Home / Argomenti / Polizia Municipale e Mobilità / Trasporti ed Autorizzazioni per la Circolazione / Deroghe alla circolazione / Nulla osta veicoli o trasporti eccezionali
Per veicoli eccezionali si intendono quei veicoli che per propria configurazione superano i limiti di sagoma o di peso stabiliti dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.
Per trasporti eccezionali si intendono i veicoli che per effetto del loro carico superano i limiti di sagoma o di peso stabiliti dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada. Altresì si considerano trasporti eccezionali i veicoli sui quali il carico sporge fuori della sagoma posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, pur rientrando nei limiti descritti dall'articolo 61 del Codice della Strada. Sono trasporti eccezionali anche i veicoli sui quali il carico sporge anteriormente oppure lateralmente oltre i limiti previsti per la categoria di veicolo.
Non è invece considerato trasporto eccezionale ma costituisce violazione dell'articolo 164 del Codice della Strada il carico che pur superando i limiti prescritti dall'articolo 61 del Codice della Strada può essere risistemato entro i limiti, oppure il carico che sporge lateralmente pur rientrando nei limiti della categoria del veicolo.
Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione di veicoli eseguito con veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, limitatamente per il solo itinerario necessario per raggiungere l'officina o il deposito.
I limiti dimensionali per le principali tipologie di veicoli sono (tabella riassuntiva e non esaustiva):
TIPOLOGIA DI VEICOLO |
LIMITE DI LUNGHEZZA IN METRI |
LIMITE DI LARGHEZZA IN METRI |
LIMITE DI ALTEZZA IN METRI |
---|---|---|---|
Biciclette |
3,00 |
1,30 |
2,20 |
Motoveicoli a due o tre ruote |
4,00 |
1,60 |
2,50 |
Autovetture, autocarri, autocaravan e autobus per il trasporto non di linea di persone. Rimorchi (eccetto caravan). Macchine operatrici semoventi o trainate. Veicoli a trazione animale |
12,00 |
2,55 |
4,00 |
Autosnodati per il trasporto di linea di persone |
18,00 |
2,55 |
4,00 |
Autosnodati e autoarticolati |
16,50 |
2,55 |
4,00 |
Autobus per il trasporto di linea di persone |
12,00 |
2,55 |
4,30 |
Caravan a 1 asse |
6,50 |
2,30 |
1,8 volte la distanza fra le ruote di uno stesso asse |
Autotreni e complessi di macchine operatrici semoventi o trainate |
18,75 |
2,55 |
4,00 |
Nella lunghezza e larghezza massima non sono comprese le sporgenze dei retrovisori purché mobili.
Per i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili che adottano sistemi di temperatura controllata la larghezza massima è di metri 2,60.
Per i veicoli adibiti ad usi specifici, quali ad esempio bisarche, porta-container, frigo, a propulsione elettrica per il trasporto di persone, per il trasporto di animali vivi, per il trasporto di carri ferroviari o le macchine agricole, si invita a consultare le relative norme in materia.
Nessun tipo di superamento dei limiti dimensionali può essere effettuato con veicoli a trazione animale, biciclette, ciclomotori o motoveicoli. Altresì non è autorizzabile il transito su strada aperta al traffico di carri allegorici che presentano eccedenze nelle dimensioni. La circolazione di tali complessi di veicoli (generalmente formati da trattore + carro) è autorizzabile solo su strade dove viene opportunamente vietata la circolazione agli altri veicoli ed a condizione che comunque siano rispettate le norme sulla sicurezza ed antinfortunistiche.
I limiti di peso per le principali tipologie di veicoli sono (tabella riassuntiva e non esaustiva):
TIPOLOGIA DI VEICOLO |
LIMITE DI PESO COMPLESSIVO IN TONNELLATE |
---|---|
Veicolo ad 1 asse |
5,00 |
Veicolo a 2 assi |
8,00 |
Veicolo a 3 o piu assi |
10,00 |
Rimorchi ad 1 asse (escluso semirimorchi) |
6,00 |
Rimorchi a 2 assi (escluso semirimorchi) |
22,00 |
Rimorchi a 3 o piu assi (escluso semirimorchi) |
26,00 |
Autobus per trasporto pubblico di linea a 2 assi |
19,00 |
Autotreno a 3 assi |
24,00 |
Autoarticolato o autosnodato a 3 assi |
30,00 |
Autotreno, autoarticolato o autosnodato a 4 assi |
40,00 |
Autotreno, autoarticolato o autosnodato a 5 o più assi |
44,00 |
Mezzi d'opera a 2 assi |
20,00 |
Mezzi d'opera a 3 assi |
33,00 |
Mezzi d'opera a 4 o più assi con due assi anteriori direzionali |
40,00 |
Complessi di veicoli con mezzi d'opera a 4 assi |
44,00 |
Complessi di veicoli con mezzi d'opera a 5 o più assi |
56,00 (54,00 per le betoniere) |
Il peso gravante sull'asse più caricato non deve superare le 12 tonnellate (per i mezzi d'opera le 13 tonnellate).
Qualunque sia il veicolo / trasporto eccezionale, il peso complessivo non può essere superiore a:
I suddetti limiti di peso possono essere superati solo nel caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
Ogni veicolo / trasporto eccezionale dovrà rispettare le specifiche normative in materia, in particolare per quanto attiene i dispositivi supplementari di segnalazione visiva, le velocità massime consentite e le attrezzature di sicurezza e antinfortunistiche indipendentemente dalle prescrizioni dettate dal Comune nel nulla osta di competenza.
Chiunque effettui il transito con un veicolo / trasporto eccezionale sulle strade del Comune di Campi Bisenzio dovrà tenere conto anche delle seguenti condizioni al fine di scegliere il tragitto ed il periodo più idoneo:
Fermo restando che devono comunque essere rispettate tutte le disposizioni imposte dal Decreto Ministeriale 18 luglio 1997 e s.m.i., e dall'articolo 16 del D.P.R. 495/92, per la prescrizione della scorta in funzione della rete stradale di competenza l'Ufficio Traffico terrà principalmente a riferimento i seguenti parametri minimi:
LARGHEZZA DEL VEICOLO / TRASPORTO ECCEZIONALE NON SUPERIORE A METRI 2,70 E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A QUELLA MASSIMA AMMESSA PER LA TIPOLOGIA DI VEICOLO |
NESSUNA SCORTA |
LARGHEZZA DEL VEICOLO / TRASPORTO ECCEZIONALE NON SUPERIORE A METRI 3,20 E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A METRI 21,00 |
1 SCORTA |
LARGHEZZA DEL VEICOLO / TRASPORTO ECCEZIONALE NON SUPERIORE A METRI 4,50 E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A METRI 30,00 |
2 SCORTE |
LARGHEZZA DEL VEICOLO / TRASPORTO ECCEZIONALE NON SUPERIORE A METRI 5,50 E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A METRI 40,00 |
3 SCORTE |
LARGHEZZA DEL VEICOLO / TRASPORTO ECCEZIONALE SUPERIORE A METRI 5,50 E LUNGHEZZA SUPERIORE A METRI 40,00 |
4 SCORTE |
Indipendentemente dalle dimensioni del veicolo / trasporto eccezionale sarà sempre prescritta la scorta qualora:
Se il veicolo / trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, al peso complessivo, alla distribuzione del carico o al numero di transiti, potrà essere richiesto il pagamento di un indennizzo a favore del Comune.
E' fatto obbligo, prima dell'inizio di ciascun viaggio, di accertare la percorribilità di tutte le strade oggetto del transito ed il capo-scorta dovrà dare comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio secondo quanto prescritto e con le modalità previste dall'articolo 16 del D.P.R. 495/92.
Qualora sia imposta la chiusura totale della strada la scorta tecnica dovrà richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio.
I veicoli eccezionali o i trasporti eccezionali per poter circolare su strade ad uso pubblico del territorio comunale devono essere muniti di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dalla Regione Toscana che, anche per il territorio di Campi Bisenzio, ha delegato la Città Metropolitana di Firenze che provvede a richiedere al Comune l'apposito nulla osta al transito. La Città Metropolitana di Firenze ha competenza a rilasciare l'autorizzazione per transitare sull'intero territorio regionale previo nulla osta dei Comuni interessati.
Nell'autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti o il servizio di scorta tecnica così come riportati nel nulla osta rilasciato dal Comune.
L'autorizzazione può avere validità per uno o più viaggi o per un periodo di tempo determinato comunque non superiore a 12 mesi. In nessun caso potranno essere modificate le caratteristiche dei veicoli / trasporti eccezionali rispetto a quanto autorizzato salvo le deroghe previste dalle norme.
Al fine di poter emanare il nulla osta di competenza del Comune di Campi Bisenzio occorre che nella domanda, presentata alla Città Metropolitana di Firenze almeno 15 giorni prima della data fissata per il transito, siano chiaramente indicati:
Salvo quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Firenze per il rilascio dell'autorizzazione, alla domanda deve essere allegato lo schema grafico del veicolo o del convoglio con la rappresentazione longitudinale, laterale ed in pianta riportanti le dimensioni di ingombro massimo. Con lo schema grafico deve essere indicato anche il peso massimo raggiunto per ogni asse del veicolo / convoglio e la distanza tra gli assi.
Salvo quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Firenze ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per il rilascio del nulla osta da parte del Comune di Campi Bisenzio nella domanda il richiedente deve dichiarare:
Articoli 10, 61, 62 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 - Codice della Strada
Articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 - Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada
Legge 6 giugno 1974 n° 298 e s.m.i.
D.M. 18 luglio 1997
D.P.R. 13 dicembre 2004 n° 327
D.P.R. 12 febbraio 2013 n° 31
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Pagina realizzata da R. Menegatti anno 2015