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Le categorie di intervento per le quali è possibile il deposito della SCIA alternativa al permesso di costruire, sono quelle indicate nell'art.23 del DPR 380/2001 ed art.134 comma 2 LR 65/2014.
Il professionista abilitato verifica preliminarmente la legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorchè in assenza della comunicazione (CILA, CIL).
La conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonchè il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica.
Modulistica unica regionale per l'attività edilizia:
Altra modulistica:
La SCIA alternativa al permesso di costruire deve essere depositata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, salvi i casi in cui il titolare acquisisca tramite il Comune i pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione dell'intervento.
Il progettista delegato deve calcolare il contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione, secondo la tabella degli oneri vigenti per l'anno in corso. Alla SCIA deve essere allegata l'attestazione di versamento dell'intero contributo, oppure in caso di rateizzazione, l'attestazione di versamento della prima rata e copia originale della polizza fideiussoria da prestare a garanzia della somma restante.
La validità della SCIA è pari a tre anni dalla data di deposito.
Con la fine dei lavori i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto così come approvato.
I professioni abilitati certificano l'agibilità del fabbricato o dell'unità immobiliare con le procedure previste dagli artt. 149 e 150 L.R. 65/2014.