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Per competizione sportiva si intende qualsiasi tipologia di gara, tra due o più concorrenti, impegnati al fine di raggiungere un traguardo secondo un percorso prestabilito. Non rientrano quindi nelle competizioni sportive tutte le manifestazioni che non hanno carattere competitivo o che comunque non presentano l'aspetto agonistico, come ad esempio i raduni, le gite ecologiche, o i cortei.
La competizione si intende effettuata "su strada" quando la manifestazione interessa, anche se parzialmente, un'area destinata all'uso pubblico. Sono da considerarsi ad uso pubblico:
Le competizioni su strada si suddividono in:
Chiunque intenda effettuare una competizione sportiva su strada deve ottenere l'Autorizzazione prevista dal vigente Codice della Strada.
Per le gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli non a motore, l'Autorizzazione è rilasciata dal Comune se la competizione si svolge sul solo territorio comunale di competenza ed è invece rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze se la competizione si svolge sul territorio di più Comuni.
Per le competizioni con veicoli a motore l'Autorizzazione è rilasciata dal Comune se la competizione interessa strade comunali ed è invece rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze se interessa strade regionali o provinciali.
Nel caso di Autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze, sarà tale Ente a richiedere al Comune il parere facoltativo ed il nulla-osta, applicando eventualmente il principio del silenzio - assenso.
Sull'autorizzazione comunale vengono dettate delle condizioni per lo svolgimento della competizione (oltre quelle prescritte dalle vigenti normative) sulla base della compatibilità della manifestazione con le caratteristiche delle strade o della necessità di garantire una maggiore sicurezza dei concorrenti e del pubblico.
Per ottenere l'Autorizzazione di competenza del Comune per effettuare una manifestazione sportiva su strada, occorre presentare la domanda in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione), compilata sull'apposito modello, all'Ufficio Traffico - Sezione Occupazioni e Ordinanze almeno 15 giorni prima della data prevista per la manifestazione.
Nel modello di richiesta occorre indicare:
Alla richiesta devono essere allegati:
Alle istanze per l'ottenimento dell'Autorizzazione comunale non si applica il principio del silenzio assenso.
Il richiedente l'Autorizzazione comunale deve essere sempre persona fisica la quale con la domanda dichiara di impegnarsi ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di personale specializzato, di garantire la presenza di personale sanitario ed il rispetto, anche sotto il profilo ecologico, delle strade e delle relative pertinenze nonché di verificare prima della partenza della manifestazione il percorso di gara.
Il rilascio dell'Autorizzazione comunale può essere subordinato ad un congruo deposito cauzionale a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento di danni. Per tutte le competizioni su strada sarà comunque prescritta l'assistenza sanitaria, la scorta motociclistica che precede la gara e quella di chiusura di segnalazione per la riapertura al traffico.
Per le competizioni su strada con veicoli a motore dovrà essere eseguito un collaudo del percorso e delle attrezzature da parte di un tecnico dell'Ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti dei Ministeri, unitamente a rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori la manifestazione. Tale collaudo può essere omesso se non si tratta di gare di velocità ma di gare di regolarità per le quali sia ammessa una velocità media non superiore a Km/h 50 sulle strade aperte al traffico e di Km./h 80 per quelle chiuse al traffico.
Al momento del ritiro dell'Autorizzazione dovrà essere consegnata una marca da bollo da apporre sull'atto, salvo esenzione per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. o per tutti i casi esenti da imposta di bollo per i quali sono stati riportati sulla domanda gli estremi di esenzione.
Chiunque organizza o è responsabile di una competizione su area ad uso pubblico deve darne preavviso all'autorità di Pubblica Sicurezza almeno 3 giorni prima della manifestazione. Se la manifestazione ha finalità di lucro, ovvero si configura come pubblico spettacolo, deve darne preavviso all'autorità di Pubblica Sicurezza almeno 15 giorni prima della manifestazione.
Per la comunicazione può essere utilizzato l'apposito modello da inviare, compilato e firmato, al Questore di Firenze, via Duca D'Aosta n° 3 - Firenze.
Nel caso in cui occorra garantire la sospensione temporanea della circolazione per lo svolgimento della competizione, gli organizzatori dovranno presentare, almeno 15 giorni prima della manifestazione, la relativa istanza di emissione di Ordinanza alla Prefettura, se trattasi di strade fuori del centro abitato, oppure al Comune se trattasi di strade ricadenti nei soli centri abitati del territorio di competenza. Altresì l'istanza di emissione di Ordinanza dovrà essere presentata all'Ente proprietario della strada anche per l'istituzione dei divieti di sosta necessari per lo svolgimento della manifestazione o per l'installazione di eventuali infrastrutture.
Della installazione della segnaletica di divieto necessaria dovrà esserne data comunicazione, utilizzando l'apposito modello, alla Polizia Municipale e all'Ufficio Traffico Comunale almeno 48 ore prima dell'inizio di validità del provvedimento.
Nel caso in cui per lo svolgimento della manifestazione occorra occupare le aree ad uso pubblico con infrastrutture, banchi, elementi pubblicitari, ecc.., gli organizzatori dovranno presentare, almeno 15 giorni prima della manifestazione, la relativa istanza di emissione di Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
Nel caso in cui la manifestazione sportiva debba essere annullata, dovrà esserne data tempestivamente comunicazione scritta alla Polizia Municipale e all'Ufficio Traffico Comunale a mezzo telefax ai numeri 055 891963 e 055 8959242, nonché alla Questura di Firenze e al Comando Compagnia dei Carabinieri di Signa.
Articoli 9, 9 bis, 9 ter, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
Articolo 360 comma 5° D.P.R. 16 dicembre 1992 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";
Articolo 18 Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
Articolo 15 Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635 "Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
Articolo 124 Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n° 209;
Circolare del Ministero dell'Interno n° 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997
Circolare del Ministero dell'Interno n° 300/A/55805/116/1 del 8 novembre 1998
Circolare del Ministero dell'Interno n° 300/A/43369/116/1 del 16 giugno 2003
Circolare del Ministero dell'Interno n° 300/A/43384/116/1 del 17 giugno 2003
Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 (Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada)