Comune di Campi Bisenzio

Ripartizione dei seggi del Consiglio Comunale

La determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate è possibile solo dopo che il sindaco sia stato già proclamato (articolo 73 del D.Lgs.  n. 267/2000).

Al riparto non sono ammesse le liste che, al primo turno, non abbiano raggiunto il 3% del totale dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che  la percentuale del 3% deve essere rapportata ai voti complessivamente espressi ai candidati Sindaci  e non ai soli voti di lista (sentenze 14 maggio 2010 n. 3021 e 16 febbraio 2012 n. 802 ).

 

La ripartizione dei seggi avviene utilizzando il metodo d'Hondt, dividendo la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate per uno, per due, e così via, fino a ventiquattro, corrispondente al numero di posti di consigliere comunale da assegnare.

I quozienti più alti ottenuti dalle varie liste  o gruppi di liste collegate, saranno scelti per l'assegnazione.

A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima per sorteggio.

Se la lista o gruppo di liste ha conquistato un numero di seggi maggiore rispetto al numero dei propri candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste o gruppi di liste  secondo l'ordine di precedenza dei quozienti.

 

Il 60% dei seggi

Il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio prevede ventiquattro seggi, oltre a quello riservato al Sindaco; i seggi sono ridotti del 30% rispetto al Consiglio Comunale uscente.

Quindici seggi rappresentano il 60% dei seggi da assegnare nei casi di premio di maggioranza; tale valore viene determinato arrotondando per eccesso il valore decimale pari a 14,40%, sulla base di sentenze del Consiglio di Stato (sentenze 1 marzo 2012 n. 1197 e 17 aprile 2013 n. 2086).

 

Premio di maggioranza

Una volta stabilito il numero dei seggi che spettano a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, possono presentarsi le seguenti ipotesi:

Il Consiglio di Stato ha stabilito che  le percentuali del 40% e 50% devono essere rapportate ai voti complessivamente espressi ai candidati Sindaci  e non già soli voti di lista (sentenze 14 maggio 2010 n. 3021 e 16 febbraio 2012 n. 802 ).

 
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