Home / Argomenti / Sport e tempo libero / Tesserino per ricerca e raccolta tartufi
L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi può essere esercitata solo da persone di età superiore a 14 anni.
Per l'esercizio della medesima, occorre aver conseguito l'esame di idoneità dinanzi ad apposita Commissione ( vedi link ). E' inoltre necessario disporre del tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi. Il tesserino ha validità quinquennale ; è rilasciato dal Comune di residenza ed è rinnovato su richiesta dell'interessato.
Abilita l'attività su tutto il territorio nazionale, con le modalità e la periodicità previste dalle Regioni.
- n. 2 foto tessera recenti (solo per il primo rilascio)
- attestazione del versamento della tassa regionale di €. 92,96, versato sul C/C n. 18805507, intestato alla Regione - Toscana - Tesoreria Regionale - Tassa per l'esercizio ricerca e raccolta tartufi, riportante la specifica causale del versamento "Tassa di rilascio"o "Tassa di rinnovo"; il versamento ha validità sino al 31dicembre dell'anno di rilascio e deve essere conservato unitamente al tesserino per eventuali controlli
(attenzione: il pagamento dell'importo non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di ricerca e di raccolta)
- se trattasi di rilascio: n. 2 contrassegni telematici (marche da bollo) da € 16,00; se trattasi di rinnovo:n. 1 contrassegno da € 16,00
- tesserino scaduto, se trattasi di rinnovo
- fotocopia documento di identità del firmatario
Al minorenne (maggiore di anni 14) l'autorizzazione verrà rilasciata solo se accompagnato presso l'ufficio competente da colui che esercita la potestà o la tutela, che dovrà prestare consenso scritto.
L'autorizzazione concessa dal Comune ha validità di cinque anni ed è rinnovata su richiesta dell'interessato. Nei successivi anni di validità del tesserino, il raccoglitore è tenuto al versamento annuale di € 92,96 prima dell'inizio dell'attività di ricerca e raccolta, tale versamento ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il pagamento di tale importo non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di ricerca e raccolta.
Legge regionale Toscana n. 50 del 11.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n.64 del 7.8.1996 e L.R. n.10 del 21.2.2001