Segnalazione certificata di inizio di attività edilizia (SCIA)
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Servizio attivo
La Segnalazione certificata di inizio di attività edilizia (SCIA) è il titolo abilitativo necessario per dare inizio alle opere ed interventi di cui all'art. 135 della L.R. 65/2014.
Accedi al SUE onlineA chi è rivolto
La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo.
Descrizione
La disciplina della SCIA è regolata dall'art. 145 L.R. 65/2014.
Il professionista abilitato verifica preliminarmente la legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorchè in assenza della comunicazione (CILA, CIL).
Verifica inoltre la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonchè il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, sicurezza idraulica.
Come fare
La SCIA deve essere presentata tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata.
Cosa serve
Modulistica unica regionale per l'attività edilizia:
- modulo unico deposito SCIA edilizia
- relazione di asseverazione SCIA edilizia
- allegato soggetti coinvolti
- deposito dello stato finale dell'opera art.143 co.3 L.R. 65/2014
- comunicazione di fine lavori
- attestazione asseverata di agibilità
- elaborato tecnico della copertura (art. 141, c. 14 L.R. 65/2014)
- procura speciale
La modulistica regionale è scaricabile al seguente indirizzo: https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita-edilizia
Cosa si ottiene
La presentazione della SCIA costituisce titolo abilitativo all'esecuzione dell'intervento edilizio, fatti salvi eventuali atti di assenso presupposti.
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l'emissione di un provvedimento. In caso contrario l'Amministrazione comunicherà l'esito negativo.
Tempi e scadenze
La SCIA è immediatamente efficace, salvi i casi in cui il titolare acquisisca tramite il Comune i pareri, nulla osta, atti di assensocomunque denominati necessari per l'esecuzione dell'intervento.
Costi
La presentazione della SCIA è soggetta al versamento dei diritti di segreteria.
Per interventi onerosi, il contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione, è autocalcolato dal professionista delegato, secondo la tabella degli oneri vigenti per l'anno in corso.
Alla SCIA deve essere allegato uno schema grafico di calcolo di superfici e volumi soggetti a contributo di costruzione. Alla SCIA deve essere inoltre allegata l'attestazione di versamento dell'intero contributo, oppure in caso di rateizzazione, l'attestazione di versamento della prima rata e copia originale della polizza fideiussoria da prestare a garanzia della somma restante.
Per interventi in corso di esecuzione o eseguiti in assenza di titolo edilizio, con Delibera C.C. n. 61 del 29/04/2025 "CRITERI E MODALITÀ APPLICATIVE DEL CALCOLO DELLE SANZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA ED IN MATERIA PAESAGGISTICA RIFERITI AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO" è stata approvata la Tabella contenente le sanzioni amministrative per interventi edilizi eseguiti in assenza di titoli abilitativi o in difformità da essi.
Accedi al servizio
Per la presentazione delle pratiche edilizie è fatto obbligo di utilizzare la piattaforma SUE online:
Per la presentazione delle pratiche edilizie relative a immobili a destinazione produttiva è fatto obbligo di utilizzare la piattaforma SUAP online:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa Responsabile
Ulteriori informazioni
Varianti in C.O. e Varianti finali
Per eventuali varianti in corso d'opera dovrà essere presentata una nuova SCIA, salvo i casi in cui sia possibile dichiarare le variazioni ad opere già eseguite (art.143 co.3 L.R. 65/2014).
La SCIA a variante non modifica in alcun modo i termini previsti, per l'inizio e la fine lavori, della pratica originaria. La SCIA a variante e le Varianti finali devono essere inserite sul portale come nuove pratiche.
Fine lavori
Il termine per la fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di presentazione della SCIA.
Con la fine dei lavori i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto così come approvato.
La Fine lavori deve essere inserita sul portale come integrazione alla SCIA o all'ultima Variante presentata.
Agibilità
I professioni abilitati certificano l'agibilità del fabbricato o dell'unità immobiliare con le procedure previste dagli artt. 149 e 150 L.R. 65/2014.