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Propaganda elettorale

In ogni Comune la Giunta Municipale tra il 33° e 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni (dal 23 al 25 aprile 2013)  è tenuta a "stabilire" gli spazi per la propaganda elettorale, "delimitare" i medesimi secondo l'art. 2 della legge 212/1956 come sostituito dall'art 2 legge 130/1975, "ripartirli" ed "assegnarli" fra coloro che ne abbiano fatta valida richiesta entro i termini previsti.

 

La propaganda elettorale è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modificazioni."

 

Per la propaganda diretta entro i due giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione delle "liste ammesse", la Giunta comunale provvederà a delimitare e ripartire gli spazi in tante sezioni quanto sono quelle ammesse.

 

Propaganda elettorale indiretta

Termini: lunedì 22 aprile (trentaquattresimo giorno antecedente la votazione) è il termine entro il quale devono pervenire al Sindaco del Comune le domande di coloro che non partecipando alla competizione elettorale con liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi stabiliti dalla Giunta Comunale.

 
 

Propaganda elettorale e comunicazione politica

Per completezza d'informazione pubblichiamo la circolare della Prefettura di Firenze del 10 aprile 2013 inviata ai Partiti e Movimenti politici.

 


Ultima Modifica: 08/10/2019

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