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Decreto rilancio imprese art. 9 ter del D.L. 28/10/2020, n. 137

L'art. 9 ter del D.L. 28/10/2020, n. 137, prevede una misura di sostegno delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991.

Con deliberazione G.C. n. 79 dell'11/05/2021 è stato dato mandato  agli uffici competenti di adottare procedure snelle, semplificate e rapide, al fine di gestire con la massima rapidità ed efficienza la nuova procedura.

La misura riguarda la concessione (nuova o in ampliamento) di suolo pubblico per le imprese di pubblico esercizio e si sostanzia:

  • le domande di nuove concessione per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente con la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010
  • tali nuove autorizzazioni (di natura emergenziale, eccezionale e temporanea)  hanno validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del Governo. con la disapplicazione stabilita dal legislatore nazionale in termini di pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - ad oggi determinato fino al 30 giugno 2021
  • esenzione di imposta di bollo
  • deroga ai  limiti temporali di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis) DPR 380/2001
  • deroga all' autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice del Paesaggio)

La disposizione ha natura emergenziale, temporanea ed eccezionale con la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese a causa dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19.

Con determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 429 del 12/05/2021 sono state individuate le procedure.

 

Presentazione della domanda

La domanda - indirizzata all'U.O. Sviluppo Economico - senza marca da bollo deve essere inviata con semplice email allegando copia del documento di identità,  planimetria che evidenzi l'area richiesta con dimensioni della stessa e tipologie degli arredi previsti.

 

Caratteristiche degli arredi

 le occupazioni dovranno essere leggere e facilmente amovibili e immediatamente rimosse a cura e spese del proprietario a semplice richiesta da parte del Comune, al fine di permettere allo stesso o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo, la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti e l'esecuzione di lavori urgenti, oltre che l'agevole passaggio degli eventuali mezzi di soccorso
 per la tipologia di arredi dovrà farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 137 comma 1 lett. b) punto 1) della L.R. 65/2014

 "Le installazioni stagionali (...) costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli" (.art. 137 comma 1 lett. b) punto 1) della L.R. 65/2014).  

 

Rilascio autorizzazione

Decorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, ove non emergano cause ostative in ordine al titolo del richiedente o a problematiche connesse al Codice della Strada, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previo parere dell'U.O. Ambiente Mobilità e Traffico, essa si intende assentita.

 

Durata occupazione suolo pubblico

Fino al 31 dicembre 2021



Ultima Modifica: 09/06/2021

 
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