È vietato l'uso dell'acqua del pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private non aperte al pubblico.
Gli utenti interessati possono utilizzare acqua proveniente da pozzi/sorgenti (rivolgendosi alla Regione Toscana), oppure rifornirsi tramite autobotti (conservando le fatture e la documentazione di trasporto).
Le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica come le piscine pubbliche o a uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive possono invece usare l'acqua del pubblico acquedotto.
È comunque obbligatorio concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
A tale scopo, l'Autorità Idrica Toscana ha stabilito modalità e termini procedimentali da seguire per ottenere la deroga al divieto:
In caso di riempimento di piscine pubbliche o private aperte al pubblico e collegate ad attività imprenditoriali (impianti sportivi, alberghi, agriturismi, campeggi...) tramite acque pubbliche alternative all'acquedotto prelevate da pozzo o da sorgente, è necessario essere in possesso di apposita concessione e pagare annualmente il relativo canone. (DPGR n. 61R/2016, artt. 41 e seguenti).
Se la piscina, riempita con acque provenienti da un pozzo o da una sorgente, è invece privata, non collegata ad attività imprenditoriali ed il consumo annuale di acqua è inferiore a 350 mc annui (oppure a 700 mc nel caso in cui l'abitazione non sia collegata al pubblico acquedotto), è sufficiente aver inoltrato una denuncia di esistenza del prelievo e, in zone particolari, essere in possesso di un'autorizzazione (DPGR n. 61R/2016, artt. 20 e seguenti).
Nei casi previsti dal DPGR n. 51R/2015, artt. 3 e 8, è necessario installare un contatore per la misurazione annua dei prelievi e comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno i consumi.
Per tutti gli adempimenti è necessario rivolgersi alla Regione Toscana Ufficio del Genio Civile territorialmente competente.
La violazione di tali obblighi e divieti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.