Comune di Campi Bisenzio

Piano investigazione o indagine ambientale

A cosa serve il Piano di Investigazione
Il P.I. o di indagine ambientale è finalizzato ad accertare la contaminazione o meno di un'area mediante specifiche analisi su varie matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee).

Quando deve presentare un Piano di Investigazione.
Il Piano di investigazione deve essere presentato al momento della cessazione dell'attività, ovvero al momento della dimissione e/o trasferimento in altro luogo,  dal titolare della stessa, nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a. Attività riportata nel censimento provinciale, di cui al Piano Provinciale Gestione Rifiuti, terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati ;
b. Attività con impianti adibiti alla gestione rifiuti;
c. Attività classificabile a rischio di incidente rilevante;
d. Attività classificabile con codici ISTAT di cui alla tabella "G" del paragrafo 10.3.1.1, del Piano Provinciale Gestione Rifiuti, terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati ; 
e. Attività classificabile con codici ISTAT di cui alla tabella "E" del paragrafo 10.2 del Piano Provinciale Gestione Rifiuti, terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati ; 
f.Attività che hanno utilizzato serbatoi interrati senza doppia camera e/o depositi di liquidi pericolosi e/o apparecchiature contenenti PCB. 

Nel caso il Piano di Investigazione non sia stato eseguito (anche se dovuto) al momento della dismissione e/o trasferimento in altro luogo dell'attività produttiva, come si procede?
In questo caso il P.I. deve essere presentato dal soggetto interessato all'utilizzo dell'area, sia che sulla stessa si intervenga per un cambio di destinazione d'uso, sia che venga aperta una nuova attività produttiva. 

Cenni sull'iter
Se l'attività produttiva dismessa ricade nelle definizioni sopra elencate, deve essere presentato il Piano di Investigazione Ambientale all'Ufficio Tutela Ambientale Comunale (è consigliabile inviarlo a mezzo PEC). Il Piano di Investigazione deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'iter amministrativo è composto dalle seguenti fasi:
- presentazione all'Ufficio Tutela Ambientale del Piano (una copia in formato cartaceo e una in formato elettronico); 
- valutazione del piano di investigazione da parte di ARPAT e degli organi preposti;
- assenso dell'Ufficio Tutela Ambientale all'esecuzione delle indagini proposte (se vengono acquisiti pareri favorevoli);
- esecuzione delle indagini in contraddittorio con ARPAT, dandone preavviso di almeno 10 giorni; 
- presentazione all'Ufficio Tutela Ambientale di una relazione finale con gli esiti delle indagini eseguite e dei risultati analitici conseguiti.

A questo punto il procedimento o si interrompe o prosegue verso la bonifica a seconda che:
1)Non si riscontri la necessità di bonifica. In questo caso il direttore dell'Ufficio Tutela Ambientale, rilascia il proprio nulla osta e attesta che tutti i valori di concentrazione delle sostanze indagate sono risultati dall'investigazione effettuata sul sito,  inferiori ai limiti normativi per la specifica destinazione d'uso dello stesso);
2)Nel caso in cui anche un solo valore di concentrazione delle sostanze indagate risulti superiori al limite normativo per la specifica destinazione d'uso, il responsabile della presentazione del Piano di Investigazione dovrà procedere con l'iter di Bonifica previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.


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