1. Vai ai contenuti
  2. Vai al menu principale
  3. Vai al menu di sezione
  4. Vai al footer
Contenuto della pagina

Aggiornamenti in seguito al DPCM del 1 aprile 2020 - Covid-19

 

CORONAVIRUS Cosa prevede il decreto del Governo in vigore dal 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020

Per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al 13 aprile, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11, 20 marzo e 1° aprile 2020, l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 hanno adottato misure specifiche relative a:

Spostamenti

  • È vietato a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, tranne che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, di necessità o per motivi di salute; non è perciò consentito, al di fuori di questi casi, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trovi. È in ogni caso vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) sono invitati a rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante e non andando al Pronto Soccorso.
  • Le persone sottoposte a quarantena o positive al virus hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione.
  • Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
 

Aperture e chiusure

  • Sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio, tranne quelle nell'elenco
  • Sono sospese le attività dei mercati
  • Sono sospese le attività produttive industriali che non possono proseguire in modalità a distanza o lavoro agile; sono permessi i servizi essenziali o di pubblica utilità, le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, le attività indicate nell'elenco o funzionali alla loro filiera;
  • Sono consentite le attività professionali, con le raccomandazioni dell'art. 1 punto 7 del DPCM 11/3/2020
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto
  • Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, e nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), tranne quelle di lavanderia e pulitura e i servizi di pompe funebri
  • Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • È permessa l'attività di volontariato di assistenza alla persona
  • Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, le attività extrascolastiche rivolte a bambini, ragazzi e genitori, i corsi universitari
  • Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Chiusi al pubblico i cimiteri comunali. Sono garantite le sole operazioni di accoglimento e sepoltura
  • È sospesa l'apertura di musei, biblioteche, bibliobus, archivio storico e altri istituti e luoghi della cultura
  • Sono sospese manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive
  • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
  • Sono sospese le attività di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
  • Sono chiusi tutti i parchi e giardini pubblici e tutte le aree ad accesso regolamentato.


Ultima Modifica: 02/04/2020

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO