Home / Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Decreto rilancio imprese 2021
L'art. 9 ter del D.L. 28/10/2020, n. 137, prevede una misura di sostegno
delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991.
Con deliberazione G.C. n. 79 dell'11/05/2021 è stato dato mandato agli uffici competenti di adottare procedure snelle, semplificate e rapide, al fine di gestire con la massima rapidità ed efficienza la nuova procedura.
La misura riguarda la concessione (nuova o in ampliamento) di suolo pubblico per le imprese di pubblico esercizio e si sostanzia:
La disposizione ha natura emergenziale, temporanea ed eccezionale con la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 429 del 12/05/2021 sono state individuate le procedure.
La domanda - indirizzata all'U.O. Sviluppo Economico - senza marca da bollo deve essere inviata con semplice email allegando copia del documento di identità, planimetria che evidenzi l'area richiesta con dimensioni della stessa e tipologie degli arredi previsti.
le occupazioni dovranno essere leggere e facilmente amovibili e immediatamente rimosse a cura e spese del proprietario a semplice richiesta da parte del Comune, al fine di permettere allo stesso o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo, la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti e l'esecuzione di lavori urgenti, oltre che l'agevole passaggio degli eventuali mezzi di soccorso
per la tipologia di arredi dovrà farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 137 comma 1 lett. b) punto 1) della L.R. 65/2014
"Le installazioni stagionali (...) costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli" (.art. 137 comma 1 lett. b) punto 1) della L.R. 65/2014).
Decorsi
5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, ove non emergano cause
ostative in ordine al titolo del richiedente o a problematiche connesse al
Codice della Strada, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previo parere
dell'U.O. Ambiente Mobilità e Traffico, essa si intende assentita.
Fino al 31 dicembre 2021