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Votare per il Comune

Per votare è indispensabile avere la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento.

Fuori dal seggio è affiso il manifesto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, con i nomi dei 4 candidati a Sindaco e le 12 liste che li sostengono con i simboli ed i nomi dei candidati di ogni lista.

Al seggio, dopo aver presentato la tessera elettorale ed il documento di riconoscimento, vengono consegnate una matita copiativa ed una scheda di colore azzurro per votare il Sindaco ed il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio.

 

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini.

Contestualmente vengono eletti i 24 componenti del Consiglio Comunale di Campi Bisenzio.

 

La scheda

Sulla scheda, di colore azzurro, suddivisa in quattro parti verticali, sono stampati, secondo l'ordine di estrazione, dei rettangoli con i nominativi dei candidati Sindaco posti sopra dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste ad essi collegate. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per l'espressione dei voti di preferenza per i condidati al consiglio comunale.

 

Come si vota

Esclusivamente con la matita copiativa consegnata al seggio a ciascun elettore può:

 
  • con un unico voto, tracciando un segno sul contrassegno di una lista. In tal caso, l'elettore esprime un voto valido sia alla lista prescelta sia per il candidato alla carica di sindaco ad esso collegata (art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000);
  • esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al candidato-sindaco prescelto (art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000); 
  • tracciare un segno di voto sia sul contras­segno di lista prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, collegato alla lista votata. In questo caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco, sia in favore della lista ad esso colle­gata (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993);
  • tracciare un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, si intende valida­mente votato solo il candidato prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993);
  • manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consiglie­re comunale, segnando, nelle apposite righe stampate a destra di ogni contrassegno, i nominativi dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartengono i candidati votati nonché il candidato alla carica di sindaco, collegato con la lista stessa, salvo che l'elettore non si sia avvalso della facoltà indicata al precedente punto b), e cioè abbia espresso un voto per un diverso candidato alla carica di sindaco (art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993).
 

Il Sindaco

E' proclamato Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza al primo turno domenica 10 giugno 2018, si terrà il turno di ballottaggio, domenica 24 giugno 2018, tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.

 

Il voto disgiunto

Per il Comune si può esprimere il cosiddetto voto disgiunto tracciando un segno, ad esempio una X, sul nominativo di un candidato alla carica di Sindaco e un altro segno sul simbolo di un partito o movimento politico non collegato a quel candidato.

 

Liste e preferenze

A Campi Bisenzio sono 12 le liste presentate e ciascuna è contraddistinta da un simbolo.

La preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome di un candidato alla carica di Consigliere comunale appartenente alla lista prescelta. L'elettore può esprimere solo due voti di preferenza.

 

Qualche precisazione sul voto di preferenza:

  • ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diver­so, a pena di annullamento della seconda preferenza (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000); 
  • le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata (art. 73, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000); 
  • il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite due righe stampate sulla destra del contrassegno della lista votata, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima (art. 73, comma 3, secon­do periodo, del decreto legislativo n. 267/2000); 
  • in caso di omonimia di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;
  • qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la prefe­renza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, primo comma, del testo unico n. 570/1960).
 

Una volta votata e piegata nella cabina, la scheda va consegnata ad un componente del seggio o immessa direttamente nell'urna.

 

Al momento di uscire dal seggio è importante ricordarsi di riprendere sia il documento che la tessera elettorale.
 


 


Ultima Modifica: 08/10/2019

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