportano un incremento del traffico in una determinata zona. Altresì vengono esaminati i progetti che presentano la realizzazione o la modifica di accessi carrabili sulla viabilità pubblica.
Come per i progetti delle opere pubbliche, l'Ufficio Traffico esamina i progetti di opere private solamente sotto il profilo della loro funzionalità, così da garantire la sicurezza della circolazione stradale pubblica.
Chi progetta le suddette opere deve quindi tenere presente che gli elaborati grafici presentati saranno esaminati anche dall'Ufficio Traffico principalmente al fine di verificare:
Al fine di verificare l'idoneità alle manovre dei veicoli, con riferimento a quanto indicato anche dall'art. 217 del D.P.R. 495/92, vengono considerate le seguenti fasce di ingombro in curva:
Si ricorda che secondo quanto disposto dall'articolo 75, comma 2°, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, tutta la segnaletica stradale utilizzata nelle aree ad uso privato deve essere conforme a quella prevista dal vigente Codice della Strada.
L'Ufficio Traffico esamina e verifica anche progetti non ancora presentati in Comune su esplicita richiesta dei soggetti interessati. Qualora non occorresse un parere formale è possibile far esaminare le bozze dei progetti al Responsabile del Servizio Mobilità e Traffico negli orari di ricevimento del pubblico. Tali pareri preliminari non sostituiscono o modificano il parere formale espresso dall'Ufficio Traffico in sede di istruttoria dei progetti presentati al Comune.
Nel caso di progetti che descrivano la realizzazione o la modifica di accessi carrabili privati sulla viabilità pubblica o comunque per interventi che influiscono sulla circolazione veicolare o pedonale, dovrà essere ottenuto il preventivo parere dell'Ufficio Traffico che può essere formalmente richiesto presentando la seguente documentazione:
Si ricorda che, come previsto dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31 maggio 2010, convertito con la Legge 30 luglio 2010 n° 122, per il principio ribadito nel parere del Ministero dei Trasporti del 5 ottobre 2011 n° 4928, (vedasi anche sentenza del Consiglio di Stato, sez. V^, del 12 ottobre 2004 n° 6532), l'istituto del solo silenzio assenso non è applicabile agli atti e procedimenti che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica, tra cui riveste particolare importanza il Codice della Strada. Ne consegue che le sole C.I.L. o S.C.I.A. non possono essere considerate quali autorizzazioni per l'apertura o modifica di accessi sulle strade pubbliche, o comunque per interventi che influiscono sulla circolazione veicolare o pedonale, dove invece, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23, 25, del D.Lgs 285/92, occorre che l'Ente proprietario della strada, con il rilascio di una autorizzazione, effettui una valutazione preventiva tendente a verificare la sicurezza della circolazione stradale. Per tali interventi è quindi necessario ottenere il permesso di costruire (se trattasi di intervento compreso in altre realizzazioni edilizie che richiedono tale titolo) oppure il preventivo parere - nulla osta dell'Ufficio Traffico Comunale (se trattasi di intervento per il quale è sufficiente la C.I.L. o S.C.I.A.) quale espressione dell'Ente, che dovrà essere allegato alla documentazione asseverata (modificata secondo le eventuali prescrizioni) da presentare al Comune.