Home / Consultazioni elettorali / Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 Settembre 2020 / Disciplina della propaganda elettorale
La Giunta Comunale con le delibere n. 132 del 18/08/2020 e n. 138 del 03/09/2020 ha provveduto ad assegnare gli appositi spazi di propaganda elettorale diretta per le Consultazioni Elettorali 2020 come segue:
Spazi elettorali Referendum Costituzionale:
1. Sinistra Italiana
2. MoVimento 5 Stelle
3. Partito Democratico
4. Gruppo di Senatori promotori del Referendum
Spazi elettorali Elezioni Regionali:
1. MOVIMENTO 3V
2. ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE
3. SVOLTA!
4. ITALIA VIVA - + EUROPA
5. EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA
6. PARTITO DEMOCRATICO
7. SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA
8. TOSCANA A SINISTRA
9. MOVIMENTO 5 STELLE
10. PARTITO COMUNISTA ITALIANO
11. PARTITO COMUNISTA
12. LEGA SALVINI PREMIER
13. FRATELLI D'ITALIA
14. FORZA ITALIA - UDC
15. TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO
AI sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell'art. 4, comma 1 della legge 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dil gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati , giornati murali e manifesti di propaganda per il referendum devono presentare alla Giunta Comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello di votazione e quindi entro lunedì 17 agosto 2020.
Negli stessi termini dovranno procedere i partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e tutti i soggetti che intendano presentare liste alle elezioni regionali
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale; allo stesso modo si procederà per gli spazi riservati nelle elezioni regionali ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale.
Per le elezioni regionali possono fare domanda, nel caso di liste non espressione di partiti o di gruppi rappresentati in consiglio regionale, anche i rappresentanti legali delle liste che saranno presentate ovvero i delegati a depositare la lista circoscrizionale.
Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate da relativo atto di delega.
Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe,
Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al Comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure a mezzo fax ( 055/8959446 )
Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, a partire dal giorno venerdì 21 agosto 2020, sono vietati:
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975 n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza obbligo di preavviso al Questore.
Davenerdì 21 agosto 2020 l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2 della citata legge n. 130/1975.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ( regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ) come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
A partire da sabato 5 settembre 2020 sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e suglio orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto. La disciplina indicata è contenuta all'art. 8, comma 1 della legge 22 febbraio 2000 n. 28.
L'art 9, primo comma, della legge n. 212/1956 dispone che nel giorno precedente ed in quello di votazione (da sabato 19 settembre a lunedì 21 settembre 2020) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre ai sensi del secondo comma del citato articolo, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.