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Il Garante privacy fissa le regole per partiti e movimenti politici

Ecco le informazioni pubblicate sul sito internet Garante per la protezione dei dati personali

Con un intervento a carattere generale il Garante per la privacy ha fissato un quadro organico di regole per la tutela della riservatezza in un ambito delicato e cruciale come quello dei partiti politici. Queste, in sintesi, le regole alle quale le formazioni politiche dovranno attenersi nello svolgimento della loro normale attività e non solo in occasione degli appuntamenti elettorali.

Regole per la propaganda elettorale
Confermate in massima parte le regole già stabilite per precedenti consultazioni elettorali: utilizzabili liberamente le liste elettorali; serve il consenso per sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax; non possono essere mai utilizzati gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, le liste elettorali già utilizzate nei seggi o in cui vi siano dati annotati dagli scrutatori. Nel caso in cui si avvalgano di società che forniscono liste di nominativi o servizi di propaganda elettorale, i partiti hanno l'obbligo di verificare il corretto trattamento dei dati. In un'ottica di semplificazione e contemperamento degli interessi, l'Autorità ha esonerato in via definitiva partiti, movimenti, comitati e singoli candidati, che fanno propaganda elettorale utilizzando fonti pubbliche (ad es. le liste elettorali), dall'obbligo di rendere l'informativa dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni politiche, amministrative, referendarie o delle "primarie" al sessantesimo giorno successivo. Nel materiale inviato dovrà essere comunque indicato un recapito per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice privacy. Il Decreto Legislativo 13/02/2014 n. 11 di attuazione della direttiva 2013/UE, prevede lo scambio di informazioni tra Paesi membri ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo per i cittadini dell'Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di cittadinanza.

Uso dei dati di aderenti e cittadini che hanno contatti regolari con i partiti
Partiti, movimenti, comitati per le "primarie"possono utilizzare senza consenso i dati di aderenti o di cittadini con cui intrattengono contatti regolari, purché gli scopi che intendono raggiungere siano individuati nello statuto o nell'atto costitutivo. Serve invece il consenso scritto per comunicare i dati all'esterno (ad. es., ad altri partiti appartenenti alla stessa coalizione) o per diffonderli. La stessa regola vale per i comitati di promotori o sostenitori che devono avere il consenso degli aderenti per comunicare i dati a terzi.

Uso dei dati di simpatizzanti e partecipanti a singole iniziative
I dati personali raccolti in occasione di petizioni,proposte di legge, richieste di referendum possono essere utilizzati edeventualmente comunicati e diffusi solo con il consenso scritto dei cittadini ea condizione che abbiano ricevuto una informativa dettagliata. Stessa regolavale per la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati di coloro cheerogano finanziamenti e contributi, salvo i casi previsti dalla legge (ad es.obbligo per i partiti di tramettere alla Presidenza della Camera dei deputatil'elenco dei propri sovventori).

Informativa chiara e puntuale: predisposto anche un modello dal Garante
L'informativa deve essere resa al momento dell'adesione al partito o al movimento politico o prima della raccolta dei dati  in occasione  di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, referendum). Nell'informativa devono essere indicate le finalità della raccolta dei dati, l'ambito di circolazione all'interno del partito o del movimento e l'eventuale possibilità di comunicazione all'esterno. Per agevolare il compito il Garante ha predisposto e messo a disposizione un modello di informativa agile e di immediata comprensione.

Garanzie per i cittadini e misure di sicurezza
L'iscritto, l'aderente, il semplice cittadino, chi sovvenziona il partito o il movimento ha diritto di accedere ai propri dati personali, ad aggiornarli o rettificarli; può conoscere i soggetti cui possono essere comunicati, e opporsi, in ogni momento, alla ricezione di materiale elettorale.



Ultima Modifica: 08/10/2019

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