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Attività di Comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni

L' articolo 9, comma1, della legge 22 Febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la paritą di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ) dispone che  dalla data di convocazione dei comizi elettorali o referendari e fino a chiusura delle operazioni di voto č fatto divieto a tutte le amministrazioni pubblichedi svolgere attivitą di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate informa impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

 


Ultima Modifica: 18/08/2020

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