Home / Argomenti / Lavoro, sportello professionisti e imprese / Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, radio e televisione /internet
47.91R
La vendita al dettaglio è l'attività svolta da chi, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, direttamente al consumatore finale ;essa può avvenire anche attraverso diversi sistemi di comunicazione, ivi compreso l'utilizzo delle reti telematiche.
L' esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in attuazione della direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno.
Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste, dal Codice delle Leggi Antimafia; tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.
In caso di impresa individuale, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, o dall'eventuale preposto.
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti e' richiesto con riferimento al legale rappresentante, al preposto all'attività commerciale ed a tutti i soggetti individuati dal Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
Sono richiesti per il commercio nel settore alimentare.
Il richiedente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dalla normativa vigente:
a) frequenza con esito positivo ad un corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) aver esercitato in proprio l'attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione, o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS.
c) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. I requisiti devono essere posseduti dal titolare dell'impresa o, per le società, da un legale rappresentante; sia per le imprese individuali che per le società i requisiti possono altresì essere posseduti da altra persona specificamente preposta all'attività commerciale
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:- permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso di soggiorno per lavoro subordinato - permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro - permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (definite dal Testo Unico in materia di immigrazione, e dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri - permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore - permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione - permesso di soggiorno per motivi straordinari.
La domanda si presenta mediante SCIA ( segnalazione certificata di inizio di attività ) e deve essere trasmessa per pec con firma digitale ed eventuale procura
L'attività può essere iniziata immediatamente dopo aver ottenuto ricevuta da parte dell'Ufficio
Sono 60 gg dalla data della ricevuta di avvenuta consegna.
L'Ufficio porrà in essere i dovuti controlli di verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività.
Può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione della medesima e di rimozione dei suoi effetti dannosi o invitare l'interessato a conformare l'attività alla normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore ai 30 giorni.
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.95 del 24-4-1998 - Suppl. Ordinario n. 80 ) Requisiti soggettivi morali
art. 13 lr 07/02/2005 n. 28 e art. 71, comma 1, lett. A) ? F) dlgs 26/03/2010 n. 59
Requisiti soggettivi professionali
art. 14 lr 07/02/2005 n. 28 e art. 71 comma 6 lett. A) ? C) dlgs 26/03/2010 n. 59
Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Legge Regionale Toscana: lr 07/02/05 n. 28 art. 66