1. Vai ai contenuti
  2. Vai al menu principale
  3. Vai al menu di sezione
  4. Vai al footer
Contenuto della pagina

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

Requisiti di validità - Approfondimento

Con sentenza n. 1889/12 del 20-31 marzo 2012, il Consiglio di Stato, ha affermato che il Consigliere  di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo.

 

L'argomento è ampiamente trattato nella pubblicazione n. 5 del Ministero dell'Interno "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature".

 

Il potere di autenticazione attribuito dall'art. 14 della legge n. 53 del 1990 ai consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco o al Presidente  della Provincia, può essere esercitato anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali, in assenza di espresse disposizioni preclusive.

 

Le modalità di autenticazione sono contenute nell'art 21 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

 

Si ricorda l'inapplicabilità al procedimento elettorale dei principi di semplificazione ed autocertificazione introdotti con la legge di stabilità 2012 n. 183/2011.

 


Ultima Modifica: 08/10/2019

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO