Home / Argomenti / Polizia Municipale e Mobilità / Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione / Verifica dei contenitori dei rifiuti
Per quanto di competenza dell'Ufficio Traffico sono considerati contenitori per i rifiuti gli appositi cassonetti per la raccolta differenziata o indifferenziata, i contenitori per gli indumenti usati ed i cestini per i rifiuti. Non rientrano invece nelle competenze dell'Ufficio Traffico i sacchetti per i rifiuti lasciati sui marciapiedi per lo svolgimento del servizio "porta a porta".
Stante quanto previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, il posizionamento su area destinata all'uso pubblico dei contenitori per rifiuti è soggetto all'ottenimento di specifica autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. Sono esclusi dall'ottenimento della suddetta autorizzazione i contenitori appartenenti al Comune di Campi Bisenzio nonché a Quadrifoglio s.p.a. Servizi Ambientali Area Fiorentina, che opera sul territorio comunale nel rispetto di uno specifico contratto di servizi.
Possono essere formalmente richieste all'Ufficio Traffico verifiche in merito al posizionamento dei contenitori per rifiuti destinati all'uso pubblico ricadenti su area pubblica. Per suolo pubblico si intendono sia le aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito.
La verifica tende sostanzialmente ad accertare il rispetto delle normative vigenti in materia di circolazione veicolare e pedonale, con particolare riferimento a quanto previsto dalle leggi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. L'Ufficio Traffico non effettua quindi verifiche sulla base di considerazioni logistiche, sanitarie o ambientali in quanto tali valutazioni sono rispettivamente di competenza del proprietario del contenitore e della A.S.L. che dispone degli strumenti necessari per effettuare gli accertamenti e le eventuali analisi.
Principalmente l'Ufficio Traffico Comunale accerta che il contenitore per la raccolta dei rifiuti venga collocato in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, cioè in modo tale da non violare le norme del vigente Codice della Strada e quelle emesse per garantire la mobilità dei soggetti disabili.
Sostanzialmente viene verificato che:
Nel caso in cui l'Ufficio Traffico accerti che il contenitore è stato posizionato in modo errato, fatto salvo un intervento immediato di rimozione se è presente una situazione di evidente pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 28 del Codice della Strada e dell'art. 69 del D.P.R. 495/92 vengono comunicate al titolare della concessione di occupazione o al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini entro i quali le predette prescrizioni devono essere eseguite pena l'esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese.
Articoli 20, 21, 25, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
Articolo 68, Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507;
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
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Pagina realizzata da R. Menegatti anno 2015