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Dichiarazione di Nascita

Che cos'è

La denuncia di nascita è la dichiarazione dell'avvenuta nascita del minore nei registri di stato civile.
Con l'iscrizione dell'atto di nascita, il minore acquisisce la "vita giuridica". Essa comporta l'attribuzione automatica del codice fiscale e l'iscrizioine anagrafica  se i genitori sono residenti sul territorio italiano. Contestulemente sarà provveduto all'invio della tessera sanitaria.

In che modo è resa la dichiarazione

  • La dichiarazione di nascita di un bimbo appena nato  può essere fatta:
  • presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
  • presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
  • presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita.
  • Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
  • Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
  • Per i FIGLI NATI ALL'INTERNO DEL MATRIMONIO, la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.
  • Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.
  • L'Ufficiale di Stato Civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la competenza a ricevere la dichiarazione, redige l'atto che sottoscriverà insieme a/ai dichiarante/i, inserisce l'atto nel registro delle nascite e comunica l'evento all'anagrafe per i necessari adempimenti di competenza (l'iscrizione anagrafica viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre).
  • La denuncia di nascita è resa senza la presenza dei testimoni
  • Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
  • Si ricorda ancora che il Comune di Campi Bisenzio ha messo a disposizione per i cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana un servizio di accoglienza con personale altamente qualificato e con competenze di interpretariato e mediazione culturale. Lo sportello accoglienza si trova attualmente presso Villa Montalvo.

Il nome

Art. 35.: Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In  quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale dell'anagrafe. 
Esempio: al bambino al quale viene dato il nome di Carlo Alberto dovrà essere sempre indicato con i due elementi onomastici Carlo e Alberto ed un domani firmarsi sempre Carlo Alberto e mai solo Carlo o solo Alberto.

L'ufficiale dello stato civile avvertirà il dichiarante del divieto normativo, e procederà alla registrazione dell'atto. Resta fermo che, in tutti questi casi l'ufficiale di stato civile procederà a formare l'atto con il nome scelto dal dichiarante, ma è suo dovere segnalare l'accaduto al Procuratore della Repubblica, il quale potrebbe attivarsi presso il competente Tribunale per la promozione del giudizio di rettificazione.

L'esigenza di garantire una stretta corrispondenza tra il prenome ed il sesso di appartenenza del soggetto che lo porta, risiede nel fatto che è interesse pubblico che il prenome, unitamente al cognome, costituiscano mezzo di identificazione dell'individuo nei rapporti sociali, sì da non creare equivoci e confusioni di sorta sull'identità personale anche sotto il profilo del sesso, maschile o femminile.

Documentazione da presentare

Il documento che occorre presentare è l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).

 
 

Dichiarazione e residenza del minore

Si fa presente che il bambino segue normativamente la residenza della madre, salvo che la madre non sia residente all'estero, nel qual caso il minore è iscritto  presso la residenza italiana del padre.
Se la famiglia, residente in Italia, desidera che il bambino sia residente col padre dovrà successivamente chiederne il trasferimento di  residenza presso l'anagrafe paterna.

Tempi di conclusione del procedimento

La dichiarazione di nascita è acquisita al momento dell'istanza e non necessita di appuntamento con l'ufficio.
Pertanto il procedimento si conclude in tempo reale.

Il riconoscimento materno del minore

Il riconoscimento  è un atto personalissimo a cui accede il genitore che liberamente intende riconoscere  il neonato. A tal riguardo occorre dare evidenza ai principi contenuti nel nostro ordinamento giuridico.
Differentemente da quanto previsto in numerosi Stati dell'Unione Europea ( Germania, Austria, Spagna, Portogallo ... ) il legislatore italiano ha infatti consentito alla madre di non essere nominata nell'attestazione di nascita e nel conseguente atto di nascita del neonato. Con tale assunto l'Italia si stacca dal principio più diffusamente seguito in Europa della "mater semper certa est" e dunque dall'attribuzione automatica della maternità per il solo fatto della nascita.
Il neonato se non riconosciuto neppure dal padre, sarà preso in carico dalla struttura ospedaliera per le prime necessarie cure e conseguentemente affidato ad una famiglia adottiva secondo le procedure previste dalla vigente normativa.


Per maggiori approfondimenti si rimanda al seguente sito ministeriale e alla "culla per la vita"


Come si prenota l'appuntamento

L'appuntamento può essere prenotato tramite richiesta telematica

Unità Organizzativa titolare del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale

L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione delprovvedimento finale è l'Ufficio di Stato Civile.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigrammadell'Ente, l'ufficio è collocato nel Settore 2  - Servizi alla persona

Modalità per ottenere informazioni

Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presentepagina,
1) all'indirizzo e mail seguente:
stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
2) ai seguenti contatti telefonici durante l'orario d'ufficio
Ø Responsabiledei Servizi Demografici - Luisanna Galluccio 055/ 8959470; e.mail l.galluccio@comune.campi-bisenzio.fi.it
Ø Ufficiale di Stato Civile - Melissa Pozzi 055 / 8959459
Ø Ufficiale di Stato Civile - Marco Carovani 055/ 8959460
Ø Ufficiale di Stato Civile - Elisa Pireddu 055 / 8959461
fax : 055 / 8959446

Privacy :l'Ufficio si conforma alla normativa europea e nazionale sul Trattamento Dati ( Regolamento UE 2016/679 - d.lgs 196/2003 )

Ricorsi

Avverso il provvedimento di rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di nascita è ammesso ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000.

Potere sostitutivo in caso di inerzia dirigenziale

In caso di inerzia del responsabile delprocedimento, ai sensi della deliberazione diGiunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dalSegretario Generale



Ultima Modifica: 23/08/2021

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