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Riempimento piscine

Piscine private

È vietato l'uso dell'acqua del pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private non aperte al pubblico.
Gli utenti interessati possono utilizzare acqua proveniente da pozzi/sorgenti (rivolgendosi alla Regione Toscana), oppure rifornirsi tramite autobotti (conservando le fatture e la documentazione di trasporto). 

Piscine aperte al pubblico

Le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica come le piscine pubbliche o a uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive possono invece usare l'acqua del pubblico acquedotto.
È comunque obbligatorio concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

A tale scopo, l'Autorità Idrica Toscana ha stabilito modalità e termini procedimentali da seguire per ottenere la deroga al divieto:

  1. Pubblicazione on-line sul sito internet del Gestore di un modulo di richiesta;
  2. I titolari delle utenze interessate devono inviare il modulo compilato al Gestore, che dovrà trasmettere al richiedente una risposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
  3. Il Gestore può concedere l'utilizzo del pubblico acquedotto per un periodo massimo di 365 giorni (la richiesta deve quindi essere periodicamente rinnovata), comunicando le eventuali prescrizioni riguardanti modalità e tempi di riempimento;
  4. Nella risposta il Gestore deve specificare che in caso di sopraggiunta ordinanza sindacale per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile, o dichiarazione di emergenza idrica da parte della Regione, la possibilità di utilizzare il pubblico acquedotto sarà vietata fino al termine di validità dei sopraggiunti provvedimenti.

Riempimento piscine tramite pozzo o sorgente

In caso di riempimento di piscine pubbliche o private aperte al pubblico e collegate ad attività imprenditoriali (impianti sportivi, alberghi, agriturismi, campeggi...) tramite acque pubbliche alternative all'acquedotto prelevate da pozzo o da sorgente, è necessario essere in possesso di apposita concessione e pagare annualmente il relativo canone. (DPGR n. 61R/2016, artt. 41 e seguenti).

Se la piscina, riempita con acque provenienti da un pozzo o da una sorgente, è invece privata, non collegata ad attività imprenditoriali ed il consumo annuale di acqua è inferiore a 350 mc annui (oppure a 700 mc nel caso in cui l'abitazione non sia collegata al pubblico acquedotto), è sufficiente aver inoltrato una denuncia di esistenza del prelievo e, in zone particolari, essere in possesso di un'autorizzazione (DPGR n. 61R/2016, artt. 20 e seguenti).
Nei casi previsti dal DPGR n. 51R/2015, artt. 3 e 8, è necessario installare un contatore per la misurazione annua dei prelievi e comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno i consumi.

Per tutti gli adempimenti è necessario rivolgersi alla Regione Toscana Ufficio del Genio Civile territorialmente competente. 

Si ricorda che è vietato utilizzare l'acqua potabile erogata da pubblico acquedotto per:

  • prelievi da fontane per usi diversi da quelli potabili e igienici, comunque non oltre 70 litri al giorno per ogni utente;
  • irrigazione di orti e giardini con superficie superiore a 500 mq (attenzione, per superfici inferiori a 500 mq è fatto obbligo installare sistemi di automazione e sensori per limitare lo spreco, indicati dal Regolamento regionale);
  • innaffiamento e irrigazione superfici adibite ad attività sportive;
  • alimentare impianti di climatizzazione e impianti di qualsiasi altro tipo;
  • riempimento di piscine private;
  • lavaggio delle fosse biologiche.

La violazione di tali obblighi e divieti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.



Ultima Modifica: 22/07/2022

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