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Votare per il Comune

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini.

Contestualmente vengono eletti i 24 componenti del Consiglio Comunale di Campi Bisenzio.

E' proclamato Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Qualora nessun candidato Sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno, si terrà il turno di ballottaggio nelle giornate di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023 tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.

Per votare è indispensabile avere la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento.

Fuori dal seggio è affisso il manifesto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, con i nomi dei candidati a Sindaco e delle liste che li sostengono con i simboli ed i nomi dei candidati consiglieri di ogni lista.

Al seggio, dopo aver presentato la tessera elettorale ed il documento di riconoscimento, vengono consegnate una matita copiativa ed una scheda per la votazione.

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare in cabina per l'espressione del voto. Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio (Cfr. art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960).

 
 

La scheda

Sulla scheda sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, dei rettangoli con i nominativi dei candidati Sindaco posti sopra le sezioni contenenti i contrassegni delle liste ad essi collegate. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per l'espressione dei voti di preferenza per i candidati al Consiglio comunale.

 
 

Come si vota

Esclusivamente con la matita copiativa consegnata al seggio a ciascun elettore può:

  • può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato (Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000);
  • può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata (Cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993);
  • può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato. In tal caso, il voto è valido per il candidato sindaco espressamente indicato e per la lista espressamente indicata. Il voto non si estende al candidato sindaco collegato alla lista votata (Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000);
  • può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate (Cfr. art. 6, comma 3, D.P.R. n. 132/1993);
  • può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c), di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco (Cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993);
 
 

Espressione del voto di preferenza

Ogni elettore può esprimere non più di due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale:

  • ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza (Cfr. art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000);
  • le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata (Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000);
  • il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima (Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000);
  • qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (Cfr. art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960);
  • in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;
 
 



Ultima Modifica: 20/04/2023

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