Comune di Campi Bisenzio

Dichiarazione di residenza


 

Descrizione

La dichiarazione di residenza è la dichiarazione che l'interessato deve obbligatoriamente rendere entro 20 giorni dal momento in cui abita effettivamente   all'indirizzo dichiarato.
Può avere ad oggetto:

  1.  il trasferimento di residenza da altro comune , dall'estero o trasferimento di residenza all'estero;
  2.  la costituzione di nuova famiglia o mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
  3.  il cambio di abitazione all'interno del comune.
 

Requisiti

Avere la dimora abituale nel Comune di Campi Bisenzio.
A tal fine giova ricordare che per dimora abituale si intende la permanenza nel luogo dichiarato, la quale non è incompatibile con eventuali temporanei allontanamenti  ( Corte di Cassazione 1965 )

 

La presentazione della dichiarazione di residenza/modalità

 La dichiarazione di residenza può essere resa attraverso le seguenti modalità:

  1. utilizzando il portale A.N.P.R. ( Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente )  https://www.anagrafenazionale.interno.it/   Il portale del Ministero dell'Interno offre un canale semplice e veloce di interscambio con le anagrafi comunali attraverso un sofisticato sistema informatico a mezzo del quale il cittadino può dialogare con il pubblico ufficiale titolare del procedimento. Il sistema richiede SPID ( identità digitale ) a tutela dei dati del richiedente e certezza di essi;
  2. tramite invio PEC all'indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it della modulistica presente in calce;
  3. mediante raccomandata AR da inoltrare all'ufficio anagrafe del Comune al seguente indirizzo: Comune di Campi Bisenzio  Piazza Dante n. 36 CAP 50013 - CAMPI BISENZIO ( FI  );
 

I CITTADINI STRANIERI, che incontrino difficoltà nella compilazione, possono riferirsi allo Sportello Accoglienza che procurerà ogni utile assistenza previo appuntamento.

ATTENZIONE: NON SONO RICEVIBILI DICHIARAZIONI DI  RESIDENZA PER EMAIL O PER FAX.

 

Documentazione da allegare

La domanda di residenza deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti dalla modulistica ministeriale.
Nessun problema per chi utilizzi il portale A.N.P.R. in quanto lo stesso guida alla compilazione in modo chiaro e semplice.

La dichiarazione di residenza deve essere sottoscritta da TUTTI  i componenti maggiorenni interessati al procedimento. Ad ogni firma deve corrispondere la copia del documento di identità della persona. La questione non si pone per chi utilizzi SPID.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato EXTRA-CEEdeve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente alla CEEdeve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

 

Tempi di rilascio e Costi

Il procedimento di iscrizione presso l'anagrafe del Comune è un procedimento complesso. Ciò significa che allo stesso partecipano più organi. Tuttavia le nuove disposizioni hanno reso il cammino molto più veloce.
Infatti a seguito della dichiarazione resa, l'ufficio anagrafe entro i 2 giorni successivi, provvede a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.
Conseguentemente, ciò a dire entro i successivi 45 giorni, sarà  accertata la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione  stessa mediante verifica degli organi della Polizia Municipale.

Trascorsi i quali se non sarà  effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ( preavviso di rigetto ex at. 10bis l. 241/1990 ) , l'iscrizione si intende confermata.

La procedura non comporta costi .

 

Che cosa accade in caso di dichiarazioni mendaci

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. 

Sarà dunque dovere d'ufficio, laddove ne ricorrano i presupposti, provvedere alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.

 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e del provvedimento finale

L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale è l'Ufficio Anagrafe.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigramma  dell'Ente, l'ufficio è collocato nel Settore 2  - Servizi alla persona

 

Modalità per ottenere informazioni

Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presente pagina, all'indirizzo e mail seguente:
urp@comune.campi-bisenzio.fi.it



Contatti:

Privacy :l'Ufficio si conforma alla normativa europea e nazionale sul Trattamento Dati ( Regolamento UE 2016/679 - d.lgs 196/2003 )
Le informazioni principali sui vari istituti sono ricavabili dalle varie pagine del sito dedicate.
Non è possibile dare informazioni per telefono sulle singole pratiche ovvero su situazioni personali,  in quanto ciò figura un trattamento dati non conforme alla normativa di tutela dei medesimi.


Gli ulteriori adempimenti da ricordare

E' opportuno ricordare che l'iscrizione anagrafica comporta ulteriori adempimenti ad essa collegati. 
Nello specifico ed a solo titolo di esempio:

Comunicazione di cessione di fabbricato, i cui adempimenti sono qui riportati.
Adempimenti collegati alla smaltimento rifiuti, permessi di  viabilità .. 

 

Normativa di riferimento

Legge n. 1228 del 24 Dicembre 1954: Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 n. 223: Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012, n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35 ( Pacchetto Semplificazioni e Sviluppo )
l'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005

 

Modulistica

Modulo richiesta residenza formato .pdfModulo richiesta residenza formato .pdf.
Modulo richiesta residenza formato .docModulo richiesta residenza formato .doc.
Modulo richiesta cancellazioneModulo richiesta cancellazione formato .pdf.
Modulo richiesta cancellazioneModulo richiesta cancellazione in formato .doc.
Allegato AAllegato A.
 

Parametri di reddito per l'anno 2024 ( Aggiornamento tabella contenuta nell'allegato B )

Tabella parametri 2024.
 
Allegato BAllegato B.

Termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 45 giorni. Al procedimento si applica l'art. 10 bis della Legge 241/1990 inerente preavviso di rigetto e conseguente  facoltà di intervento del cittadino. In tale ultima ipotesi ( intervento dell'interessato nei 10 giorni previsti ) il termine ultimo per la conclusione del procedimento andrà calcolato tenendo conto della sospensione del conteggio di cui all'art. 10bis citato.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale

Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.

Potere sostitutivo in caso di inerzia

In caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale

Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito