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Nel caso in cui l'imposta dovuta non sia stata pagata entro i termini, o sia stata pagata in misura inferiore al dovuto, il contribuente può spontaneamente pagare in ritardo l'imposta, o la parte ancora dovuta, applicando una sanzione ridotta e gli interessi legali, evitando così di incorrere nell'accertamento comunale.
Tale procedura - regolata dall'articolo 13 del decreto legislativo n°472/97, e successive modifiche e integrazioni - si chiama RAVVEDIMENTO OPEROSO.
Il ravvedimento operoso è possibile solo se è effettuato spontaneamente dal contribuente, resosi conto del proprio errore.
Dunque il ravvedimento non è possibile se la violazione è stata già constatata dal Comune, cioè se è già stato notificato l'avviso di accertamento o se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Se il ravvedimento operoso è possibile - alla luce di quanto detto sopra - il contribuente che intenda usufruirne, insieme con l'imposta non pagata, deve versare una sanzione ridotta, calcolata ai sensi dell'articolo 13, primo comma del d. lgs n°472/1997, così calcolata:
A) Se il versamento integrativo viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,1 % giornaliero per ogni giorno di ritardo, calcolato sull'ammontare di tale pagamento integrativo:
B) Se il versamento integrativo viene effettuato tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 1,5% del pagamento integrativo.
C)Se il versamento integrativo viene effettuato tra il trentunesimo e il novantesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 1,67 % del pagamento integrativo (art. 13, comma 1, lettera a-bis).
D) Se il versamento integrativo viene effettuato oltre il novantesimo giorno, ma entro un anno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 3,75% calcolato sull'ammontare dell'imposta non versata (art. 13, comma 1, lettera b).
E) Se il versamento integrativo viene effettuato oltre un anno,ma entro due anni dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 4,29% calcolato sull'ammontare dell'imposta non versata (art. 13, comma 1, lettera b-bis).
NB Tale tipologia di ravvedimento, introdotta dal DL 124/2019, è applicabile a partire dal 25.12.2019.
F) Se il versamento integrativo viene effettuato oltre due anni dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 5% calcolato sull'ammontare dell'imposta non versata (art. 13, comma 1, lettera b-ter).
NB Tale tipologia di ravvedimento, introdotta dal DL 124/2019, è applicabile a partire dal 25.12.2019.
Il contribuente insieme con l'imposta non pagata e con la sanzione ridotta di cui al punto 2) deve versare gli interessi legali, correttamente calcolati
Gli interessi si calcolano a giorni, sulla base del tasso legale, sulla somma non versata nei termini, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino al giorno del pagamento con ravvedimento operoso.
L'imposta non pagata, la sanzione ridotta e gli interessi legali devono essere versati insieme, con le modalità di pagamento previste per ciascuna imposta dalla normativa statale e comunale.