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Propaganda elettorale e comunicazione politica

La campagna elettorale inizia ufficialmente 30 giorni prima del voto. L'accesso ai media è regolamentato e monitorato al fine di assicurare a tutti i soggetti politici un equo accesso all'informazione. L'affissione di stampati o manifesti è regolamentata e deve essere effettuata in spazi appositi destinati da ogni comune.

Negli ultimi 15 giorni prima delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato pubblicare i risultati di sondaggi politici ed elettorali.
Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati comizi, riunioni di propaganda in luoghi pubblici, affissione di stampati e di manifesti.

 

Pubblichiamo la circolare della Prefettura di Firenze che richiama i principali adempimenti prescritti dalla legge in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica

 

Sul sito internet della Prefettura di Firenze sono inoltre consultabili le delibere ed i provvedimenti emanati dalle diverse Autorità di garanzia in merito alla campagna elettorale per le consultazioni del 31 maggio 2015

 

Normativa di riferimento
La campagna e la propaganda elettorale sono disciplinate da:
Legge 04/04/1956 n. 212
Legge 24/04/1975 n. 130
Legge 10/12/1993 n. 515
Legge 22/02/2000 n. 28.



Ultima Modifica: 08/10/2019

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