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Contributo di costruzione

Che cos'è il contributo di costruzione

In caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia e nella generalità dei casi per gli interventi che comportano aumento del carico urbanistico (aumento delle superfici utili degli edifici, mutamento delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari) è necessario versare al Comune il contributo di costruzione (artt.183, 184 e 185 della L.R. 65/2014). Il permesso di costruire e la SCIA, nei casi previsti dall'art.183 della L.R. 65/2014, comportano la corresponsione di un contributo commisurato alle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.Gli interventi di manutenzione straordinaria rientranti nell'art.136 della L.R. 65/2014, cosiddetti di attività edilizia libera, eseguibili con comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) che comportano aumento del numero delle unità immobiliari (casistica prevista dall'art.136 co.2 lett.a L.R. 65/2014), nonché i mutamenti di destinazione degli immobili con destinazione d'uso non residenziale (casistica prevista dall'art.136 co.2 lett.g L.R. 65/2014), comportano la corresponsione del solo contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione. La determinazione del contributo di costruzione per i titoli abilitativi sottoposti a istruttoria e rilasciati dal Servizio Edilizia Privata (Permesso di costruire ed Accertamento di conformità), sono effettuati direttamente dall'Ufficio. Nel caso di interventi sottoposti a SCIA o CILA, il contributo di costruzione è autocalcolato dal progettista abilitato e corrisposto all'atto di presentazione quale elemento essenziale.Il contributo può essere rateizzato in non più di 4 rate semestrali; in questo caso il soggetto obbligato è tenuto a prestare al Comune idonee garanzie fideiussorie.

Come si calcola

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si calcolano come prodotto della tariffa unitaria stabilita dal Comune, sulla base delle disposizioni generali disposte dalla legge regionale, per, a seconda della destinazione d'uso, il volume (V) o la superficie utile lorda (SUL) dell'edificio o dell'unità immobiliare oggetto di intervento edilizio. La definizione della SUL e del volume ai fini degli oneri di urbanizzazione è stabilita all'interno delle Norme Tecniche d' Attuazione del Regolamento Urbanistico Comunale sulla base del regolamento regionale DPGR 64/R/2013.

Incentivi per l'edilizia sostenibile di cui all'art. 220 LRT 65/2014

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 31/05/2022, sono stati definiti i criteri di approvazione dei punteggi finalizzati all'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 220 LRT 65/2014 per gli interventi edilizi che si conformino alle specifiche di edilizia sostenibile.

Modalità di pagamento

In ottemperanza al Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "decreto milleproroghe", che modifica l'art. 65 del D.lgs n. 217 del 13.12.2017 per integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale) dal primo luglio 2020 tutti i pagamenti a favore del Comune di Campi Bisenzio saranno effettuati con modalità PagoPA accessibile con il sistema F.I.D.O. 
Non saranno accettate altre forme di versamento.

IMPORTANTE (1): per ottenere le agevolazioni fiscali relativamente ai versamenti di contributo di costruzione e diritti di segreteria inerenti pratiche edilizie, si ricorda che il versamento non deve essere effettuato come "bonifico per agevolazione fiscale" ma come normale bonifico bancario. Per maggiori chiarimenti l'Agenzia Delle Entrate ha emesso una circolare esplicativa.

 

IMPORTANTE (2): i versamenti del contributo di costruzione devono essere fatti separatamente da quelli relativi ai "diritti di segreteria" ed a quelli relativi a "spese di notifica" (richieste in caso di ordinanze).

 

Rateizzazione del contributo di costruzione

Quando posso rateizzare il contributo di costruzione

Qualora l'importo sia superiore ad € 2.000,00, l'interessato può optare per il pagamento dilazionato del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione) in quattro rate. Per la somma di cui si chiede la rateizzazione dovrà essere prodotta idonea garanzia finanziaria.

Rateizzazione nel caso di Permesso di costruire

Nel caso di permesso di costruire, il richiedente può optare per:

  • versare la prima rata e consegnare al Comune la relativa attestazione di versamento insieme all'originale  della garanzia finanziaria (originale per il beneficiario o Ente garantito);
  • consegnare l'originale della garanzia finanziaria per l'intero importo del contributo di costruzione.

Nella prima ipotesi la scadenza delle tre rate sarà rispettivamente a 6, 12 e 18 mesi dal rilascio del provvedimento.
Nella seconda ipotesi la scadenza della prima rata sarà a 30 giorni dalla data di rilascio del provvedimento e le restanti tre avranno cadenza rispettivamente a 6, 12 e 18 mesi sempre dalla data di rilascio.

Alle rate viene applicato l'interesse legale. 

Rateizzazione nel caso di SCIA e CILA

Per SCIA o Attività edilizia libera (CILA), è possibile rateizzare il contributo di costruzione dovuto a condizione che al momento del deposito del titolo edilizio siano obbligatoriamente allegati l'attestazione di versamento della prima rata insieme all'originale della garanzia finanziaria (originale per il beneficiario o Ente garantito).

Alle rate viene applicato l'interesse legale.

Rateizzazioni nel caso di sanzioni ed accertamento di conformità

Nel caso di sanzioni ai sensi degli artt.196 eseguenti della L.R. 65/2014 ed in generale per sanzioni previste dalla stessa L.R. 65/2014, dal Regolamento Edilizio Comunale e dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il destinatario dell'ordinanza di pagamento, potrà optare per la rateizzazione inviando tempestiva comunicazione al Comune. Entro il termine assegnato nella stessa ordinanza, dovrà effettuare il pagamento di 1/4 dell'importo totale consegnando copia dell'attestazione di versamento insieme all'originale della garanzia finanziaria (originale per il beneficiario o Ente garantito) a copertura della restante somma. Le rate avranno scadenza rispettivamente a 6, 12 e 18 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo.

Istituti garanti e caratteristiche della garanzia finanziaria

Tale garanzia finanziaria a favore del Comune relativa all'importo rateizzato può essere prestata da:

  • Istituti di credito
  • Compagnie assicurative

Per completezza, si informa che non saranno accettatele garanzie finanziarie prestate dalle cosiddette vecchie Finanziarie 106 e dai Consorzi di Garanzia Collettiva (cosiddetti Confidi ex art. 155 T.U.B.) in quanto, per la loro natura, possono svolgere solo attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di altre banche ed altri soggetti operanti nel settore finanziario (art.13, comma 1 del D. L. 269/2003 conv. nella L.326/2003) nonché attività connesse e strumentali e che a tali operatori è pertanto vietato l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico, nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari. 
Nella garanzia finanziaria dovranno essere riportatele seguenti clausole:

  • Riportare esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 CC, sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 CC ed all'art.1952 CC;
  • Essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Campi Bisenzio; 
  • Essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Campi Bisenzio; 
  • Ogni singola rata scaduta dovrà essere escutibile mediante semplice richiesta scritta da parte del Comune di Campi Bisenzio, con conseguente versamento da parte dell'Istituto garante entro 30 giorni dalla richiesta. In caso contrario sarà emessa ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910; 
  • In caso di pagamento da parte del garante, la quietanza verrà rilasciata per la sola rata saldata, ferma restando la validità della garanzia fino a svincolo o liberatoria da parte del Comune di Campi Bisenzio.

In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate.Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità.
Eventuali clausole e/o condizioni di assicurazione e/o appendici riportate nella garanzia, contrastanti con quanto sopra descritto,non saranno accettate con conseguente pagamento in soluzione unica di quanto dovuto.

Chi può chiedere la rateizzazione

La rateizzazione può essere richiesta dall'intestatario del titolo abilitativo o, nel caso di modifiche nella titolarità, dal nuovo concessionario risultante agli atti.

Come si ottiene la rateizzazione

La richiesta di rateizzazione deve essere formulata direttamente nel modello di presentazione del titolo edilizio. La mancata indicazione comporterà il pagamento in soluzione unica. Nel caso di permesso di costruire e accertamento di conformità in sanatoria è possibile modificare la propria scelta fino al rilascio del titolo edilizio, presentando apposita istanza di rateizzazione. Tale istanza può essere presentata direttamente allo Sportello per l'Edilizia oppure mediante PEC. Nel caso SCIA o CILA, i titoli andranno presentati con la prima rata già versata e con la garanzia finanziaria in originale. È consigliato sottoporre preventivamente all'Ufficio Amministrativo dell'Edilizia Privata una bozza preliminare della polizza/fideiussione, per vagliarne la conformità. L'Ufficio verificherà comunque, nei successivi 30 giorni dalla presentazione della garanzia finanziaria in originale, la conformità della stessa alle disposizioni sopra indicate.

Modulistica

 

Normativa di riferimento



Ultima Modifica: 18/03/2024

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