Home / Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Accesso civico
Sezione relativa all'accesso civico, come indicato agli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, così come modificato con il D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto due tipologie di accesso civico, il cosiddetto accesso civico semplice e il nuovo accesso civico generalizzato.
L'accesso civico semplice, previsto dall'art. 5 c.1 D.Lgs. n. 33/2013, sostanzia il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che il Comune di Campi Bisenzio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della trasparenza.
L'accesso civico semplice è gratuito, non deve essere motivato; è l'accesso civico inizialmente previsto dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicazioni obbligatorie.
La richiesta va inoltrata al Responsabile della trasparenza del Comune di Campi Bisenzio, che verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione ed, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo, individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 24 settembre 2013 nella persona del Segretario Generale.
Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d'informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.
La nuova norma, all'art. 5 c.2, riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune di Campi Bisenzio per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.
La richiesta va inoltrata all'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni, che è tenuto a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici del Comune per esprimersi.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, che decide entro il termine di trenta giorni.
In alternativa può proporre ricorso al TAR entro sessanta giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro trenta giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della Trasparenza a seguito di riesame).
Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017
Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016
D.Lgs. 97/2016
D.Lgs. 33/2013