Comune di Campi Bisenzio

Convivenze di Fatto

Come si definiscono

La legge 20 maggio 2016,n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" all'articolo 1 comma 36 definisce "conviventi di fatto " due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un 'unione civile.

Si intendono, pertanto, conviventidi fatto due persone, di qualunque sesso:
*Maggiorenni;
*Coabitanti;
*Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
Non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile

 

Procedura

La procedura prevede che la convivenza di fatto si costituisca con una apposita dichiarazione scritta.
La dichiarazione di convivenza potrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o, per le coppie già formate (o che in futuro si formeranno successivamente alla coabitazione), anche in un momento posteriore.

 

I rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un "contratto di convivenza", redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato (con le medesime modalità)  in qualunque momento nel corso della convivenza.

 

Normativa

- Legge 20 Maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Demografici -n. 7 in data1 giugno 2016;

Testo della Legge 76/2016.
Testo della Circolare.

Termine di conclusione del procedimento

Il termine di definizione del procedimento dipende dalla complessità istruttoria.
Non oltre 90 giorni, mediamente nell'arco di due settimane.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale

L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione delprovvedimento finale è l'Ufficio Anagrafe.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigrammadell'Ente, l'ufficio è collocato nel Settore 2  - Servizi alla persona

Modalità per ottenere informazioni

Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presentepagina, presso l'Ufficio Urp ( contatti 0558959 -482 - 614 )
Si ricorda che l'istanza può essere presentata:
1) utilizzando il servizio Fido
2) presentando personalmente il modulo sotto indicato all'Ufficio del Protocollo dell'Ente oppure inviandolo per raccomandata AR


Privacy :l'Ufficio si conforma alla normativaeuropea e nazionale sul Trattamento Dati ( Regolamento UE 2016/679 - d.lgs 196/2003 ).

Ricorsi

Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento puòessere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.

Potere sostitutivo in caso di inerzia

In caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione diGiunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale.

Modulo di richiesta

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