Comune di Campi Bisenzio
 
 

Rimborsi IMU e TASI

 

E' possibile chiedere il rimborso di somme versate e non dovute per IMU e TASI, secondo i criteri previsti dall'art. 1 comma 164 della legge n. 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007) e nel rispetto dell'art. 1, commi 722-727 della legge 27.12.2013 n°147.

 

Condizioni e modalità per il rimborso

Il rimborso delle somme versate e non dovute per IMU e TASI può essere richiesto entro 5 anni dal giorno del loro versamento al Comune, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Esempio: se il 12 giugno 2013 ho erroneamente pagato IMU in eccesso per € 120,00, posso richiedere il rimborso al Comune presentando la relativa richiesta tassativamente entro il 12 giugno 2018.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso - qualora la pretesa, come risultante dalla richiesta, sia fondata - entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Contro l'inerzia o il rifiuto tacito della restituzione da parte dell'amministrazione comunale, il contribuente dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Dlgs 546/1992, con valore di reclamo nei casi e per gli effetti dell'art. 17 bis del D.lgs 546/1992.

 

Il Comune ha predisposto una modulistica da usare per richiedere il rimborso (presentare un modello per ogni annualità richiesta a rimborso).
Infatti con riferimento a tali tributi, soprattutto in presenza di una pluralità di immobili posseduti, occorre - al fine di non dilatare i tempi dell'istruttoria - presentare richieste di rimborso che contengano il calcolo dell'imposta dovuta per la totalità degli immobili su cui essa è dovuta.
Di seguito si puo' scaricare la modulistica da impiegare.

 (21.38 KB)Domanda di rimborso IMU/TASI (21.38 KB).
 

Per chiedere il rimborso di ICP e TOSAP è necessario presentare domanda in carta semplice all'ufficio della concessionaria ICA SRL  in P.zza Unità d'Italia n. 7.

 

Istanza di compensazione

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento IUC è possibile effettuare la compensazione, per la sola quota di competenza comunale, delle eccedenze di versamento degli anni precedenti, computate senza interessi, con le somme dovute alla prossima scadenza.
La compensazione può essere concessa previa specifica richiesta al Funzionario responsabile, purché non sia intervenuta decadenza del dirittoal rimborso.
Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'IMU dovutaalla prossima scadenza, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa rinnovazione dell'istanza.
Il credito ICI degli anni pregressi può essere compensato con la quota dispettanza comunale dell'IMU dovuta dal 2012.

Alla domanda di rimborso e/o di compensazione dovranno essere allegate le copie dei versamenti indebiti eseguiti e ogni altro documento giustificativo.

 (18.34 KB)Domanda di compensazione IMU (18.34 KB).
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