Comune di Campi Bisenzio

IMU - Imposta Municipale Propria


Programma di calcolo IMU.
  1. Ultime novità
  2. Generalità
  3. Soggetti passivi
  4. Presupposto dell'imposta e disciplina dell'abitazione principale
  5. Esclusioni ed esenzioni
  6. Base imponibile
  7. Dichiarazione
  8. Calcolo dell'acconto e del saldo 2023
  9. Ripartizione del gettito e modalità di pagamento
  10. Per chi non ha pagato entro il termine: il ravvedimento operoso
  11. Che fare se si riceve un avviso di accertamento comunale
  12. Riscossione coattiva
  13. Funzionario responsabile del tributo
 
 

Ultime novità

PROGRAMMA PER AUTOCALCOLO IMU
E' disponibile il servizio di autocalcolo dell'IMU dovuta e di stampa del modello F24 per l'anno 2023.
Si ricorda che le aliquote sono rimaste invariate.
Lo stesso programma consente anche di calcolare il pagamento da effettuare a titolo di ravvedimento operoso per IMU/TASI pregressa.

Programma di calcolo IMU.

ENTI NON COMMERCIALI - NUOVI MODELLI DI DICHIARAZIONE IMU CON TRASMISSIONE TELEMATICA
Sono disponibili online i nuovi modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), approvati con decreto 4 maggio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le relative istruzioni per la compilazione, da trasmettere esclusivamente via telematica.

 
 

AGEVOLAZIONE PER PENSIONATI NON RESIDENTI - ANNO 2022
La legge 30 dicembre 2020 n°178, comma 48 dell'art.1, riduceva al 50% l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con lo Stato italiano , residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Limitatamente al 2022 tale riduzione è stata aumentata dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022): nel 2022 l'IMU dovuta è il 37,5%.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU PER ESENZIONE IMU 2021 PER IMMOBILI CON CONVALIDA SFRATTO PER MOROSITA'
Ai sensi dell'art. 4-ter del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, è stata riconosciuta per il 2021 l'esenzione per le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o al 31 dicembre 2021.
L' applicazione della predetta esenzione è soggetta a dichiarazione IMU sul modello ministeriale, entro il 30 giugno 2022, ove i proprietari dovranno specificare gli estremi del provvedimento di convalida di sfratto sull' immobile.
I predetti soggetti hanno anche diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il16 giugno 2021, secondo le modalità indicate nel Decreto del 30.9.2021 del Ministero dell'economia e delle finanze.

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Generalità

L'imposta municipale propria (IMU) fu istituita a decorrere dal 2012 in sostituzione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI).
Successivamente fu istituita a decorrere dal 2014 l' imposta unica comunale (IUC), che riuniva IMU, TARI (che sostituiva la TARES, applicata solo nel 2013) e TASI (di nuova istituzione).
La legge di bilancio 2020 (legge 27.12.2019 n°160) abroga dal 2020 la IUC (esclusa la componente TARI) e anche la TASI, e prevede che la nuova disciplina IMU sia contenuta solo nell'art. 1, commi da 739 a 783 della legge stessa, con una semplificazione rispetto al quadro normativo precedente, in cui era contenuta in una pluralità di fonti diverse.
Con deliberazione n°108 del 23.6.2020 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'IMU, con validità dal 1° gennaio 2020.

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Soggetti passivi

In generale il soggetto passivo (cioè, chi deve pagare l'imposta) è il proprietario dell'immobile, per il periodo e la quota di possesso.
Le principali eccezioni (soggetti passivi IMU che non sono proprietari) sono:
1 titolare di diritti reali limitati, cioè diversi dalla proprietà: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
2 locatario, in caso di locazione finanziaria di fabbricati (leasing);
3 concessionario di aree demaniali;
4 ex coniuge a cui con provvedimento del giudice sia stata assegnata l'abitazione.
Il locatario e il nudo proprietario non sono mai soggetti passivi.

IMPORTANTE - L'imposta dev'essere pagata dai soggetti passivi secondo le rispettive quote di proprietà, non potendo i contribuenti accordarsi tra loro per pagare con criteri diversi da quelli di legge.

Le modificazioni  dei soggetti passivi in generale sono acquisite d'ufficio dal Comune; devono essere oggetto di dichiarazione su modello ministeriale soltanto qualora riguardino:
- aree edificabili   (per le quali occorre altresì dichiarare ogni variazione del valore venale a esse attribuito dal contribuente);
- immobili diversi dalle aree edificabili, se l'Ufficio non può desumerle dalle visure catastali o dalle successioni. E' il caso, per esempio, dei numeri 2 3 4 visti sopra, oppure dei seguenti ulteriori casi:

 
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Presupposto dell'imposta e disciplina dell'abitazione principale


Il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ed escluse le abitazioni principali non di lusso.

Ai fini dell'individuazione del presupposto d'imposta:
- fabbricato  è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza eclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
- area fabbricabile è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilità;
terreno agricolo è il terreno iscritto in catasto, a qualunque uso destinato, compreso quello non coltivato.

 

Se è abitazione principale del soggetto passivo, il fabbricato (con le relative pertinenze) è escluso da IMU, tranne le abitazioni "di lusso", cioè censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sono sottoposte a IMU, anche se con un regime agevolato.
L'abitazione può considerarsi abitazione principale, usufruendo del relativo trattamento agevolato, solo se si tratta di immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
N.B. Il concetto di "abitazione principale" non coincide con il possesso di un'unica abitazione: se il contribuente possiede un'unica abitazione, ma non vi risiede e non vi dimora abitualmente, non gli spetta alcuna agevolazione per abitazione principale.

L'agevolazione è riconosciuta solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono i requisiti. Per esempio, se l'abitazione è acquistata il 2 marzo ma la residenza è acquisita il 10 luglio, si potrà usufruire dell'agevolazione solo per i mesi luglio-dicembre.

Il trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale si estende alle pertinenze, ma solo se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e nella misura massima di una pertinenza per ciascuna di tali tre categorie. Il carattere pertinenziale del fabbricato ricorre se esso è destinato ed effettivamente utilizzato in modo durevole al servizio dell'unità immobiliare principale, e a condizione che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in parte, sia dell'abitazione sia della pertinenza. In caso di pertinenzialità non si deve presentare la dichiarazione ministeriale, ma il contribuente ha comunque facoltà di presentare al Comune una dichiarazione su apposita modulistica comunale.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione del relativo regime agevolativo, l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. Dal 2020 il soggetto anziano o disabile può considerare abitazione principale una qualsiasi delle abitazioni possedute, non più necessariamente quella adibita ad  abitazione principale al momento del ricovero; inoltre rispetto al passato sono considerate tutte le ipotesi di soggettività passiva, non più esclusivamente proprietà e usufrutto.  Per accedere all'agevolazione è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Comune, usufruendo della modulistica comunale e indicando la data di decorrenza dell'agevolazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi, se permangono i requisiti per usufruire di tale agevolazione; la perdita dei requisiti deve essere dichiarata al Comune con analoghe modalità.

 
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Esclusioni ed esenzioni


Non rientrano nel campo applicativo dell'IMU, come detto, l'abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze.
A essa sono assimilati:

Inoltre sono esenti dall'IMU, in virtù di varie norme speciali:

In presenza di più soggetti passivi per un medesimo immobile, si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

 

Se l'immobile acquista o perde il diritto all'esenzione deve essere presentata la  dichiarazione su modello ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale l'esenzione è rivendicata.

 
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Base imponibile


La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, calcolato con criteri diversi secondo il tipo di immobile:

A) VALORE DEI FABBRICATI

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, ottenuto applicando alla rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

ESEMPIO 1: abitazione categoria A/1, rendita catastale € 800,00: la rendita catastale rivalutata è pari a € 840,00  (800,00 + 5%), il valore catastale è pari a € 134.400,00  (840,00 x 160)
ESEMPIO 2: fabbricato categoria D/1, rendita catastale € 1000,00: la rendita catastale rivalutata è pari a € 1.050,00  (1000,00 + 5%), il valore catastale è pari a € 68.250,00 (1.050,00 x 65 = 68.250)

 

Regole particolari vigono per il calcolo del valore dei fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
 
Per verificare la rendita catastale dei propri fabbricati è possibile consultare questo collegamento ipertestuale dell' Agenzia del Territorio, oppure recarsi direttamente all'Agenzia stessa (Via dell'Agnolo 80 - Firenze), oppure usufruire dei CAAF o di privati abilitati.
 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

  1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (agevolazione cumulabile con quelle per abitazione principale, se sussistono i requisiti): per usufruire di tale agevolazione deve essere presentata la dichiarazione su modello ministeriale;
  2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'agevolazione non è riconoscibile: allorché il fabbricato sia occupato o comunque utilizzato; allorché il fabbricato non sia mai stato agibile o abitabile; allorché il fabbricato sia oggetto di lavori di demolizione o di recupero edilizio. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su apposita modulistica comunale, che ha validità a decorrere dalla presentazione, salvo che in essa non si adducano fatti già documentalmente noti all'amministrazione;
  3. a partire dal 2016, per le abitazioni non di lusso e cioè non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai sensi dell'articolo 1 comma 1092 della legge di stabilità 2019, il beneficio si estende,  in  caso  di morte del comodatario, al coniuge  di  quest'ultimo, ma solo  in  presenza  di figli minori. NB: il Comune di Campi Bisenzio dal 2016 adotta un'aliquota agevolata del 7,6 x 1000 per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che sia presentata entro l'anno l'istanza al Comune su apposita modulistica. Si noti che il requisito statale è più restrittivo di quello comunale: quest'ultimo però è condizionato dalla presentazione dell'istanza al Comune.

Deve essere oggetto di dichiarazione, redatta su modello ministeriale, il venir meno delle condizioni per usufruire delle riduzioni per immobili storico/artistici o per inagibilità/inabitabilità.

 
 

B) VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
 Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Tale valore, diversamente da quanto accade per i fabbricati e per i terreni, non è desumibile dalla consultazione degli atti catastali.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area (che in tal caso è sempre considerata fabbricabile), senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera: questo fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Le variazioni relative ad aree edificabili (terreno agricolo che diviene edificabile, utilizzazione edificatoria dell'area, atti costitutivi, traslativi o modificativi del diritto, variazioni del valore venale, ecc.) sono oggetto di dichiarazione su modello ministeriale (contenente l'identificativo catastale di ciascuna area e il valore a essa attribuito, evitando di effettuare in sede dichiarativa aggregazioni di più aree).
Clicca qui per consultare le perizie per accertamenti IMU.


C) VALORE DEI TERRENI AGRICOLI
Il valore dei terreni agricoli è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
ESEMPIO 3: terreno con reddito dominicale € 100,00: il reddito dominicale rivalutato è pari a € 125,00 (100,00 + 25%), il valore è pari a € 16.875,00 (125,00 x 135)
Per i terreni agricoli posti a Campi Bisenzio non si applicano i regimi esonerativi IMU validi per quelli posti in comuni totalmente o parzialmente montani.
Dal 2016 sono esenti dall'IMU se posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dalle società agricole e dagli imprenditori agricoli professionali (vedi sopra - esenzioni), e le aree fabbricabili possedute e condotte da tali soggetti sono considerate terreni agricoli. In tali casi i soggetti devono presentare la dichiarazione su modello ministeriale.

 
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Dichiarazione


I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione sull'apposito modello ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando l'apposito modello approvato dal Ministero dell'Economia; il modello e le relative istruzioni sono scaricabili nella pagina Modulistica IMU.
Con decreto del 29 luglio 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il nuovo modello di dichiarazione IMU, che sostituisce quello approvato il 30 ottobre 2012 e si allinea alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 all'IMU (e dal Dl n. 124/2019 all'Imposta immobiliare sulle piattaforme marine, IMPI, istituita in tale occasione).
A regime la dichiarazione, in forma cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione.

 

Nelle istruzioni ministeriali sono indicati i casi principali in cui deve essere presentata la dichiarazione. In generale l'obbligo dichiarativo sorge quando il Comune non può acquisire l'informazione attraverso la consultazione della banca dati catastale, come per esempio immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), variazioni relative ad aree edificabili, dimezzamento della base imponibile per immobili di interesse storico o artistico, usufrutto legale dei genitori sull'immobile del minorenne, diritto di abitazione del coniuge sulla casa coniugale, ecc.

 

Non deve essere presentata la dichiarazione ministeriale IMU, ma la specifica modulistica approvata dal Comune, per ottenere l'agevolazione relativa a inagibilità/inabitabilità dei fabbricati, per ottenere o cessare l'agevolazione per unità immobiliari non locate e possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per ottenere o cessare le agevolazioni concesse dal Comune.

 

Gli enti non commerciali devono presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo una dichiarazione su specifica modulistica ministeriale detta IMU-ENC (non quindi, la "normale" dichiarazione IMU).

 
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Calcolo dell'acconto e del saldo 2023


Il versamento dell'IMU dovuta dev'essere effettuato in due rate, scadenti rispettivamente il 16 giugno (acconto) e il 16 dicembre (saldo). Il contribuente ha la facoltà di versare in acconto l'intera somma dovuta per l'anno.


Il versamento in acconto è pari all'imposta complessivamente dovuta per i primi sei mesi, calcolata sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni in vigore per l'anno precedente mentre il saldo è calcolato a conguaglio applicando le aliquote IMU valide per l'anno in corso.

Per le eventuali esenzioni previste per il versamento, vedi sopra nella sezione "ultime novità".

 

Con deliberazione del Consiglio comunale n°277 del 23.12.2021, immediatamente eseguibile, sono state approvate le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) che si applicano a Campi Bisenzio per l'anno 2022, come da tabella seguente, aliquote VALIDE anche per l'anno 2023.


Aliquote di base
Tipo
aliquota
aliquota ridotta per abitazione principale di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale
0,48%
aliquota agevolata per abitazioni locate a canone concordato ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 in base agli Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, incluse le relative pertinenze, dando atto che: a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022 produca al Comune apposita comunicazione, redatta su modulistica comunale, allegando copia del contratto di locazione oppure, per i contratti non assistiti stipulati a partire dal 3 novembre 2017, l'attestazione di rispondenza del contratto all'Accordo territoriale per i comuni della provincia di Firenze sottoscritto il 20 ottobre 2017 ed entrato in vigore il 3 novembre 2017, rilasciata da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo con le modalità in esso stabilite; b) l'agevolazione decorre dalla data del contratto di locazione; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti
0,76%, con riduzione dell'imposta al 75% (art. 1 comma 760, legge 160/2019)
aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) posseduti da soggetti passivi che attribuiscono l'immobile in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti entro il 1° grado che ivi abbiano la residenza, dando atto che a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022 produca il contratto di comodato o presenti idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà, su modulistica predisposta dal Comune, fermo in tal caso il potere di verifica dell'Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato; b) l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza o, se già residente, dalla data del contratto; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti
0,76%
aliquota agevolata per la fattispecie prevista dall'art. 1, comma 747, lettera c) della legge 27.12.2019 n°160, secondo cui "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori
0,76%, con riduzione del 50% della base imponibile (art. 1 comma 747 lettera c, legge 160/2019)
aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati dal proprietario al Comune in applicazione della deliberazione del C.C. n. 224 del 25/11/1996, o comunque messi a disposizione del Comune nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione del disagio abitativo. L'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione.
0,56%
aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati con le caratteristiche rispondenti ad apposito bando previsto dal Comune per la riduzione del disagio abitativo. L'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione.
0,46%
fabbricati rurali a uso strumentale
0,10 %
fabbricati classificati nel gruppo catastale D
1,06%
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
1,06%
terreni agricoli
1,06%
aree fabbricabili
1,06%
 

Per usufruire delle aliquote agevolate comunali per canone concordato, o per comodato privo degli ulteriori requisiti statali, occorre presentare entro il 31 dicembre 2023 l'apposita modulistica comunale.

Se l'IMU è dovuta solo per una parte dell'anno, si paga in base al numero di mesi di possesso. Per il mese in cui è avvenuto il trasferimento del possesso, l'imposta è dovuta dall'acquirente se tale trasferimento (firma dell'atto notarile di compravendita, ecc.) è avvenuto entro il 16 del mese (entro il 15 se a febbraio), dal venditore se è avvenuto successivamente.

Regole particolari disciplinano il pagamento per gli enti non commerciali (ENC).

In due casi è riconosciuta una detrazione d'imposta, che dev'essere sottratta dall'imposta lorda:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO
L'abitazione principale di lusso e le relative pertinenze (quelle non di lusso, come viste, sono escluse da IMU) oltre all'aliquota ridotta godono anche di una detrazione, infatti dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. Si noti che la detrazione:

2) ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI LE STESSE FINALITA' DEGLI IACP
A queste unità immobiliari spetta la sola detrazione base di € 200,00, e non anche l'aliquota ridotta per l'abitazione principale. Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare la dichiarazione su modello ministeriale.

 

ESEMPI DI CALCOLO

 

Riprendendo l'ESEMPIO 1 sopra visto: abitazione categoria A/1, rendita catastale € 800,00,  rendita catastale rivalutata  € 840,00, valore catastale € 134.400,00, posseduta a metà dai coniugi:
- l'imposta dovuta da ciascun coniuge, applicando l'aliquota comunale dello 0,48%, è € 222,56
 [(134.400,00 valore catastale x 0,48% aliquota comunale x 50% quota possesso) - (€ 100,00 detrazione ) = 222,56];

-  l'acconto e il saldo, spettanti interamente al Comune (vedi sotto), sono entrambi pari a € 111,28 (222,56 : 2);
 
Riprendendo l'ESEMPIO 2 sopra visto: fabbricato categoria D/1, rendita catastale € 1000,00, rendita catastale rivalutata € 1.050,00, valore catastale  € 68.250,00:
- poiché l'immobile è un fabbricato appartenente al gruppo catastale D, il dovuto deve essere ripartito fra Stato e Comune;
- l'imposta dovuta, applicando l'aliquota comunale dello 1,06 %, è pari a € 723,45 (68.250,00 valore catastale x 1,06% aliquota comunale = 723,45);
- di tale imposta dovuta,tenuto conto della riserva statale di gettito dello 0,76% (vedi sotto), la quota statale risulta pari a € 518,70 (68.250,00 valore catastale x 0,76% aliquota per riserva statale di gettito = 518,70), mentre la quota comunale risulta pari a € 204,75;
-  quindi l'acconto e il saldo spettanti allo Stato sono entrambi € 259,35 (518,70 : 2 = 259,35), quelli spettanti al Comune sono entrambi € 102,38 (204,75 : 2 = 102,38);

Riprendendo l'ESEMPIO 3 sopra visto: terreno con valore catastale € 16.875,00
- l'imposta dovuta, applicando l'aliquota comunale dello 1,06%, è pari a € 178,87;
- l'acconto e il saldo, spettanti interamente al Comune (vedi sotto), sono entrambi pari a € 89,44 (178,87 : 2).

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Ripartizione del gettito e modalità di pagamento


 

Il gettito dell'IMU non è incassato tutto dal Comune ma è ripartito fra il Comune e lo Stato, infatti:

 

Il versamento da parte del contribuente può essere effettuato:

Gli stampati in bianco possono essere scaricati dal sito dell'Agenzia delle Entrate o ritirati presso le banche e gli uffici postali. L'eventuale quota d'imposta di competenza statale (o di altri comuni) può essere versata contestualmente a quella per il Comune di Campi Bisenzio utilizzando un unico modello F24.
Nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere inserito il codice catastale B507 del Comune di Campi Bisenzio, su tutte le righe compilate riferite a immobili posti in questo Comune.
I dati devono essere raggruppati sulla base del "codice tributo", utilizzando esclusivamente i codici tributo qui sotto elencati:

Codice 3912 - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
Codice 3913 - fabbricati rurali strumentali - COMUNE
Codice 3914 - terreni - COMUNE
Codice 3916 - aree fabbricabili - COMUNE
Codice 3918 - altri fabbricati - COMUNE (NB codice da non utilizzare per i fabbricati del gruppo catastale D)
Codice 3925 - fabbricati produttivi del gruppo catastale D - STATO
Codice 3930 - fabbricati produttivi del gruppo catastale D - COMUNE
Codice 3939 - beni-merce - COMUNE

L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Nel modello F24 l'arrotondamento all'euro dev'essere effettuato per ciascun rigo compilato.
Non si devono effettuare versamenti se l'imposta da versare per l'intero anno risulta uguale o inferiore a € 12,00.

 
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Per chi non ha pagato entro il termine: il ravvedimento operoso


In caso di omesso o ritardato pagamento di tributi comunali si ha - in certi casi - la possibilità di regolarizzare la propria posizione, pagando una sanzione limitata e gli interessi, con lo strumento - applicabile per tutti i tributi - del ravvedimento operoso.
Le modalità sono indicate alla pagina del sito comunale sul ravvedimento operoso.

Nel caso dell'IMU il ravvedimento operoso si effettua attraverso modello F24. Si deve compilare una riga per ogni "codice tributo" non pagato, in ciascuna riga barrando la casella del ravvedimento operoso e inserendo come importo la somma complessivamente dovuta per tale "codice tributo" (cioè la somma di imposta, sanzione e interessi).
Nel caso di ravvedimento operoso per omesso/parziale  versamento IMU si consiglia, una volta validamente effettuato il pagamento a titolo di ravvedimento operoso, al fine di evitare spiacevoli disguidi di comunicare al Servizio entrate del Comune l'avvenuto pagamento, utilizzando l'apposito modello comunale.

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Che fare se si riceve un avviso di accertamento comunale


L'avviso di accertamento IMU è una comunicazione emessa dall'Ufficio nel caso di omessa, infedele o ritardata denuncia IMU, oppure di omesso o parziale o ritardato pagamento IMU.

Con esso il Comune richiede al contribuente il pagamento di: 1) eventuale IMU non pagata; 2) sanzioni di legge (tranne che nel caso di eredi o allorché si ravvisino ragioni di non punibilità); 3) interessi legali; 4) rimborso delle spese di notifica dell'avviso.
 
Il contribuente che abbia ricevuto l'avviso ha varie possibilità:
1) PAGARE L'AVVISO, con le modalità in esso indicate, entro 60 giorni, qualora non si contesti la fondatezza di esso.
2) CHIEDERE DI PAGARE RATEALMENTE l'avviso, purché l'avviso sia superiore a 200,00 euro e il contribuente si trovi in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria. Per avvisi oltre 6.000,00 euro è possibile una rateizzazione fino a 36 rate mensili. L'istanza di rateazione è scaricabile dalla pagina della modulistica comunale.
3) CHIEDERE IL RIESAME, CON RETTIFICA O ANNULLAMENTO dell'avviso. Se il contribuente rileva inesattezze nell'avviso di accertamento può richiedere, tramite l'apposito modello di istanza di riesame eventualmente allegato all'avviso e in ogni caso scaricabile dalla pagina della modulistica comunale, che il Comune corregga o annulli in autotutela il proprio atto. NB La presentazione di un'istanza di riesame non sospende per il contribuente i termini per proporre il ricorso.
4) PRESENTARE ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE. Nei soli casi in cui l'accertamento comunale si basi su elementi che possono essere oggetto di diversa valutazione - tipicamente, il valore venale di aree edificabili - la presentazione da parte del contribuente dell'istanza di accertamento con adesione produce la sospensione dei termini per proporre ricorso per 90 giorni. Tale effetto non si verifica qualora l'istanza sia presentata a fini meramente dilatori, cioè non attenga a materia concordabile. L'Ufficio, verificato che vi siano le condizioni previste dalla legge per l'accertamento con adesione (altrimenti esso non viene istruito come tale, ma eventualmente come istanza di riesame), convoca il contribuente per un incontro. A seguito dell'incontro, in caso di accordo tra le parti, l'ufficio redige un atto di accertamento con adesione in duplice copia, sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal responsabile dell'ufficio.  L'istanza di accertamento con adesione è scaricabile dalla pagina della modulistica comunale.
5) PRESENTARE RICORSO. Il  contribuente, entro il termine di 60 giorni può proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, notificando il ricorso a questo Comune, a norma degli artt. 16 e seguenti del d.lgs 546/1992. Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, deve costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione, previo pagamento del contributo unificato di cui all'art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011. Per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo,e può contenere una proposta di mediazione: in tal caso il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, e il termine per il deposito del ricorso decorre da tale scadenza. Per le controversie di valore non superiore a 3.000,00 euro il Ricorrente può stare in giudizio senza l'assistenza tecnica di un difensore abilitato. NB Il valore della controversia in generale corrisponde all'importo contestato del tributo, al netto di interessi ed eventuali sanzioni.

 
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Riscossione coattiva


La società Area s.r.l. gestisce per conto del Comune di Campi Bisenzio la riscossione coattiva dei debiti non riscossi.

La società, avente sede in Via Torino 10/B (12084 Mondovì - CN), è reperibile nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 18:00 al numero verde da rete fissa 800 090337 oppure da rete mobile al numero 02 83591707.

Link per consultare la propria posizione e inviare istanze

Il responsabile del servizio è la Dott.ssa Anna Todesco.

 
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Funzionario responsabile del tributo


Il funzionario responsabile dell' IMU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 778 della legge 160/2019, è il Dott. Niccolò Nucci, nominato con Deliberazione della Giunta comunale n. 28 dell'8 agosto 2023.

 
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