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L'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) fu istituita con il d. lgs n°360 del 30.9.1998.
Essa è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale il 1° gennaio dell'anno, ed è calcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune - tenendo conto di eventuali esenzioni deliberate dal Comune - al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti a fini IRPEF ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986.
Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.
Per i redditi diversi dal lavoro dipendente o assimilato, il calcolo ed il pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi.
I soggetti privati effettuano il versamento dell'addizionale comunale IRPEF, in acconto ed a saldo, tramite il mod. F24, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate.
Gli Enti Pubblici effettuano il versamento tramite girofondo sul conto 62505 di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.
L'applicazione dell'addizionale IRPEF nel Comune di Campi Bisenzio è disciplinata dal Regolamento.
Dal 2012 l'addizionale comunale IRPEF a Campi Bisenzio, in seguito alla modifica del relativo regolamento, prevede l'esenzione totale per i percettori di redditi non superiori a una certa soglia, mentre per i percettori di redditi oltre tale soglia si applica un sistema di tassazione progressivo (come quello IRPEF), utilizzando gli scaglioni di reddito IRPEF e applicando a essi le aliquote deliberate ogni anno dal Comune.
Successivamente al 2012, le aliquote e la soglia di esenzione sono state modificate nel 2013, nel 2014 e nel 2015.
Per il 2016, 2017, 2018, 2019 invece sono state confermate sia la soglia di esenzione di € 7.500,00 sia le varie aliquote, approvate per l'anno 2015 con la deliberazione del Consiglio comunale n°131 del 30.7.2015
Le aliquote sono:
Prima del 2012 l'addizionale era proporzionale e non progressiva, infatti era in vigore un'aliquota unica, determinata ogni anno con deliberazione del Comune, in assenza di esenzioni. L'aliquota applicata nei vari anni fu:
Anno |
Aliquota |
N. delibera |
Data |
Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|
2001 |
0,2 |
G.C. n. 32 |
28-02-2001 |
10-08-2001 |
2002 |
0,4 |
G.C. n. 21 |
07-02-2002 |
29-03-2002 |
2003 |
0,4 |
G.C. n. 38 |
03-04-2003 |
11-04-2003 |
2004 |
0,4 |
G.C. n. 78 |
09-03-2004 |
06-04-2004 |
2005 |
0,4 |
G.C. n. 75 |
25-02-2005 |
15-09-2005 |
2006 |
0,4 |
G.C. n. 30 |
16-02-2006 |
09-03-2006 |
2007 |
0,6 |
C.C. n. 34 |
29-03-2007 |
24-04-2007 |
2008 |
0,6 |
C.C. n. 17 |
19-03-2008 |
02-04-2008 |
2009 |
0,6 |
C.C. n. 71 |
26-03-2009 |
23-04-2009 |
2010 |
0,6 |
C.C. n. 48 |
26-04-2010 |
21-05-2010 |
2011 |
0,6 |
C.C. n. 90 |
24-05-2011 |
05-07-2011 |
Negli anni 2012 e 2013 fu introdotta la progressività, con aliquote crescenti e soglia di esenzione di € 15.000,00.
Le aliquote vigenti nel 2012 furono:
Le aliquote vigenti nel 2013 furono:
Nel 2014 la soglia di esenzione fu ridotta a € 7.500,00, mentre le aliquote furono ridotte a: