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L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono dipatrimoni e redditi limitati.
Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificato il requisito della presenza di tre figli minori e cessa nel mese successivo a quello in cui viene a mancare ilrequisito della presenza di tre figli minori.
In questo caso l'assegno non sarà per l'intero anno ma ridotto in base al periodo interessato.
Per richiedere l'assegno è necessario:
- essere residenti nel Comune di Campi Bisenzio al momento della presentazione della domanda, con almeno tre figli minori di anni 18 nella propria famiglia anagrafica;
- essere cittadini italiani, comunitari oppure cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, oppure stranieri titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria;
- essere cittadini di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, per i quali l'Unione Europea ha sottoscritto accordi commerciali specifici;
- avere nel proprio nucleo familiare anagrafico almeno tre figli minorenni, legittimi, naturali, adottivi o in affidamento preadottivo (ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo) sui quali si esercita la potestà genitoriale e che, ancorché presenti nella famiglia anagrafica, non siano in affidamento presso terzi ai sensi della L. n. 184/1993. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge conviventi con il richiedente medesimo.
- avere una Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 8.555,99 € per l'anno 2017
La domanda può essere presentata per il 2017 fino al 31 gennaio 2018.
Per il 2017 l'importo dell'assegno, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,30 per tredici mensilità, per un importo complessivo annuo di € 1.836,90
Documenti da presentare in copia
1) attestazione ISEE 2017:
- modulo MB.1=ordinario o modello mini con tutti i componenti il nucleo familiare (da portare solo in visione);
- modulo MB.2= in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (da portare solo in visione);
2) se extracomunitari la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno di lunga durata C.E.;
3) codice IBAN intestato o cointestato (facoltativo)
4) carta identità
5) copia documentazione attestante status di "rifugiato politico" nel caso di non cittadinanza italiana e/o comunitaria
La domanda ha validità annuale, quindi anche le famiglie che hanno ottenuto il contributo per l'anno precedente possono ripresentare la domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Il Comune dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento e lo comunica a chi ha presentato la domanda.
L'elenco degli aventi diritto sarà poi trasmesso all'INPS, che provvederà al pagamento in due rate con cadenza semestrale posticipata:
la prima rata, viene erogata sulla base della data di presentazione della domanda ma mai prima del termine del primo semestre (di solito quindi da luglio in poi);
la seconda rata, viene erogata entro febbraio dell'anno successivo.