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Esercizio di vicinato

Che cosa si intende per esercizio di vicinato

Un esercizio di vicinato è un'attività di commercio al dettaglio.
La legge regionale n. 52/2012 stabilisce che esso debba svolgersi in una superficie destinata alla vendita non superiore a 300 mq, modificando così i 250 mq previsti dall'art. 15 della L R. 28/2005. 
Oltre i 300 mq si parla di media o grande struttura di vendita.
Il settore alimentare è disciplinato diversamente da quello non alimentare.

Requisiti soggettivi

Il titolare dell'attività, il preposto, i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, non devono trovarsi nelle  di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia.

Art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001 = art.13 del Codice del commercio 

Comma 1 - Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. Comma 3 - Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Comma 4 - Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.Comma 5 - In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

I cittadini extracomunitari devono altresì essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti soggettivi professionali

I requisiti soggettivi professionali  previsti per il settore alimentare sono disciplinati dall'art. 71 comma 6 e 6 bis del decreto legislativo 59/2010 per cui l'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti oggettivi

I  requisiti oggettivi riguardano sostanzialmente le caratteristiche del locale e la sua conforme destinazione d'uso commerciale. 
Anche in relazione ai requisiti oggettivi sono da considerare le ulteriori specifiche richieste per le attività connesse al settore alimentare che non possono prescindere dai parametri di igiene.

Come si presenta la domanda

La domanda si presenta al SUAP tramite il portale telematico STAR ( Sistema Telematico di Accettazione Regionale ) utilizzando il codice di attività 47.101R. Se trattasi di settore alimentare sarà necessaria altresì la notifica sanitaria. Il regime amministrativo è quello della Scia Unica.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Il subingresso

Nel caso di subingresso il regime amministrativo rimane lo stesso e medesima la modalità di invio ( SUAP e portale STAR ). La pratica si comporrà unitamente della dichiarazione di subingresso e delle dichiarazioni del nuovo titolare in termini soggettivi e oggettivi

La cessazione dell'attività di vicinato

E' soggetta a semplice comunicazione con le stesse modalità telematiche su indicate. 
La cessazione produce i suoi effetti con la presentazione della comunicazione.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 59/2010, articolo 65, comma 1
DPR 151/2011, Allegato I, punto 69
D.Lgs. 144/1998, articolo 26, comma 5 
Regolamento 852/2004/CE
L.R 28/2005 



Ultima Modifica: 16/12/2022

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