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La denuncia di nascita è la dichiarazione dell'avvenuta nascita del minore nei registri di stato civile.
Con l'iscrizione dell'atto di nascita, il minore acquisisce la "vita giuridica". Essa comporta l'attribuzione automatica del codice fiscale e l'iscrizioine anagrafica se i genitori sono residenti sul territorio italiano. Contestulemente sarà provveduto all'invio della tessera sanitaria.
Art. 35.: Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale dell'anagrafe.
Esempio: al bambino al quale viene dato il nome di Carlo Alberto dovrà essere sempre indicato con i due elementi onomastici Carlo e Alberto ed un domani firmarsi sempre Carlo Alberto e mai solo Carlo o solo Alberto.
L'ufficiale dello stato civile avvertirà il dichiarante del divieto normativo, e procederà alla registrazione dell'atto. Resta fermo che, in tutti questi casi l'ufficiale di stato civile procederà a formare l'atto con il nome scelto dal dichiarante, ma è suo dovere segnalare l'accaduto al Procuratore della Repubblica, il quale potrebbe attivarsi presso il competente Tribunale per la promozione del giudizio di rettificazione.
L'esigenza di garantire una stretta corrispondenza tra il prenome ed il sesso di appartenenza del soggetto che lo porta, risiede nel fatto che è interesse pubblico che il prenome, unitamente al cognome, costituiscano mezzo di identificazione dell'individuo nei rapporti sociali, sì da non creare equivoci e confusioni di sorta sull'identità personale anche sotto il profilo del sesso, maschile o femminile.
Il documento che occorre presentare è l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).
Si fa presente che il bambino segue normativamente la residenza della madre, salvo che la madre non sia residente all'estero, nel qual caso il minore è iscritto presso la residenza italiana del padre.
Se la famiglia, residente in Italia, desidera che il bambino sia residente col padre dovrà successivamente chiederne il trasferimento di residenza presso l'anagrafe paterna.
La dichiarazione di nascita è acquisita al momento dell'istanza e non necessita di appuntamento con l'ufficio.
Pertanto il procedimento si conclude in tempo reale.
Il riconoscimento è un atto personalissimo a cui accede il genitore che liberamente intende riconoscere il neonato. A tal riguardo occorre dare evidenza ai principi contenuti nel nostro ordinamento giuridico.
Differentemente da quanto previsto in numerosi Stati dell'Unione Europea ( Germania, Austria, Spagna, Portogallo ... ) il legislatore italiano ha infatti consentito alla madre di non essere nominata nell'attestazione di nascita e nel conseguente atto di nascita del neonato. Con tale assunto l'Italia si stacca dal principio più diffusamente seguito in Europa della "mater semper certa est" e dunque dall'attribuzione automatica della maternità per il solo fatto della nascita.
Il neonato se non riconosciuto neppure dal padre, sarà preso in carico dalla struttura ospedaliera per le prime necessarie cure e conseguentemente affidato ad una famiglia adottiva secondo le procedure previste dalla vigente normativa.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al seguente sito ministeriale e alla "culla per la vita"
L'appuntamento può essere prenotato tramite richiesta telematica
L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione delprovvedimento finale è l'Ufficio di Stato Civile.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigrammadell'Ente, l'ufficio è collocato nel Settore 2 - Servizi alla persona
Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presentepagina,
1) all'indirizzo e mail seguente:
stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
2) ai seguenti contatti telefonici durante l'orario d'ufficio
Ø Responsabiledei Servizi Demografici - Luisanna Galluccio 055/ 8959470; e.mail l.galluccio@comune.campi-bisenzio.fi.it
Ø Ufficiale di Stato Civile - Melissa Pozzi 055 / 8959459
Ø Ufficiale di Stato Civile - Marco Carovani 055/ 8959460
Ø Ufficiale di Stato Civile - Elisa Pireddu 055 / 8959461
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Avverso il provvedimento di rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di nascita è ammesso ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000.
In caso di inerzia del responsabile delprocedimento, ai sensi della deliberazione diGiunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dalSegretario Generale