Comune di Campi Bisenzio

Separazione e Divorzio - La Negoziazione assistita (articolo 6 del D.P.R 132/2014)

Nozioni

Separazione e divorzio sono aspetti patologici del rapporto coniugale.
La separazione è per sua natura potenzialmente transitoria e determina una trasformazione del rapporto personale e patrimoniale dei coniugi.
Si parla segnatamente di separazione:
1) consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale
 2)giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi o entrambi intentano una procedura giudiziale di separazione.

Di contro il divorzio comporta la cessazione del matrimonio quando la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita.
Rimangono invariati i doveri verso i figli, il rispetto reciproco, le responsabilità genitoriali.
Si parla più specificamente di :
1)cessazione degli effetti civili quando il divorzio afferisce ad un matrimonio religioso.
2) scioglimento quando il divorzio afferisce ad un matrimonio civile.


La Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

Il decreto legge 132 /2014 introduce un nuovo ed importante sistema di semplificazione delle pratiche di separazione e di divorzio, seppur a certe condizioni. Si parla più ampiamente  di degiurisdizionalizzazione.  I coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati anziché di fronte al giudice. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordomediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo, quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
Attraverso la negoziazione assistita, le parti possono convenire la:
1) separazione personale;
2) cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) scioglimento del matrimonio;
4) modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già precedentemente concluse

Convenzione di negoziazione assistita con figli

Convenzione di Negoziazione con figli
E' prevista in presenza di
1) Figli minori
2) Figli maggiorenni incapaci
3) Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
4) Figli maggiorenni portatori di handicap grave

Procedura

L'avvocato stende l' accordo con il quale si disciplina la separazione o il divorzio secondo gli accordi raggiunti.
L'accordo di negoziazione dovrà essere sottoscritto dai coniugi.
Quindi l'atto è trasmesso al Procuratoredell Repubblica presso il Tribunale competente.
1)  Se il Procuratore ritiene che l'accordo risponde alle esigenze dei figliautorizza l'accordo.
L'avvocato della parte trasmette, entro 10 giorni, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o  trascritto copia autentica dello stesso e dell'accordo munito delle certificazioni previste
2) Se il Procuratore ritiene che l'accordo non risponde alle esigenze dei figli, trasmette l'atto al Presidente del Tribunale il quale assegna la causa e fissa l'udienza di comparizione delle parti

Convenzione di Negoziazione assistita senza figli

Convenzione di Negoziazione assistita cosiddetta senza figli.
E' prevista in assenza di:
1) Figli minori
2) Figli maggiorenni incapaci
3) Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
4) Figli maggiorenni portatori di handicap grave

Procedura

L'avvocato stende l' accordo con il quale si disciplina la separazione o il divorzio secondo gli accordi raggiunti.L' accordo è trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
Il Procuratore non ravvisa irregolarità e comunica il suoNulla Osta.
L'avvocato della parte trasmette, entro 10 giorni, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o  trascritto copia autentica dello stesso e dell'accordo munito delle certificazioni previste

Effetti

L'accordo di negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In sintesi equivale al provvedimento del giudice.

Contenuti dell'Accordo

Nell'accordo si dà atto che:
1) gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti;
2) gli avvocati hanno informate le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
3) gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori

Normativa

D.P.R. 132/2014
Legge 162/2014
D.P.R. 396/2000
Legge 218/1995

Tempi di conclusione del procedimento

Trattandosi di accordi negoziali assistiti, l'atto di accordo perfezionatosi senza vizi, è essenzialmente riceuto ai fini della trascrizione nei registri di stato civile.
La tracrizione medesima avviene in meno di 90 giorni.

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale

L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione delprovvedimento finale è l'Ufficio di Stato Civile.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigrammadell'Ente, l'ufficio è collocato nel Settore 2  - Servizi alla persona

Modalità per ottenere informazioni

Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presentepagina,
1) all'indirizzo e mail seguente:
stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
2) ai seguenti contatti telefonici durante l'orario d'ufficio
Ø Responsabiledei Servizi Demografici - Luisanna Galluccio 055/ 8959470; e.mail l.galluccio@comune.campi-bisenzio.fi.it
Ø Ufficiale di Stato Civile - Melissa Pozzi 055 / 8959459
Ø Ufficiale di Stato Civile - Marco Carovani 055/ 8959460
Ø Ufficiale di Stato Civile - Elisa Pireddu 055 / 8959461
fax : 055/8959446
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Ricorsi

I cittadini possono presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell'Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: "Chi intende ...opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile ...presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento")

Potere sostitutivo in caso di inerzia

In caso di inerzia del responsabile delprocedimento, ai sensi della deliberazione diGiunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dalSegretario Generale.

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