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Bonifica siti insalubri o inquinati

Bonifica siti insalubri o inquinati

Un sito potenzialmente inquinato è un sito nel quale i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali, risultino superiori ai valori di concentrazione della soglia di contaminazione.
Dalla legislazione nazionale e regionale discende la necessità di distinguere, sotto il profilo procedurale, la bonifica dei:
- siti inquinati inseriti nei piani regionali e provinciali;
- siti da bonificare secondo le prescrizioni della normativa vigente (D. Lgs. 152/2006);
- siti presenti sul territorio regionale classificati come siti di interesse nazionale.

Per i siti di interesse nazionale i progetti di bonifica devono essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Nei restanti due casi è necessario presentare un piano di investigazione o bonifica.
In Italia è vietato utilizzare siti insalubri o inquinati, fino a quando gli stessi non siano stati sottoposti a bonifica ambientale secondo la vigente normativa in materia, ovvero sia stato rilasciato il certificato di avvenuta bonifica secondo quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e s.m.i., tale certificato riporta le eventuali limitazioni di utilizzo dell'area e gli eventuali monitoraggi ambientali.
  
L'art. 242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. dispone che il responsabile dell'inquinamento (anche potenziale) di un sito o il soggetto interessato, debba, entro 24 ore, procedere ad adottare misure di prevenzione e messa in sicurezza, dare la comunicazione ai sensi dell'art. 304, procedere ai sensi dell'art. 305 e avviare indagini su i probabili parametri che possono essere oggetto di inquinamento. Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con le rispettive CSC (Concentrazione Soglia Contaminazione) riportate nell'Allegato 5 al decreto. Se le CSC risultano inferiori, il procedimento si chiude; se risultano superiori, il sito viene definito potenzialmente contaminato.
L'iter amministrativo che ne deriva coinvolge il soggetto responsabile o quello interessato alla bonifica e le pubbliche amministrazioni e comporta la progettazione e l'esecuzione di un piano di caratterizzazione finalizzato anche alla successiva applicazione dell'analisi di rischio sitospecifica.
Qualora le concentrazioni presenti in sito siano inferiori ai risultati dell'analisi di rischio sito specifica (CSR) non c'è obbligo di bonifica. Tuttavia il soggetto responsabile deve proporre un piano di monitoraggio . 
Se invece le concentrazioni presenti risultano superiori alle CSR, il sito viene definito "contaminato" e l'obbligo di bonifica prevede l'elaborazione e la successiva messa in atto di un progetto operativo finalizzato alla riconduzione ad accettabilità del rischio connesso allo stato di contaminazione.
Non esiste un univoco metodo di bonifica: ma la competenza e l'esperienza stanno proprio nello scegliere il metodo giusto, nel differenziarlo sulla base delle finalità che si vogliono perseguire. Bonificare, non significa solo ridurre o eliminare gli inquinanti, ma significa anche scegliere il metodo più economicamente sostenibile. 

Una volta che il sito è stato bonificato, viene rilasciato al responsabile dell'inquinamento o al soggetto interessato che ha condotto la bonifica, il certificato di avvenuta bonifica. 

 
 

Cosa dice la Regione Toscana

Linee guida e indirizzi operativi in materia di siti inquinati



Ultima Modifica: 28/07/2022

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